Trib. Fermo, sentenza 05/03/2024, n. 50

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 05/03/2024, n. 50
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 50
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito del deposito di note scritte contenenti le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il termine perentorio del 15 febbraio 2024 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 513/2023 promossa
DA
CO NA, C.F. [...], nata il [...] a [...]
(FM), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Esposito
Marco e Bragagni Francesco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LE MARCHE, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il locale ambito territoriale
RESISTENTE avente ad oggetto sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note conclusive scritte
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2023 DI ST, dirigente Scolastico dell'I.T.E.T.
DU–LI di Fermo, premettendo che il 10 settembre 2022 le era stata comunicata contestazione disciplinare per violazione dell'art. 26, IV comma, lett. a) ed f) del c.c.n.l. per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018 e dell'art. 21 comma 1-bis del d. lgs.
n. 165/2001 e del d.d.g. n. 829/2021 per mancata rendicontazione del piano di formazione del personale docente (PNFD) 2020/2021 sulla piattaforma PIMER e conseguente restituzione sul Conto
della Tesoreria Centrale dello Stato dell'acconto di € 27.201,50 relativo al PNFD 2020-21, esponeva che il procedimento si era concluso, all'esito della sua audizione, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 500,00.
Rilevava come la sanzione fosse stata fondata sull'ispezione dell'U.S.R. delle Marche, sulla disciplina del D.D.G. n. 829/2021 in ordine alle incombenze delle scuole polo per la formazione di ambito territoriale, sugli accertamenti relativi al mancato trasferimento da parte dell'I.T.E.T.
DU-LI a ogni istituto scolastico facente parte dell'ambito territoriale MARCHE 0005 del
60% delle risorse finanziarie assegnate nell'a.s. 2020/2021 per far fronte alle esigenze di formazione del personale docente autonomamente deliberate dalle scuole e sulla nota prot. n.
AOODRMA.0002786.07-02-2022 sulla riapertura della piattaforma PIMER, dall'1 al 18 febbraio
2022, per le procedure di rendicontazione e di monitoraggio delle iniziative di formazione relative all'anno scolastico 2020/2021.
Si doleva dell'illegittimità della sanzione per i seguenti motivi:
- decadenza dall'azione disciplinare per il mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la contestazione dell'addebito, posto che il 7 luglio 2022 era chiesta la restituzione dell'acconto, il 7 agosto 2022 erano chiesti chiarimenti, resi il 9 agosto 2022 e , pur emersi a tale data gli elementi del fatto, era stata disposta un'inutile relazione ispettiva il 5 settembre
2022, in pari data ricevuta, e che non vi era prova del momento della segnalazione all'U.P.P., né del soggetto inviante;

- violazione del principio di specificità della contestazione, stante la genericità delle regole violate, genericamente richiamate dalle previsioni contrattuali, con lesione del diritto di difesa;

- assenza di valutazione sul danno;

- insussistenza di vincolo contrattuale e dei presupposti dell'obbligazione lavorativa, dal momento che la corretta gestione della Scuola Polo non rientrava tra gli obblighi propri del
Dirigente Scolastico, ma assurgeva a prestazione lavorativa offerta gratuitamente alle scuole dell'ambito territoriale di competenza al fine di attuare gli obiettivi previsti dal Piano per la
Formazione Docenti e coordinare le relative attività nella propria rete e che l'incarico aggiuntivo era stato autorizzato solo nel primo anno del triennio 2019/2022;

- l'ITET DU LI era stato individuato quale istituto capofila della rete di Ambito 005
e come scuola polo per la formazione in relazione a specifiche attività formative e non come scuola polo regionale per la formazione, che era il liceo classico Stabili Trebbiani di Ascoli
Piceno, ed aveva conferito parte delle risorse finanziare incassate con mandato di pagamento del 12/09/2022;

