Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 132

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 132
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 132
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37728/2021 , vertente
TRA
(LETTONIA, 05/11/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CATERINA PETRONCINI;

ricorrente
E
(ROMA, 24/05/1971), con il patrocinio dell'avv. CP_1
EUGENIA MASTROSTEFANO;

resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
2
chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio
contratto dalle parti in Lettonia in data 21/06/2008;
ha precisato che dalla data
in cui erano stati autorizzati a vivere separati ed era quindi stata pronunciata
la loro separazione non era mai ripresa tra di essi la convivenza né si era mai
ricostituita alcuna comunione di vita e di affetti;

si è costituito, non si è opposto alla domanda di CP_1
divorzio ma ha formulato richieste divergenti con riguardo alle questioni
economiche ed all'affidamento dei figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e
successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine
all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di assegno divorzile;

l'istruttoria si è concentrata sul tema dell'affidamento dei tre figli della
coppia, (2011), (2013) e (2015), esposti alla grave Per_1 Per_2 Per_3
conflittualità dei genitori, impegnati in una sistematica opera di reciproca
disconferma;
la consulenza tecnica effettuata sul nucleo familiare ha fatto in
realtà emergere due genitori dotati di sufficienti capacità di accudimento e
cura della prole, pur dandosi atto che il maggiore impegno in tal senso è
profuso indubbiamente dalla madre;
entrambi però, in quanto eccessivamente
presi dalla tensione di coppia, dall'ostilità e dal disconoscimento dei rispettivi
ruoli, faticano invece a sintonizzarsi sui bisogni emotivi profondi dei minori,
e finiscono così per coinvolgerli nel loro conflitto e danneggiarli.
La consulente ha tuttavia dato atto che nel corso delle operazioni peritali
si è apprezzato un alleggerimento della tensione, una minore rigidità nelle
posizioni assunte inizialmente dalle parti, ed ha espresso il convincimento che
3
– se opportunamente supportati – i coniugi potrebbero sviluppare in senso
positivo le risorse di cui sono entrambi potenzialmente dotati sul piano
genitoriale;
a parere della CTU non vi sono i presupposti per attribuire
l'affidamento esclusivo ad alcuno dei genitori, ma proprio nell'auspicio di un
percorso di distensione progressiva dei rapporti tra i due e di reciproco
riconoscimento dei rispetti potenziali, è opportuno che sia mantenuto
l'affidamento condiviso, con prevalente collocamento presso la madre;
si può
prevedere quindi che i minori trascorrano con il padre due pomeriggi
infrasettimanali, con rientro alle ore 20,00, nel rispetto dei loro impegni
scolastici ed extrascolastici, e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio
alla domenica sera (quando rientreranno nella casa materna entro le 21 .30
dopo aver cenato);
si deve poi prevedere che i figli siano con il padre per metà
delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno prima e seconda
metà, nonché per 20 giorni in estate, anche frazionabili in periodi distinti, da
concordare entro il mese di maggio;
le altre festività
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