Trib. Caltanissetta, sentenza 12/04/2024, n. 187

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 12/04/2024, n. 187
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 187
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

R.G. Trib. 1856/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. F B, in funzione di giudice del
Lavoro, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(c.f. ) nato ad Agrigento il Parte_1 C.F._1
15.03.1975 e residente a Favara, via Brindisi n. 75, rappresentato e difeso, in via tra loro congiunta e/o disgiunta, dall'Avv. LATINO ANGELO (c.f. ) e C.F._2 dall'Avv. CESANA DANIELA (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._3 presso il loro studio a Milano, Via Tiraboschi n. 8, come da procura rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso ai sensi dell'art. 83, c. 3 cpc (avvisi via fax al n. 039.2316318 o PEC: ;
Email_1
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
) e P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.
[...]
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla P.IVA_2 Dr.ssa O C, funzionario in servizio presso l'Ufficio in intestazione, con sede in Via N. Martoglio 1, con domicilio telematico eletto alla pec CP_2 [...]
depositata nei registri del ;
Email_2 Controparte_3
- resistente -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. nell'odierna udienza svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato telematicamente il 05/12/2019, il sig. Parte_1
, premesso di essere lavoratore dipendente del
[...] [...] Cont
(nel seguito, per brevità, anche solo ”), con Controparte_4 contratti a tempo indeterminato, in qualità di personale ATA con mansioni di assistente tecnico, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione datrice di lavoro, deducendo:
- di aver proposto ricorso al Tribunale di Milano per il riconoscimento, anche a titolo risarcitorio, della “retribuzione corrispondente all'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti a termine e, come conseguenza, condannare
1


l'Amministrazione a versare, anche a titolo di risarcimento del danno, le differenze retributive risultanti tra la retribuzione riconosciuta ad un lavoratore a tempo indeterminato di pari livello e anzianità a far data da quando l'assunzione a termine risultava continuativa” [all. 1];

- che il predetto procedimento è stato interamente definito dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1459/2018 la quale, investita dalla Corte di Cassazione del giudizio rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronuncia di seconde cure, ha condannato “il a pagare in Controparte_6 favore di ciascuno dei ricorrenti, nei limiti della prescrizione decennale, l'importo pari alla differenza stipendiale tra quanto percepito in forza dei contratti a tempo determinato intercorsi con la parte convenuta e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato correttamente collocato nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei del Org_1 comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata a decorrere dal primo contratto a termine, con interessi legali dal dovuto al saldo” [all. 6];

- di essere entrato in ruolo in data 01/09/2011, con la stipula del relativo contratto a tempo indeterminato [all. 7] e di lavorare attualmente presso l'Istituto di Istruzione secondaria superiore " ” di [all. 7 e 9i];
Org_2 CP_2
- che, nonostante la superiore statuizione di condanna, l'Amministrazione scolastica non gli ha corrisposto alcun importo;

- che, dopo la ricostruzione di carriera, gli è stato riconosciuto di fatto il gradone contrattuale 9-14 a partire dalla busta paga di gennaio 2013, con corresponsione degli arretrati (per il ritardato riconoscimento della fascia) all'atto dell'emissione del cedolino del mese di luglio 2015;

- che con il giudicato ottenuto all'esito del sopra menzionato iter giudiziale ha acquisito il diritto al riconoscimento degli “scatti” stipendiali collegati all'effettiva anzianità di servizio maturata in costanza dei contratti a termine, al pari di quanto previsto per il personale a tempo indeterminato;

-che, infatti, la disparità di trattamento tra insegnanti a tempo determinato e quelli
a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze;

-che anche la ricostruzione di carriera effettuata a seguito dell'immissione in ruolo non è corretta, in quanto predisposta in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo di
“precariato” (lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la medesima clausola n. 4 dell'Accordo quadro, in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato [prevede la clausola: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” - punto 1;
inoltre “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” - punto 4]. Il ricorrente ha chiesto, quindi: Cont a) la condanna del al pagamento delle differenze retributive scaturite dal giudicato (sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1459/2019) che ha accertato il suo diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al
2
personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
CP_1 Cont b) la condanna del alla ricostruzione della carriera valorizzando l'intero periodo di servizio pre-ruolo su contratti a termine e alla attribuzione del valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. In seno al ricorso, le differenze rivendicate sono state quantificate, in relazione alle domande sub a) e b), nell'importo complessivo di € 2.803,16. L'Amministrazione si è costituita in giudizio ex art. 417-bis cpc, contestando la pretesa avversaria e, in particolare,
- ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito poiché l'azione attorea, introdotta per ottenere l'esecuzione coattiva di una sentenza, avrebbe dovuto proporsi davanti a quello amministrativo;

- ha eccepito inoltre la prescrizione quinquennale del credito reclamato;

- infine, ha negato che controparte abbia diritto a percepire il maggior valore salariale connesso al gradone 3-8 anni per il servizio svolto in regime di precariato nonché, per il periodo successivo all'immissione in ruolo, ha disconosciuto la debenza di differenze retributive poiché il >.
La causa è stata istruita documentalmente.
Dietro richiesta giudiziale, parte attrice ha depositato un conteggio alternativo, con note del 12/12/2023, ove si quantificano le complessive differenze retributive in € 2.642,92. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamento audiovisivo a distanza ex art. 127-bis cpc, la causa è stata discussa oralmente dai procuratori delle parti, che hanno insistito nei rispettivi scritti difensivi, riportandosi alle conclusioni in atti. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.

2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di cui infra.
È pacifico che, con pronuncia passata in giudicato, il ricorrente ha ottenuto l'accertamento del suo diritto alla progressione professionale economica prevista per il Cont personale dipendente di ruolo del (oggi ), tenendo conto a tal fine CP_7 dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata delle singole supplenze (a partire dal 30/09/2002 fino all'immissione in ruolo), con conseguente condanna del
al pagamento delle differenze retributive maturate e non prescritte [cfr. sent. CP_1 Corte d'Appello Milano n. 1459/2018 – doc. 6 ric.]. Così statuendo, è stato incontestabilmente riconosciuto il diritto del sig. alla perequazione professionale per il periodo di precariato. Pt_1
È altresì documentalmente dimostrato che, a seguito della ricostruzione di carriera, al ricorrente, che vantava all'1.9.2011 effettivi anni 9 mesi 5 giorni 8 di lavoro su contratti a termine, ne sono stati riconosciuti anni 8 mesi 6 giorni 26 a fini giuridici ed economici e anni 1 mesi 9 giorni 24 ai soli fini economici [decreto ricostruzione carriera – doc. 2 Cont
e 8 ric.]. In particolare, il ricorrente è stato collocato, al momento dell'immissione in ruolo, nella fascia 0-8 anni, mentre la fascia 9-14 anni gli è stata riconosciuta da gennaio 2013, con corresponsione degli arretrati nel mese di luglio 2015.

3. Precisati i suddetti profili fattuali, occorre prendere in esame l'eccezione di Cont difetto di giurisdizione sollevata dal .
3
L'eccezione è priva di fondamento. È stato evidenziato in narrativa come l'azione attorea sia connotata da un petitum complesso, articolato su due distinti capi: Cont a) la richiesta di condanna del al pagamento delle differenze retributive scaturite dal giudicato (sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1459/2019) che ha accertato il suo diritto alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, per il servizio a tempo determinato;
Cont b) la richiesta di condanna del alla ricostruzione della carriera valorizzando l'intero periodo di servizio pre-ruolo su contratti a termine e alla
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi