Trib. Brindisi, sentenza 21/01/2025, n. 84
TRIB Brindisi
Sentenza
21 gennaio 2025
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21 gennaio 2025
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TRIB Brindisi
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21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione I Civile
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4340/2017 del Ruolo Generale promossa
D A
LL ET MA, con l'Avv. F. Cicoria,
– attore
CONTRO
DE IL SS, DE IL EL IE, DE IL CA, NT MA, con l'Avv. C. Motta e V. Galassi,
- convenuti
E CONTRO
DE IL NG, DE IL LL e RO IA, con l' Avv. V. Radisi,
- convenuti
NONCHE' CONTRO
D'DR IU, OL CI, DE IL AS, DE IL IO, DE
IL EO,
- convenuti contumaci
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione
c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
FATTO E DIRITTO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti attrici.
Richiamati tutti i provvedimenti resi nel corso del giudizio.
Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “A) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione della comproprietà della particella 744 distinta in catasto al foglio nr. 50, are 2 e ca 30 del comune di Carovigno di quella parte eccedente
e non calcolata di mq. 60, a favore dell'attore, per avere quest'ultimo mantenuto il possesso della porzione di detta particella in modo continuativo, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni;
B) per l'effetto di quanto al punto A), conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione di quella porzione eccedente e non calcolata di mq. 60 della particella 744 distinta in catasto al foglio nr. 50, del comune di Carovigno, in favore del medesimo;
C) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.”[in corsivo le testuali conclusioni attoree]
Visto che le Parti D'DR IU, OL CI, DE IL AS, DE
IL IO, DE IL EO, pur regolarmente citate, rimanevano contumaci.
Visto che le Parti convenute DE IL SS, DE IL EL IE, DE IL
CA, NT MA, formulavano le conclusioni seguenti : “1) accertare e dichiarare la nullità della domanda per violazione dell'articolo 163 n. 3 c.p.c., per l'effetto fissando all'attore un termine perentorio entro cui integrarla;
2) rigettare l'avversa domanda in quanto inamissibile, sfornita di prova nonché di pregio e giuridico fondamento;
3) condannare l'attore a rifondere spese e compensi di lite.” [in corsivo le testuali conclusioni di dette Parti convenute] e sostenendo la nullità della domanda avanzata dall'attore poiché “estremamente vaga quanto all'individuazione dell'area oggetto della domanda di usucapione” [in corsivo le testuali conclusioni di dette Parti convenute], nonché l'infondatezza della stessa, e instando per il suo rigetto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Visto che le Parti convenute DE IL NG, DE IL LL e RO IA, chiedevano che si accertasse : “l'assoluta nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ex art. 164, comma 4, c.p.c. per difetto di “esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, risultando pacificamente incerto ed indeterminato il petitum dell'azione proposta ed anche assolutamente incerta ed indeterminata l'esposizione dei “fatti costituenti le ragioni della domanda”.” [in corsivo le testuali richieste di dette Parti convenute]
Considerato che la causa ha richiesto un' articolata attività istruttoria, con l'ascolto di numerosi testimoni.
Osserva.
La domanda attorea è infondata e va integralmente rigettata.
⬧⬧⬧
PRELIMINARMENTE vanno parimenti rigettate le eccezioni sollevate da Parti convenute circa la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c..
Invero, a mente dell'art. art. 164 c.p.c., l'atto di citazione è nullo quando: sono omesse o incerte a)
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta, b) le generalità dell'attore, del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono (vizi di vocatio in ius);
mancano c)
l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, d) l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dalla legge (vizi di vocatio in ius);
è omessa o incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum)
(vizio editio actionis);
manca l'esposizione dei fatti (vizio editio actionis).
Con la sempre attuale e condivisibile sentenza n. 1681, del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione
(Sez. II civile) è tornata a pronunciarsi sull'argomento, premettendo come, ai sensi dell'art. 164, IV co, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n.
3) del III co. dell'art. 163 c.p.c. - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 c.p.c..
Ricordiamo che per “oggetto” della domanda, il c.d. petitum, comunemente s'intendono due distinti contenuti della domanda stessa: il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (petitum
Sezione I Civile
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4340/2017 del Ruolo Generale promossa
D A
LL ET MA, con l'Avv. F. Cicoria,
– attore
CONTRO
DE IL SS, DE IL EL IE, DE IL CA, NT MA, con l'Avv. C. Motta e V. Galassi,
- convenuti
E CONTRO
DE IL NG, DE IL LL e RO IA, con l' Avv. V. Radisi,
- convenuti
NONCHE' CONTRO
D'DR IU, OL CI, DE IL AS, DE IL IO, DE
IL EO,
- convenuti contumaci
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione
c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
FATTO E DIRITTO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti attrici.
Richiamati tutti i provvedimenti resi nel corso del giudizio.
Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “A) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione della comproprietà della particella 744 distinta in catasto al foglio nr. 50, are 2 e ca 30 del comune di Carovigno di quella parte eccedente
e non calcolata di mq. 60, a favore dell'attore, per avere quest'ultimo mantenuto il possesso della porzione di detta particella in modo continuativo, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni;
B) per l'effetto di quanto al punto A), conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione di quella porzione eccedente e non calcolata di mq. 60 della particella 744 distinta in catasto al foglio nr. 50, del comune di Carovigno, in favore del medesimo;
C) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.”[in corsivo le testuali conclusioni attoree]
Visto che le Parti D'DR IU, OL CI, DE IL AS, DE
IL IO, DE IL EO, pur regolarmente citate, rimanevano contumaci.
Visto che le Parti convenute DE IL SS, DE IL EL IE, DE IL
CA, NT MA, formulavano le conclusioni seguenti : “1) accertare e dichiarare la nullità della domanda per violazione dell'articolo 163 n. 3 c.p.c., per l'effetto fissando all'attore un termine perentorio entro cui integrarla;
2) rigettare l'avversa domanda in quanto inamissibile, sfornita di prova nonché di pregio e giuridico fondamento;
3) condannare l'attore a rifondere spese e compensi di lite.” [in corsivo le testuali conclusioni di dette Parti convenute] e sostenendo la nullità della domanda avanzata dall'attore poiché “estremamente vaga quanto all'individuazione dell'area oggetto della domanda di usucapione” [in corsivo le testuali conclusioni di dette Parti convenute], nonché l'infondatezza della stessa, e instando per il suo rigetto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Visto che le Parti convenute DE IL NG, DE IL LL e RO IA, chiedevano che si accertasse : “l'assoluta nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ex art. 164, comma 4, c.p.c. per difetto di “esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, risultando pacificamente incerto ed indeterminato il petitum dell'azione proposta ed anche assolutamente incerta ed indeterminata l'esposizione dei “fatti costituenti le ragioni della domanda”.” [in corsivo le testuali richieste di dette Parti convenute]
Considerato che la causa ha richiesto un' articolata attività istruttoria, con l'ascolto di numerosi testimoni.
Osserva.
La domanda attorea è infondata e va integralmente rigettata.
⬧⬧⬧
PRELIMINARMENTE vanno parimenti rigettate le eccezioni sollevate da Parti convenute circa la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c..
Invero, a mente dell'art. art. 164 c.p.c., l'atto di citazione è nullo quando: sono omesse o incerte a)
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta, b) le generalità dell'attore, del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono (vizi di vocatio in ius);
mancano c)
l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, d) l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dalla legge (vizi di vocatio in ius);
è omessa o incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum)
(vizio editio actionis);
manca l'esposizione dei fatti (vizio editio actionis).
Con la sempre attuale e condivisibile sentenza n. 1681, del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione
(Sez. II civile) è tornata a pronunciarsi sull'argomento, premettendo come, ai sensi dell'art. 164, IV co, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n.
3) del III co. dell'art. 163 c.p.c. - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 c.p.c..
Ricordiamo che per “oggetto” della domanda, il c.d. petitum, comunemente s'intendono due distinti contenuti della domanda stessa: il provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere (petitum
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