- infondatezza nel merito, alla luce del mancato ausilio da parte dello Staff regionale di supporto
alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, dell'adeguatezza di tutte le attività formative erogate a tutti i Docenti in servizio nell'ambito FM0005, delle difficoltà organizzative - derivanti dall'avvicendamento dei D.S.G.A., da insufficienti unità in segreteria e dell'utilizzo della scuola come sede concorsuale nell'a.s. 2021/2022 – e della mancata richiesta di chiarimenti da parte del Ministero in seno alla richiesta di restituzione fondi;

- in aggiunta l'organizzazione complessiva a livello regionale delle attività per la formazione docenti dell'a.s. 2019/2020 era stata posticipata di oltre un anno, con termine di rendicontazione prorogato al 30 giugno 2021 e rispettato, e quanto all'a.s. 2020/2021 solo il
05.08.2021 era stato approvato il piano per la formazione docenti, ben oltre il termine delle attività didattiche realizzabili nello stesso anno, mentre per l'a.s. 2021/2022 a dicembre del
2021 era stata erogata alle scuole Polo la somma relativa alla formazione docenti, creando di fatto un accavallamento di somme introitate;

- ulteriormente, a causa dell'emergenza Covid-19, i Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ambito avevano fatto presente di non riuscire a garantire la presenza o ulteriori attività di formazione ai docenti, troppo spesso assenti, in nessuna occasione le scuole d'ambito avevano lamentato mancanza del servizio di formazione o delle modalità di erogazione della stessa, i fondi dell'a.s. 2020/2021, da rendicontare nell'a.s. 2021/2022, erano rimasti in sospeso, poiché le singole scuole avevano già usufruito della risorsa stanziata nell'a.s. precedente, non utilizzata per l'intero.
Alla stregua delle superiori deduzioni, domandava l'annullamento della sanzione disciplinare irrogatale ed il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
Con memoria difensiva depositata il 7 gennaio 2024 si costituivano il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, deducendo ed eccependo:
- che con d.d.g. n. 1854/ 2019 l'I.T.E.T. DU – LI era stato individuato scuola polo per la formazione di ambito territoriale 0005 ed il 5 agosto 2021 era stato successivamente approvato il Piano regionale formazione docenti 2020/2021, in base al quale le scuole polo per la formazione di ambito territoriale dovevano trasferire il 60% della somma loro assegnata alle singole istituzioni scolastiche, realizzare le attività formative relative alla sicurezza, utilizzando le risorse a questo fine destinate dal Piano regionale, trasferire alla scuola polo regionale Stabili‐Trebbiani di Ascoli Piceno le risorse finanziarie per la realizzazione dei percorsi formativi relativi alle aree tematiche funzionali allo sviluppo professionale dei docenti e per la realizzazione delle attività di rilevazione fabbisogni, direzione, monitoraggio, valutazione e diffusione indirizzi programmatici;

- che il 7 luglio 2022 l'Ufficio VI della Direzione generale per il personale scolastico aveva comunicato la perdurante inadempienza dell'I.T.E.T. DU LI alle procedure di rendicontazione del Piano PNFD dell'a.s. 2020/2021 e la richiesta di restituzione dell'acconto ricevuto e il 7 agosto 2022 erano stati chiesti chiarimenti al Dirigente scolastico dell'istituto
- che, a seguito dei chiarimenti forniti il 9 agosto dal Dirigente Scolastico in relazione ad avvenuta formazione nell'.a.s 2020/2021, era stata disposta il 5 settembre un'istruttoria a cura del dirigente tecnico IT CH, che in pari data elaborava la relazione, da cui emergeva la mancata rendicontazione del piano di formazione docenti per l'anno 2020/2021 e la restituzione della somma di € 27.201,50;

- che il direttore generale aveva subito informato l'ufficio per i procedimenti disciplinari, che il 10 settembre 2022 aveva formalizzato contestazione disciplinare alla DI, cui con nota
15 gennaio 2023 era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 500,00 di multa;

- che l'azione disciplinare era stata tempestiva, a fronte della ricezione degli atti il 5 settembre
2022 e dell'avvio del procedimento il 10 settembre 2022, risultando
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