Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 17642
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa M I Presidente dott.ssa F A Giudice dott.ssa F C Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 59282/2019 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. G G, come da procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli (il 13.12.2002) e (il 22.3.2010), con ricorso depositato Per_1 Per_2
il 26.9.2019 chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli (il padre si era allontanato senza dare più notizie di sé dal dicembre 2018), il loro collocamento presso di sé ed il diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per i figli e per sé a carico del resistente pari ad almeno euro 150,00 mensili ciascuno, oltre al 50% a delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “… rilevato che i figli minori vivono con la ricorrente nella casa familiare sita in Roma Via di Centocelle n°15 dalla quale il resistente si è allontanato dal mese di dicembre 2018;
rilevato che il resistente da quando si è allontanato dall'abitazione familiare non ha piu' rapporti quotidiani con i figli che non vede e che non sente regolarmente né provvede al loro mantenimento ordinario
e straordinario;
rilevato che il resistente non è comparso e non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, dimostrando disinteresse per la procedura;
ritenuto che
i figli minori devono essere affidati, in via provvisoria ed urgente, in via esclusiva alla madre con la quale hanno sempre vissuto sin dalla loro nascita, che costituisce la figura genitoriale di riferimento per gli stessi e rispetto alla quale non si ravvisano serie limitazioni della capacita' genitoriale;
ritenuto che
la madre debba esercitare in via esclusiva la responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli minori assumendo tutte le decisioni piu' importanti per gli stessi concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute tenuto conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturale e delle loro aspirazioni;
ritenuto doversi disciplinare, comunque, il diritto di visita paterno fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' dei figli minori ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori liberamente, previo accordo con la madre, e