Trib. Catania, sentenza 29/04/2024, n. 2342
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. M
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 5222/2020 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SCIUTO CONCETTA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to DRAGO VINCENZO, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA M. CILESTRI 25 CATANIA
, con il Patrocinio dell'Avv.to DRAGO VINCENZO, elettivamente CP_2 domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA M. CILESTRI 25 CATANIA
, con il Controparte_3 Patrocinio dell'Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA C/O UFFICIO LEGALE INPS 26
95131 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle
conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Parte ricorrente ha adito questo ufficio formulando le seguenti conclusioni:
“- nel merito e preliminarmente, accertare e dichiarare l'esistenza di un collegamento
economico – funzionale tra le società resistenti e l'unitarietà del rapporto di lavoro intercorso, a far data dal marzo 2019 sino alla data dell'impugnato licenziamento, con
un unico soggetto giuridico, comprensivo di entrambe le società convenute e facente
capo al Sig. Parte_2
- per l'effetto, in via principale e nel merito accertare l'illegittimità del licenziamento
comminato alla ricorrente e dichiararne la nullità stante il carattere squisitamente
fondato su un motivo illecito, in frode alla legge e contrario a norme imperative,
condannando le società resistenti, in persona del socio unico e amministratore, Sig.
alla reintegrazione della Sig.ra con assunzione in capo Parte_2 Pt_1
alla nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria e al Parte_3
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Indennità da commisurarsi all'ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto, come da relazione allegata in ordine alle differenze retributive maturate in base all'effettivo orario di lavoro e inquadramento,
corrispondente al periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riassunzione, nulla dedotto giacché la ricorrente è a tutt'oggi disoccupata;
- in via subordinata e nel merito, previa declaratoria circa l'esistenza di un
collegamento economico – funzionale tra le resistenti e l'insussistenza del g.m.o. con connessa violazione dell'obbligo di repechage, condannare le società resistenti, in
solido, al risarcimento del danno ingiustamente patito nella misura massima di sei mensilità, calcolate sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto – sempre riguardata alla luce dell'effettivo orario di lavoro e
inquadramento, come richiesto in punto di differenze retributive e di inquadramento,
stante la condotta gravemente elusiva tenuta dal datore di lavoro e considerata la
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oggettiva difficoltà, per la ricorrente, di accedere ad altro posto di lavoro in considerazione dell'età;
- in via principale e nel merito, sempre previa declaratoria circa l'esistenza di un
collegamento economico – funzionale tra le resistenti, alla luce delle mansioni
effettivamente svolte, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'inquadramento dal V° al III° livello C.C.N.L. Terziario Confcommercio
e, in considerazione dell'orario di lavoro effettivamente osservato e della responsabilità di cassa ai sensi dell'art. 218 C.C.N.L., condannare le resistenti, in solido, al
pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, per complessivi € 33.247,83 così suddivisi: € 24.622,44, a titolo di differenze retributive;€ 1.590,83, a titolo di permessi non goduti;€ 1.957,91 a titolo di ferie non godute;€ 3.292,14, a titolo di indennità cassa e straordinario mai riconosciuti;€ 824,51, a titolo di differenza tra il TFR riconosciuto nel foglio paga
relativo al mese di febbraio 2020 (già ingiunto, unitamente alle retribuzioni relative ai
mesi di gennaio e febbraio 2020, con decreto n. 871/2020 immediatamente esecutivo, notificato ma a tutt'oggi rimasto impagato) e il TFR spettante in base all'inquadramento e all'orario di lavoro svolto;€ 960, a titolo di bonus Irpef non
erogato, come da CUD 2020. Ovvero condannare le resistenti, in solido, per le
medesime causali, al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in base alla eventuale espletanda CTU”.
Si sono costituite le società convenute contestando quanto dedotto in ricorso e
chiedendone il rigetto.
Si è costituito l' . CP_3
La causa è stata istruita mediante documenti e prove orali e le domande riguardanti il
licenziamento sono state decise con sentenza n. 3652/2022.
Il processo è dunque proseguito con riguardo all'accertamento dei crediti retributivi
ritenuti spettanti.
