Trib. Teramo, sentenza 13/11/2024, n. 1216
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Testo completo
N. 436/2024
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa A D G Presidente dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice rel. dott.ssa E C P G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 436/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 23/10/2024;
TRA
, nato a San Benedetto del Tronto il 12 luglio 1984 (c.f. Parte_1
) residente in Centobuchi di Monteprandone alla via Circonvallazione C.F._1
Sud n. 31,per elezione domiciliato in San Benedetto del Tronto alla via Monte San Michele
n. 46, presso e nello studio degli avv.ti V T e A L che lo difendono congiuntamente e disgiuntamente;
Ricorrente
e
, (Cod. Fisc. ), nata a Torre Annunziata Controparte_1 C.F._2
(NA), 19 gennaio 1987, residente in Martinsicuro (TE), alla Via Capri, n. 1, elettivamente domiciliata in Nereto, alla Via Roma, n. 108, presso e nello studio dell' Avv. D G che la rappresenta e difende;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: modifica assegno mantenimento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo e notificato assieme al decreto presidenziale di nomina del Giudice relatore e di fissazione dell'udienza di comparizione, ha Parte_1 evocato in giudizio al fine di ivi ottenere la riduzione del quantum Controparte_1
dell'assegno di mantenimento mensilmente corrisposto a favore della figlia, CP_2
, nata a Sant'Omero (TE) il 06 giugno 2014, e attualmente residente con la madre –
[...]
odierna resistente - in Martinsicuro, frazione Villa Rosa-alla via Capri n. 1.
Ha dedotto, in particolare, che, con decreto del 26.11.2020, emesso dal Tribunale di Teramo, veniva stabilito l'onere, a carico del di corrispondere euro 300,00 mensili a titolo di Pt_1 contribuzione ordinaria al mantenimento, oltre al 50% per le spese straordinarie.
Al fine di avallare l'accoglimento della domanda articolata il ricorrente ha dedotto che, pur a fronte di uno stato patrimoniale sostanzialmente immutato, che vede, quale principale posta attiva di reddito, quanto percepito dall'attività di lavoro subordinato, con un'entrata mensile pari a circa 1.600,00 euro oltre alla tredicesima, è stato soggetto ad un mutamento di circostanze esterne di natura oggettiva quali, in particolare, la necessità di contribuire al mantenimento dell'altro figlio, nato dalla nuova relazione sentimentale instaurata tra Pt_1
e la attuale compagna.
[...]
Ancora, lo stesso ricorrente ha dedotto, a supporto della domanda, la presenza di un finanziamento che lo graverebbe dell'onere di pagare una somma pari ad euro 320,00 mensili, il cui vincolo perverrà a naturale estinzione nel 2027.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 articolata per assenza di fatti sopravvenuti realmente idonei ad incidere sulla capacità economica del ricorrente e specificando, peraltro, che il mutuo – quale fattore sopravvenuto idoneo a giustificare la riduzione dell'assegno – era già stato stipulato all'epoca dell'emissione del decreto di cui si chiede la modifica.
In via riconvenzionale, peraltro, la resistente ha chiesto l'affido esclusivo della minore, adducendo argomentazioni afferenti alle difficoltà comunicative intercorse con l'ex partner al fine di concordare la gestione comune degli aspetti attinenti alla
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa A D G Presidente dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice rel. dott.ssa E C P G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 436/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 23/10/2024;
TRA
, nato a San Benedetto del Tronto il 12 luglio 1984 (c.f. Parte_1
) residente in Centobuchi di Monteprandone alla via Circonvallazione C.F._1
Sud n. 31,per elezione domiciliato in San Benedetto del Tronto alla via Monte San Michele
n. 46, presso e nello studio degli avv.ti V T e A L che lo difendono congiuntamente e disgiuntamente;
Ricorrente
e
, (Cod. Fisc. ), nata a Torre Annunziata Controparte_1 C.F._2
(NA), 19 gennaio 1987, residente in Martinsicuro (TE), alla Via Capri, n. 1, elettivamente domiciliata in Nereto, alla Via Roma, n. 108, presso e nello studio dell' Avv. D G che la rappresenta e difende;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: modifica assegno mantenimento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo e notificato assieme al decreto presidenziale di nomina del Giudice relatore e di fissazione dell'udienza di comparizione, ha Parte_1 evocato in giudizio al fine di ivi ottenere la riduzione del quantum Controparte_1
dell'assegno di mantenimento mensilmente corrisposto a favore della figlia, CP_2
, nata a Sant'Omero (TE) il 06 giugno 2014, e attualmente residente con la madre –
[...]
odierna resistente - in Martinsicuro, frazione Villa Rosa-alla via Capri n. 1.
Ha dedotto, in particolare, che, con decreto del 26.11.2020, emesso dal Tribunale di Teramo, veniva stabilito l'onere, a carico del di corrispondere euro 300,00 mensili a titolo di Pt_1 contribuzione ordinaria al mantenimento, oltre al 50% per le spese straordinarie.
Al fine di avallare l'accoglimento della domanda articolata il ricorrente ha dedotto che, pur a fronte di uno stato patrimoniale sostanzialmente immutato, che vede, quale principale posta attiva di reddito, quanto percepito dall'attività di lavoro subordinato, con un'entrata mensile pari a circa 1.600,00 euro oltre alla tredicesima, è stato soggetto ad un mutamento di circostanze esterne di natura oggettiva quali, in particolare, la necessità di contribuire al mantenimento dell'altro figlio, nato dalla nuova relazione sentimentale instaurata tra Pt_1
e la attuale compagna.
[...]
Ancora, lo stesso ricorrente ha dedotto, a supporto della domanda, la presenza di un finanziamento che lo graverebbe dell'onere di pagare una somma pari ad euro 320,00 mensili, il cui vincolo perverrà a naturale estinzione nel 2027.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 articolata per assenza di fatti sopravvenuti realmente idonei ad incidere sulla capacità economica del ricorrente e specificando, peraltro, che il mutuo – quale fattore sopravvenuto idoneo a giustificare la riduzione dell'assegno – era già stato stipulato all'epoca dell'emissione del decreto di cui si chiede la modifica.
In via riconvenzionale, peraltro, la resistente ha chiesto l'affido esclusivo della minore, adducendo argomentazioni afferenti alle difficoltà comunicative intercorse con l'ex partner al fine di concordare la gestione comune degli aspetti attinenti alla
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