Trib. Catania, sentenza 29/04/2024, n. 2342

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 29/04/2024, n. 2342
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2342
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. M
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 5222/2020 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SCIUTO CONCETTA , elettivamente domiciliato come in atti;

RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to DRAGO VINCENZO, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA M. CILESTRI 25 CATANIA
, con il Patrocinio dell'Avv.to DRAGO VINCENZO, elettivamente CP_2 domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA M. CILESTRI 25 CATANIA
, con il Controparte_3 Patrocinio dell'Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA C/O UFFICIO LEGALE INPS 26
95131 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
, scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle
conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Parte ricorrente ha adito questo ufficio formulando le seguenti conclusioni:
- nel merito e preliminarmente, accertare e dichiarare l'esistenza di un collegamento
economico – funzionale tra le società resistenti e l'unitarietà del rapporto di lavoro intercorso, a far data dal marzo 2019 sino alla data dell'impugnato licenziamento, con
un unico soggetto giuridico, comprensivo di entrambe le società convenute e facente
capo al Sig. Parte_2
- per l'effetto, in via principale e nel merito accertare l'illegittimità del licenziamento
comminato alla ricorrente e dichiararne la nullità stante il carattere squisitamente
fondato su un motivo illecito, in frode alla legge e contrario a norme imperative,
condannando le società resistenti, in persona del socio unico e amministratore, Sig.
alla reintegrazione della Sig.ra con assunzione in capo Parte_2 Pt_1
alla nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria e al Parte_3
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Indennità da commisurarsi all'ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto, come da relazione allegata in ordine alle differenze retributive maturate in base all'effettivo orario di lavoro e inquadramento,
corrispondente al periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riassunzione, nulla dedotto giacché la ricorrente è a tutt'oggi disoccupata;

- in via subordinata e nel merito, previa declaratoria circa l'esistenza di un
collegamento economico – funzionale tra le resistenti e l'insussistenza del g.m.o. con connessa violazione dell'obbligo di repechage, condannare le società resistenti, in
solido, al risarcimento del danno ingiustamente patito nella misura massima di sei mensilità, calcolate sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto – sempre riguardata alla luce dell'effettivo orario di lavoro e
inquadramento, come richiesto in punto di differenze retributive e di inquadramento,
stante la condotta gravemente elusiva tenuta dal datore di lavoro e considerata la
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
oggettiva difficoltà, per la ricorrente, di accedere ad altro posto di lavoro in considerazione dell'età;

- in via principale e nel merito, sempre previa declaratoria circa l'esistenza di un
collegamento economico – funzionale tra le resistenti, alla luce delle mansioni
effettivamente svolte, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'inquadramento dal V° al III° livello C.C.N.L. Terziario Confcommercio
e, in considerazione dell'orario di lavoro effettivamente osservato e della responsabilità di cassa ai sensi dell'art. 218 C.C.N.L., condannare le resistenti, in solido, al
pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e
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