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Ciò posto, va evidenziato che, pacifico il periodo di servizio (18.7.2018 – 29.2.2020)
alle dipendenze della società (v. anche estratto contributivo, all. 1, fasc. CP_4
ricorrente), in sede di interrogatorio formale, il convenuto ha ammesso che parte
ricorrente ha lavorato nei termini di cui al punto 2 della pag. 1 del ricorso (dedotti come
articolato, alla pag. 17 del ricorso), e cioè che “sebbene la ricorrente avesse stipulato un
contratto part-time a tempo indeterminato, di fatto, per tutta la durata del rapporto ha
osservato il seguente orario di lavoro: il lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00;dal martedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00”.
Ciò emerge dal verbale di causa del 3.6.2022, a pag. 5, laddove il quale Parte_2
l.r. delle società resistenti, ha affermato esser vero quanto dedotto nell'art. 2, pag. 1, del
ricorso.
Tale circostanza, del resto, risultava già desumibile dalla pregressa testimonianza della
teste (v. verbale udienza del 3.6.2022, pagg. 3-4), sulla cui Testimone_1
attendibilità e credibilità non sono emersi elementi di dubbio alcuno, la quale ha peraltro
riferito di aver visto lavorare la ricorrente sia la mattina, sia il pomeriggio, di regola
quale unica commessa del punto vendita del negozio di Catania (della resistente Org_1
società , sito in via G. D'Annunzio. CP_4
La circostanza che la ricorrente fosse addetta alle vendite risulta confermato dallo stesso
l.r. della società datrice di lavoro.
Ed è pacifico che, quale unica commessa di un piccolo punto vendita, la ricorrente
provvedesse anche ad occuparsi della cassa, ricevendo il prezzo dei beni acquistati ed
effettuando le relative operazioni.
Per quanto riguarda l'inquadramento, non appare conforme alle mansioni di addetto alla
vendita il livello riconosciuto dal datore di lavoro (pari al V liv. del CCNL terziario),
posto che risulta pacifico (in quanto non oggetto di specifiche contestazioni), e riscontrato dalla documentazione in atti, quanto dedotto in ricorso, e cioè che “All'atto dell'assunzione, la ricorrente aveva già maturato una lunga esperienza in fatto di
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vendita di capi d'abbigliamento, avendo lavorato dal 2007 al 2014 per Org_2
azienda gerente negozi in franchising del marchio “ ” e, successivamente, Org_3
per cioè l'azienda “ ”: per ambedue i rapporti, la sede Controparte_5 Org_3
di lavoro era il punto vendita sito in Catania, Corso Italia 272. Tale esperienza era ben
nota al Sig. che, infatti, ha ritenuto di poter affidare alla Sig.ra Parte_2
la responsabilità della gestione del punto vendita sito alla via G. D'Annunzio 53- Pt_1
55. Come già detto, la ricorrente svolgeva mansioni di addetta alla vendita, al
magazzino, addetta alla cassa e alla chiusura della stessa, addetta all'allestimento delle
vetrine e giungendo, finanche, al possesso esclusivo delle chiavi del negozio come attestato dalla chat whatsapp con il Sig. ”. Parte_2
IL CCNL applicato dal datore di lavoro, all'art. 113 (sub V livello, nt.12), prevede il V livello, tra gli altri, per l'aiutante commesso, specificando che tale qualifica si attaglia al
“lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore
merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori)…”.
Nel caso di specie, la ricorrente risultava già possedere adeguata esperienza nel settore, tanto da lavorare in piena autonomia all'interno del negozio, cioè anche in assenza dei
titolari, quale unica commessa.
Il livello applicabile è dunque il IV, destinato, tra l'altro, ai “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari” e che annovera, tra gli altri, al n. 7, il “commesso alla vendita al pubblico”.
Non appare riconoscibile il chiesto III livello, in difetto della prova della continuità e
prevalenza di mansioni ulteriori e superiori a quelli di addetto alla vendita.
Accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati, al fine di determinare se e
quanto spetta a parte ricorrente per il lavoro prestato, in relazione ai crediti retributivi
reclamati, il giudizio deve proseguire (rivelandosi necessari i dovuti accertamenti di
natura tecnico contabile), come da separata ordinanza.
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Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.