Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 1367

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 1367
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1367
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

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N. R.G. 4012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Vicovaro, Via San Sabino, n. Parte_1
41, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Crielesi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Vincenzo Pacifici, Controparte_1
n. 20, presso lo studio dell'Avv. Angela Dimiccoli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e
e , entrambi elettivamente domiciliati in CP_2 CP_3
Tivoli, Via Empolitana, n. 103, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Alessandra
Rugolo, che li rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORI

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento dei figli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione


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e sono genitori di (nato in [...] Parte_1 Controparte_1 CP_2
07.09.2013) e (nato in data [...]). CP_3
Con ricorso depositato in data 22.10.2023, ha chiesto l'affidamento Parte_1 condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente presso il padre, la determinazione del regime di frequentazione con la madre, la determinazione del contributo della madre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, con ripartizione per pari quote tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Inoltre, il padre ha chiesto l'autorizzazione ad operare sul conto corrente intestato al figlio disabile , sul quale sono accreditate le somme a titolo di pensione di CP_2 invalidità e indennità di accompagno erogate in favore del medesimo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2024, CP_1 si è costituita in giudizio, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli minori, il
[...] collocamento prevalente presso la madre, la determinazione del regime di frequentazione con il padre, l'assegnazione alla madre della casa coniugale la determinazione del contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 600,00, con ripartizione per pari quote tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Inoltre, la madre ha chiesto la condanna del padre al pagamento delle somme dovute a titolo di pregresso contributo al mantenimento dei figli minori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.03.2024, si è costituito in giudizio il Curatore Speciale dei figli minori, evidenziando la rilevante conflittualità esistente tra i genitori e chiedendo l'adozione di ogni provvedimento di tutela in favore dei figli minori.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, svolgimento e analisi delle relazioni depositate dai Servizi Sociali, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.


1. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore

Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis
e segg. c.c.
con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e
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assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei minori.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione della rilevante conflittualità tra le parti, emersa in corso di giudizio e tale da impedire alle stesse l'assunzione di decisioni coordinate nell'interesse dei minori, nonché delle rilevanti criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, come emerse nel corso dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In relazione all'elevato livello del conflitto genitoriale, occorre tenere anzitutto conto della relazione del Servizio Sociale del Comune di Marcellina del 16.10.2024, che evidenzia l'incapacità delle parti di assumere determinazioni congiunte nell'interesse dei figli minori.
Inoltre, deve essere tenuto della annotazione di Polizia Giudiziaria del 25.02.2024, che dà conto di gravissimo episodio di conflitto genitoriale e accesa animosità tra le parti anche alla presenza dei figli minori.
Fermo quanto precede, deve essere aggiunto che, alla luce della espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo e rigore tecnico e scientifico e dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti, sono emersi plurimi profili critici nella capacità genitoriale delle parti.
In relazione alla madre, è stato evidenziato che “la SI mostra uno stile di CP_1 approccio alle situazioni caratterizzato da ipercoivolgimento per cui appare ipersensibile agli eventi che accadono ed emerge che facilmente può sentirsi sommersa dalle emozioni e dai fatti in quanto non riesce a prendere le distanze dagli eventi. La preoccupazione generata da questo ipercoivolgimento può interferire con la sua capacità di concentrazione e di ragionamento e l'esito potrebbe essere il ritrovarsi invischiata nelle tensioni provocate dall'ambiente esterno per l'incapacità di tirarsi indietro.
L'ideazione non è sempre logica e coerente e questo non gli permette di giungere sempre a conclusioni ragionevoli con la presenza di errori di giudizio, per cui i processi cognitivi di ordine superiore sembrano meno maturi di quanto atteso […].
Inoltre, emergono rigidità del pensiero, per cui ella appare difficilmente disposta a modificare le sue idee o a considerare prospettive alternative, e tendenza all'intellettualizzazione come strategia difensiva in situazioni stressanti o conflittuali che le consente di non affrontare direttamente e/o realisticamente le emozioni […].
La signora non sembra aver sviluppato una modalità coerente e stabile di CP_1 affrontare i problemi: a volte sembra agire sulla base di spinte emotive, altre volte, invece, riflette molto prima di prendere decisioni, valutando attentamente le varie possibilità di azione e formulando ipotesi internamente, con scarsa considerazione del feedback esterno interpersonale. Tale incoerenza potrebbe rendere difficile, per chi gli
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è accanto, comprendere e prevedere la sua modalità di agire e comportarsi;
ciò potrebbe essere indice di una immaturità psicologica, ma anche essere legata ad una difficoltà relativa alla situazione contingente […]. L'umore appare in asse e l'affettività si caratterizza per la presenza di una conflittualità tra le funzioni di controllo emotivo e di impulsività emotiva, per cui la

SI non sempre riesce a tenere le emozioni completamente sotto controllo;
CP_1 anche per la presenza di una quota di rabbia generalizzata di tipo caratteriale che le impedisce di tollerare i compromessi che accadono normalmente nelle relazioni sociali.

Sono inoltre presenti un senso di solitudine, di bisogno affettivo e sentimenti negativi, anche probabilmente legati agli eventi della storia personale, che ella tende a gestire con l'intellettualizzazione” (cfr. C.T.U. pagg. 32 - 34). In relazione al padre, è emerso che “il Signor tende, particolarmente in Pt_1 condizioni stressanti, ad avere uno stile psicologico tendenzialmente passivo che può influenzare pensieri e comportamenti. Questa caratteristica potrebbe comportare un eccesso di dipendenza dagli altri per la tendenza ad evitare situazioni complesse e ad assumersi attivamente le responsabilità […]. L'affettività si caratterizza per la tendenza ad evitare gli stimoli emotivi;
egli sembra essere a disagio nel confrontarsi con le emozioni e ad avere la tendenza ad isolarsi.

Tale soluzione risulta negativa poiché preclude la possibilità di confrontarsi e risulta inoltre in conflitto con il suo stile di coping […].
Inoltre, egli mostra la difficoltà di modificare il proprio atteggiamento in base alle esigenze che possono presentarsi per cui non riesce a riflettere maggiormente e a differire le decisioni, se la situazione lo richiede, e questo può interferire con le sue capacità di adattamento.
Per quanto riguarda le capacità di tolleranza dello stress il signor sembra Pt_1 mostrare risorse sufficienti che tuttavia fa fatica a mettere in campo per gestire le difficoltà. Egli presenta infatti delle difficoltà a controllare
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