Trib. Bologna, sentenza 06/09/2024, n. 2374

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/09/2024, n. 2374
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2374
Data del deposito : 6 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 12129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12129/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAM Parte_1 C.F._1 DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ABRAM DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 LAZZARO MARIA COSTANZA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E TRIESTE 1 40137 BOLOGNApresso il difensore avv. LAZZARO MARIA COSTANZA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 27-9-2023
CONCLUSIONI
DI PRETORO: ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma del decreto reso in data 13-19 luglio 2021 dal
Tribunale civile di Bologna nel procedimento iscritto al n. 7021/2019 Vol. R.G. promosso da contro Parte_1 Controparte_1 1. disporre l'affidamento del minore al Servizio Persona_1
Sociale, attribuendogli il compito di assumere le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, sanità ed educazione, qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo al riguardo;

pagina 1 di 17 2. disporre che, salvo diversi accordi scritti anche via e-mail tra i genitori, il padre tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alterni dal venerdì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);

- nel fine settimana di spettanza del padre dal mercoledì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);

- nel fine settimana di spettanza della madre dal martedì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);

3. disporre che il padre a far data da febbraio 2024 contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre euro 250,00 mensili, con aggiornamento annuale secondo indice ISTAT;

4. disporre che ciascun genitore provveda nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, identificate, da concordarsi e rimborsarsi come da Protocollo sulle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Bologna.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre 15% ed oneri di legge. In via istruttoria: disporre C.T.U., volta a verificare anche le condizioni psicologico-emotive del minore, il rapporto tra il minore e ciascuno dei genitori, le capacità genitoriali degli stessi. Si insiste nell'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova con i testi ivi indicati: 1. Vero che in data 30 giugno 2023 , quando è giunto Persona_1 nell'abitazione sita in Castel San Pietro alla via Berlinguer n. 42, presentava escoriazioni, quali in via esemplificazione graffi, sulle gambe da sotto il bacino sino a prima dell'inizio del piede, e che lo stesso Persona_1
ha riferito che era stata la propria madre a procurargli tali lesioni?
[...]
(testi: , residente in [...]
Berlinguer n. 42;
residente in [...]);
Testimone_2
2. Vero che in data 14 luglio 2023 , quando è giunto Persona_1 nell'abitazione sita in Castel San Pietro alla via Berlinguer n. 42, presentava escoriazioni, quali in via esemplificazione graffi, sulle gambe da sotto il bacino sino a prima dell'inizio del piede, e che lo stesso Persona_1
ha riferito che era stata la propria madre a procurargli tali lesioni?
[...]
(testi: , residente in [...]
Berlinguer n. 42;
residente in Castel San Pietro Terme alla Testimone_2 via Berlinguer n. 42.
GONFIANTINI:
pagina 2 di 17
-ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, in parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale civile di Bologna in data 13-19 luglio 2021 (nel procedimento iscritto al R.G. n. 7921/2019)
- Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della sig.ra Controparte_1 collocando lo stesso presso la madre e determinando le modalità e i tempi di frequentazione del minore con il padre che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più opportune tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali.
-Disporre che il padre sia tenuto al versamento del contributo al mantenimento in misura maggiore rispetto a quanto stabilito nel precedente provvedimento (del 13-19 luglio 2021 iscritto presso il
Tribunale di Bologna 7021/19) da stabilirsi dal Codesto Tribunale nella misura che riterrà più congrua
e giusta oltre ISTAT e oltre al versamento del 50% della refezione scolastica e al 50 % delle spese straordinarie in base al Protocollo d'Intesa in vigore presso Codesto Tribunale.
-Dare mandato ai Servizi Sociali competenti di vigilare sulle condizioni di vita del minore e di svolgere nelle modalità che deciderà il Giudice un adeguato sostegno alla genitorialità per risolvere le criticità emerse nella relazione.
-Rigettare tutte le istanze avversarie ivi compresa la richiesta di Ctu per i motivi sopra indicati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si chiede anche la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e l'emissione dei provvedimenti di cui 473bis.39 cpc. per i motivi sopra esposti.
Per mero tuziorismo difensivo codesta difesa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria, insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate sia nella comparsa di costituzione che nella memoria 473 bis.17 secondo comma c.p.c. del 7 dicembre 2023 da intendersi integralmente richiamate precisando in via istruttoria le conclusioni come nei predetti atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 22-1-2024 il Giudice Relatore osservava e disponeva in via provvisoria quanto segue:
Con decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-2021 all'esito del procedimento r.g.n.
7021/2019, riguardo al minore , nato il giorno 8-2-2013, era stabilito, in sintesi, Persona_1
l'affido per 4 anni al Servizio Sociale competente, il suo collocamento prevalente presso la madre, visite paterne a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, oltre a due giorni infrasettimanali coi relativi pernottamenti, nella settimana precedente il weekend di spettanza materna, e un giorno infrasettimanale col relativo pernottamento, nella settimana precedente il weekend di spettanza paterna;
tre settimane durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 30 aprile di
ogni anno;
vacanze natalizie alternando di anno in anno fra i genitori il periodo 24-30 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio;
vacanze pasquali tre giorni comprensivi ad anni alterni di Pasqua e Pasquetta;
mandato al Servizio di attivare un percorso di psicoterapia per

presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, nonchè un percorso parallelo in cui il Per_1
bambino partecipi, assieme ai genitori, a un ciclo di sedute di terapia familiare per sei/otto mesi e un ulteriore percorso psicologico di sostegno alla genitorialità per ciascun genitore;
disciplina dettagliata delle telefonate/videochiamate;
obbligo a carico di entrambi i genitori di comunicare il
pagina 3 di 17 luogo ove trovasi il figlio, quando non coincida con l'abituale domicilio di ciascuno;
obbligo a carico di entrambi i genitori di consegnare al genitore che avrà con sé il figlio il documento di identità del minore, prestando sin da ora il consenso per il rilascio dello stesso, non valido per l'espatrio;
presa

d'atto che entrambe le parti prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per i soli genitori;
disposizione che le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche a mezzo whatsapp;
conferma dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la somma di euro 150 mensili
oltre al 50% delle spese di refezione scolastica e al al 50% delle spese straordinarie disciplinate, salvo la predetta deroga, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, contribuzione che restava invariata fin dal primo provvedimento riguardante il minore, risalente al 6-12-2016, quando il minore aveva tre anni.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre chiede il collocamento prevalente presso di sé, con la frequentazione materna secondo le regole che il Tribunale riterrà più opportune, nonché l'onere per la madre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la somma di euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie, e, in via istruttoria, l'espletamento di una ctu.
Il padre allega, in sintesi, che in data 30 giugno 2023 e 14 luglio 2023, quando il padre ha preso con sé il
figlio alla fine di periodi trascorsi presso la madre, il bambino presentava escoriazioni e graffi sulle
gambe, che, a domanda del padre e anche alla presenza dei nonni paterni, il bambino dichiarava essergli
stati procurati intenzionalmente dalla madre.
Si costituiva la negando di avere mai tenuto simili condotte e affermando che si trattava di CP_1
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