Trib. Gorizia, sentenza 10/12/2024, n. 172

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 10/12/2024, n. 172
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 172
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

RG 203/ 2024

TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Te ricorrente, l'av sostituzione dell'avv. r l'avv. Iuri;
per l'avv. Spinoglio;
per CP_1 CP_2
l'a CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ssa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 ttega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente

CONTRO

Controparte_4 convenuta contumace

E CONTRO

Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO

rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, Controparte_5 uri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
E CONTRO

rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, Controparte_6 glio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 7 maggio 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 06.09.2016 al 07.11.2022, e di essere stato CP_4 adibito all'appalto concluso tra questa società e la committente ha CP_3 convenuto in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento, dalla prima, della somma complessiva di euro 15.797,13, e, dalla seconda di euro 14.716,58, dovuta per le voci di cui al prospetto paga di novembre 2022 ed elemento perequativo.
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_4
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in CP_3 caso di suo accoglimento, la condanna di e CP_4 CP_1 CP_2 di cui ha chiesto la chiamata in causa quali appaltatrici e subcommittenti rispetto ad a tenerla indenne dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_4
* 4. e si sono costituite in giudizio deducendo che i CP_1 CP_2 loro unici rapporti d'appalto con autorizzati da CP_4 CP_3 atterrebbero, quanto a alla commessa C. 6307, e, quanto a CP_1 [...]
alla commessa C. 6319. ha comunque indicato che CP_2 CP_1
relativamente all'appalto in questione, ha operato nei suoi confronti CP_3 trattenute per euro 36.500,00, sicché un eventuale credito derivante dalla presente sentenza dovrebbe essere compensato con il predetto importo.
In ogni caso, ha precisato che, considerato il suo coinvolgimento, CP_1 sarebbe responsabile per la somma di euro 2.800,56, di cui euro 1.480,63 a titolo di t.f.r. lordo (gennaio 2022/ottobre 2022), euro 915,73 a titolo di retribuzione (esclusa la trasferta) ed euro 404,20 a titolo di elemento perequativo per 10 mensilità;
invece, sarebbe responsabile di un importo pari a 30,00 CP_2 euro per i 4 giorni di lavoro coinvolti. Sia che hanno infine chiesto la condanna di CP_1 CP_2
a tenerle indenni dalle conseguenze derivanti dalla statuizione. CP_4
* 5. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'elemento perequativo riportato nel prospetto paga di giugno 2022, pari ad euro 485,00. Per il resto, le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di
lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in
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