Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2349/2019 R.G., avente ad oggetto “anticipo pensionistico”;
promossa da:
IA GI, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cilia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), sede provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 03.10.2019 IA GI, deplorando l'illegittimo respingimento, anche in sede di riesame, della domanda amministrativa presentata all'I.N.P.S. in data 31.07.2018 per il riconoscimento del diritto all'anticipo pensionistico di cui all'art. 1, commi 179 e ss., L. n. 232/2016 per il periodo dall'01.08.2018 al 31.03.2019 - l'ISTITUTO avendone pretestuosamente motivato la non accoglibilità in ragione dell'omessa allegazione della documentazione attestante il dichiarato licenziamento di esso ricorrente -, ha chiesto volersi accertare e dichiarare il proprio “diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, L. n. 232/16 (APE Sociale) a far data dal 1 agosto 2018 e sino al 31 marzo 2019 per tutti i motivi esposti in narrativa (essendo stato pienamente riconosciuto dall'INPS il diritto del ricorrente alla percezione dell'APE sociale nel periodo successivo e cioè dal 01 aprile 2019)” e conseguentemente condannare l'ISTITUTO “alla corresponsione della suddetta prestazione nel periodo che va dal 01 agosto 2018 e sino al 31 marzo 2019 (corrispondendo l'INPS regolarmente
la detta indennità con decorrenza 01 aprile 2019), ovvero con la diversa decorrenza stabilita dalla legge o accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Costituitosi in lite, l'I.N.P.S. ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, il ricorrente non avendo esibito, in occasione della presentazione della domanda amministrativa, la documentazione prescritta dall'art. 5, comma primo lett. a), del d.P.C.M. n. 88/2017 al precipuo scopo di assicurare la massima celerità della preliminare verifica delle condizioni per l'accesso alla prestazione, imposta dalla limitata disponibilità di risorse, in rapporto alla platea dei possibili destinatari, giusta disposto dell'art. 1, comma 186, L.