Trib. Ragusa, sentenza 26/01/2024, n. 165

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 26/01/2024, n. 165
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 165
Data del deposito : 26 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 3544/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3544/2021 promossa da:
CC RI TE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FRANCESCO LEPRI e dell'avv. MARCO FESTELLI, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Grosseto, via della Prefettura n. 3;

ATTORE contro
NA LO (C.F. [...]);

LE TE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIAMBATTISTA
SCHININA', elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via V. E. Orlando n. 5;

NE TE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE
CAPETO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Caltagirone, via Dante Alighieri n. 73;

CONVENUTI
Oggetto
Divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25/10/2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 15/7/2021, emessa nella procedura esecutiva n. 54/2020 R.G.E. avviata da OC
RI ET nei confronti di TA OM, veniva disposto procedersi alla divisione dei seguenti immobili:
- LOTTO 1: immobili siti in Ragusa, in catasto terreni al foglio 133, part. 160-29-30-33 e in catasto fabbricati al foglio 133, part. 125 sub 5-6-7 e part. 159 sub 1.
Avviato il presente giudizio di divisione endo-esecutiva dal creditore procedente OC RI
ET, con comparsa di risposta del 22/12/2021 si costituiva in giudizio il comproprietario non esecutato EL ET.
Con ordinanza del 12/1/2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo in ragione del decesso del comproprietario non esecutato AV ET.
Dopo la rituale riassunzione del processo, con comparsa di risposta del 18/5/2022 si costituiva in giudizio NN AP, quale madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore NE
ET, erede del comproprietario non esecutato AV ET.
Con ordinanza dell'8/6/2022 veniva disposto il richiamo dell'esperto stimatore (geom. Alessandro
Casiraro) affinché chiarisse se il lotto 1 fosse divisibile in natura e, in caso positivo, predisponesse un progetto di divisione in natura, con indicazione dei presumibili costi di divisione.
A seguito della relazione del CTU del 4/11/2022, con ordinanza dell'8/3/2023 veniva assegnato alle parti termine fino al 10/5/2023 per la trasmissione di eventuali osservazioni alla relazione peritale e veniva assegnato al CTU termine fino al 7/6/2023 per il deposito di relazione in risposta alle eventuali osservazioni delle parti.
Dopo il deposito delle osservazioni alla relazione peritale di NN AP (quale madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore NE ET), nonché della relazione del CTU in risposta alle suddette osservazioni, con ordinanza del 5/7/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione volontaria del 24/10/2023 si costituiva in giudizio NE ET
(divenuto maggiorenne nelle more).
All'udienza del 25/10/2023 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia di TA OM, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica (da ultimo) del ricorso in riassunzione (cfr. nota di deposito dell'attore-creditore procedente del 6/12/2022).
Ciò premesso, il presente giudizio di divisione endo-esecutiva ha ad oggetto il seguente lotto (con il seguente valore di stima, come da relazione dell'esperto stimatore già nominato in sede esecutiva):
- LOTTO 1 (immobili siti in Ragusa, in catasto terreni al foglio 133, part. 160-29-30-33 e in catasto fabbricati al foglio 133, part. 125 sub 5-6-7 e part. 159 sub 1): euro 317.993,50.
Il lotto 1 è di proprietà per 1/4 dell'attore-creditore procedente OC RI ET, per 1/4 dell'esecutata TA OM (quale erede di GI ET), per 1/4 di EL ET (non esecutato) e per 1/4 di NE ET (quale erede di AV ET;
non esecutato).
Tanto l'attore-creditore procedente OC RI ET quanto il comproprietario non esecutato
EL ET hanno chiesto di disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita del lotto 1.
Per contro, il comproprietario non esecutato NE ET ha chiesto:
- di disporre la divisione in natura del lotto 1 come da progetto di divisione contenuto nelle osservazioni del CTP (ing. Biagio Flaccavento) del 9/5/2023, con assegnazione della quota 3
(verde), a fronte di un conguaglio a carico di NE ET di euro 29.183,00 (salve diminuzioni
e/o decurtazioni del 15% per l'assenza di garanzia per vizi occulti);

- in subordine, di disporre la divisione in natura del lotto 1 come da progetto di divisione contenuto nella relazione del CTU (geom. Alessandro Casiraro) del 4/11/2022, con assegnazione della quota
3, con aggiunta della quota 4, a fronte di un conguaglio a carico di NE ET di euro 45.000,00
(salve diminuzioni e/o decurtazioni del 15% per l'assenza di garanzia per vizi occulti).
Prima di esaminare le domande delle parti, va ricordato che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi