Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5145

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5145
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 5145
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 3927/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3927/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Paolo Iannone,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Domenica Genchi;

-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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R.G. 3927/2024.
in data 14.06.2014. Dalla loro unione sono nati i figli
(29.03.2016) et (23.04.2021). Persona_1 Persona_2
Ha dedotto che il Tribunale di Bari con decreto del
04.05.2022 pronunciato nell'ambito del giudizio R.G.n.
12250/2022 ha disposto l'omologazione della separazione personale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha lamentato un atteggiamento persecutorio da parte della moglie lamentando ostruzionismo nel rapporto padre-figli.
Ha allegato un deterioramento del proprio reddito a causa delle debitorie contratte in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, precisando di percepire somme pari ad € 580,00 netti mensili. Al contrario la moglie lavora come collaboratrice scolastica con uno stipendio mensile pari ad € 1.350,00.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente
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