Trib. Gela, sentenza 04/12/2024, n. 290
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Testo completo
N. R.G. 1411/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1411/2022 R.G., avente a oggetto “ricostruzione carriera
e differenze stipendiali”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17 novembre 2022, Parte_1
premesso di essere docente assunta a tempo indeterminato in data 1 settembre 2014, di avere precedentemente prestato servizio d'insegnamento pre-ruolo alle dipendenze del
convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da CP_1
prospetto riassuntivo riprodotto in ricorso, di non avere ottenuto – in sede di ricostruzione di carriera – la valutazione ai fini giuridici di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato in applicazione dell'art. 485 co. 1 D.Lgs. 297/1994, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale docente dell'integrale pregresso servizio di preruolo, nella misura così come sopra quantificata di 747 giorni, pari ad anni 2, mesi
0 e giorni 17 e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera in atti prot. n. 37 del 28/01/2019 vistato dalla Controparte_3
in data 12/02/2020 al n. 339 e disapplicazione degli artt. 485 e 569 D.lgs 297/04 e
[...]
comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente per le motivazioni in atti, condannare il
(c.f. ) in persona del pro-tempore, a Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale preruolo effettivo svolto, in atti descritto e così come sopra quantificato;
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in separato giudizio, per il quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. 792/1994”.
Con memoria difensiva depositata in data 6 ottobre 2023, si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 24 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, va osservato come non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. formulata da parte convenuta, giacché l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera non è suscettibile di autonoma prescrizione, giacché questa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., colpisce solo i singoli diritti che trovano presupposto nell'anzianità (cfr. Cass. 15 giugno 1987 n. 5271;
Cass. 3 gennaio 1986 n. 26).
Ciò acclarato, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto di ricostruzione della carriera del 28 gennaio 2019 prot. n. 37 si evince che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2014/2015;
che dalla data di conferma in ruolo al ricorrente è stata
2
riconosciuta ai fini giuridici ed economici una anzianità totale di anni 2, mesi 8 e giorni
0, di cui anni 1, mesi 0 e giorni 0 per “anzianità complessiva preruolo” e anni 1 e mesi
8 per “anzianità di ruolo”.
Tenuto conto del servizio prestato, la ricorrente è stato dunque inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti.
Inoltre, dal decreto di ricostruzione della carriera risulta che il servizio reso per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2012/2013 non sono stato riconosciuti, avendo la docente prestato servizio in misura inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente per il riconoscimento dell'anno scolastico.
Ebbene, da un punto di vista sistematico, va premesso quanto segue.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive, è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:
la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
3
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1411/2022 R.G., avente a oggetto “ricostruzione carriera
e differenze stipendiali”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17 novembre 2022, Parte_1
premesso di essere docente assunta a tempo indeterminato in data 1 settembre 2014, di avere precedentemente prestato servizio d'insegnamento pre-ruolo alle dipendenze del
convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da CP_1
prospetto riassuntivo riprodotto in ricorso, di non avere ottenuto – in sede di ricostruzione di carriera – la valutazione ai fini giuridici di un terzo dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato in applicazione dell'art. 485 co. 1 D.Lgs. 297/1994, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale docente dell'integrale pregresso servizio di preruolo, nella misura così come sopra quantificata di 747 giorni, pari ad anni 2, mesi
0 e giorni 17 e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera in atti prot. n. 37 del 28/01/2019 vistato dalla Controparte_3
in data 12/02/2020 al n. 339 e disapplicazione degli artt. 485 e 569 D.lgs 297/04 e
[...]
comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente per le motivazioni in atti, condannare il
(c.f. ) in persona del pro-tempore, a Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale preruolo effettivo svolto, in atti descritto e così come sopra quantificato;
2) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in separato giudizio, per il quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. 792/1994”.
Con memoria difensiva depositata in data 6 ottobre 2023, si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 24 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, va osservato come non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. formulata da parte convenuta, giacché l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla ricostruzione di carriera non è suscettibile di autonoma prescrizione, giacché questa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., colpisce solo i singoli diritti che trovano presupposto nell'anzianità (cfr. Cass. 15 giugno 1987 n. 5271;
Cass. 3 gennaio 1986 n. 26).
Ciò acclarato, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto di ricostruzione della carriera del 28 gennaio 2019 prot. n. 37 si evince che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2014/2015;
che dalla data di conferma in ruolo al ricorrente è stata
2
riconosciuta ai fini giuridici ed economici una anzianità totale di anni 2, mesi 8 e giorni
0, di cui anni 1, mesi 0 e giorni 0 per “anzianità complessiva preruolo” e anni 1 e mesi
8 per “anzianità di ruolo”.
Tenuto conto del servizio prestato, la ricorrente è stato dunque inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti.
Inoltre, dal decreto di ricostruzione della carriera risulta che il servizio reso per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2012/2013 non sono stato riconosciuti, avendo la docente prestato servizio in misura inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente per il riconoscimento dell'anno scolastico.
Ebbene, da un punto di vista sistematico, va premesso quanto segue.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive, è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:
la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
3
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono
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