Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 413

TRIB Messina
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Messina
Sentenza
12 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga del Tribunale di Messina riguarda un'opposizione a precetto proposta dall'Azienda Ospedaliera Papardo contro un atto di precetto notificato da un lavoratore. L'azienda contestava la legittimità della ritenuta fiscale operata su un risarcimento per la mancata fruizione del buono pasto, sostenendo che tale indennità fosse soggetta a tassazione in quanto considerata un reddito. Il lavoratore, al contrario, sosteneva che il risarcimento non dovesse essere tassato, in quanto non costituiva un reddito ma un'indennità assistenziale.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, affermando che il risarcimento per la mancata erogazione del buono pasto, pur essendo collegato al rapporto di lavoro, non deve essere considerato un reddito imponibile. Ha richiamato la normativa vigente, in particolare l'art. 51 del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito le somministrazioni di vitto e le prestazioni sostitutive fino a un certo importo. La decisione si basa su un'interpretazione della natura assistenziale del buono pasto, confermando che il risarcimento non era soggetto a tassazione. Pertanto, l'atto di precetto è stato confermato e l'azienda condannata a rifondere le spese legali.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 413
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 413
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga all' udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunziato e pubblicato - ex articolo 429 c.p.c. - la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2361/2024
TRA
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO, c.f. e P.I.: 03051880833, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti
Opponente
E
AS OS, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Puglisi, giusta procura in atti.
Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024, l'Azienda Ospedaliera Papardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 21 aprile 2024, con cui AN RV aveva intimato di pagare la complessiva somma di € 674,31 per l'illegittima ritenuta fiscale operata sulla somma di € 1.742,86 dovuta a titolo di risarcimento danno per mancata fruizione del pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, giusta sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Messina n. 229/2022, spedita in formula esecutiva il 3 febbraio
2022.
Affermava di aver correttamente trattenuto la ritenuta Irpef, pari a € 454,36, sulla somma riconosciuta al resistente a titolo di risarcimento del danno di € 1.742,86 e di aver corrisposto in busta paga la


differenza, al netto dell'imposta operata, ossia € 1.288,50, nella sua qualità ope legis di sostituto d'imposta, sull'assunto che l'indennità sostitutiva di mensa, ossia una somma erogata direttamente in busta paga ad integrazione della retribuzione mensile, anche se a titolo risarcitorio, come disposto in sentenza, è comunque interamente soggetta a tassazione fiscale.
Richiamava il parere emesso sul punto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale, a seguito di interpello, acquisito agli atti protocollari di essa ricorrente in data 29 febbraio 2024, con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), è stato affermato che “i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi (…) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” e, conseguentemente, asseriva che andavano ricompresi nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettati a tassazione.
Chiedeva, pertanto, che l'atto di precetto opposto venisse dichiarato nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2.- AN RV, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittori di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3.- All'udienza odierna, la causa viene decisa richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
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