Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 2943

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 2943
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2943
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9547/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Giampiero BARILE, C.F._1 presso il cui studio in Bologna, via Castiglione n. 27, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata in [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Sabrina PAGLIANI, C.F._2 presso il cui studio in Bologna, via Arienti n. 37, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi.
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale del 5 novembre 2024 Il P.M. ha riservato le conclusioni.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Bangladesh il 9 settembre 2011.
Dall'unione è nato, il 10 agosto 2015, . Per_1
I coniugi vivono separati dal 23 novembre 2023, quando il marito si è trasferito a casa di parenti, mentre la moglie e il figlio sono rimasti a vivere nell'appartamento condiviso con altre persone che in precedenza era stato la residenza familiare.
***
pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 1° luglio 2024 il signor ha domandato in via Pt_1 provvisoria e urgente che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;

- sia affidato ai genitori in forma condivisa, con attribuzione alla signora Per_1
del potere di adottare le decisioni di maggiore interesse in materia di CP_1 educazione, istruzione e salute;

- il minore sia collocato presso la madre;

- egli possa vedere il figlio -avendo sempre cura di andarlo a prendere e riportarlo a casa della madre- a fine settimana alternati da sabato alla fine delle lezioni (o dalle 14,00 qualora non vi siano le lezioni) alla domenica sera alle 20,00;
tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 qualora non vada a scuola) alle 20,00;
per sette giorni nelle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 25 dicembre o il 1° gennaio;
per tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
in estate per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;

- sia previsto che egli versi un contributo di 150,00 euro per il mantenimento ordinario di , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- sia stabilita la possibilità di richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio del minore e per lui di portarlo all'estero in vacanza. Si è costituita in giudizio la signora , la quale si è associata all'istanza CP_1 di pronuncia della separazione tra i coniugi e ha domandato che:
- il bambino sia affidato ai genitori in forma condivisa;

- sia collocato presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
Per_1
- il padre possa vedere il
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