Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 290

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 290
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 290
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G.V.G 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1511/2024 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bistagno (AL), Via Leonardo Pozzo n. 1;

e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Bistagno (AL), Via Leonardo Pozzo n.1;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Ponzio del Foro di Alessandria, presso lo studio del quale, in Acqui Terme (AL), Corso Dante n. 28, sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
visto il ricorso congiunto depositato in data 08 luglio 2024, con il quale le odierne parti hanno domandato la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cessole il 30 settembre 2001;
viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 30 ottobre 2024, con le quali le odierne parti hanno confermato la domanda di separazione nel matrimonio dalle medesime contratto, alle pagina 1 di 5
seguenti condizioni: “1 ) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimane affidato alla moglie, che vi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti, mentre il marito si trasferirà presso altra residenza entro 10 giorni dall'omologa della presente separazione, prelevando nello stesso termine i propri effetti perso-nali. 2 ) Al mantenimento per le spese per il mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la IG.ra , con un contributo Pt_1
del marito di €. 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT. Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria. 3 ) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono: a ) Il IG. trasferisce alla CP_1
moglie il proprio diritto di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via Leonardo Pozzo n. 1, acquistata dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio in data 26.10.2005, repertorio n. 1613, racc. 823, ( doc. n. 3 ), così Persona_1
individuata: “ Appartamento posto al piano rialzato, distinto con
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