Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2481

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2481
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 2481
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 7602/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 7602 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, pendente tra
PI LA, rappresentata e difesa dall'Avv. LA Vellone, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Petrillo, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 25.11.2024 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 30.11.2021 PI LA chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
OL (RM) il 9.05.2003, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1
(18.11.2010) e 3.07.2015). Per_2


In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale tra la SI.ra LA PI e il SI. CP_1
2) Assegnazione della casa familiare, nella sua unità originaria, alla SI.ra PI, ove già risiede con i figli minori, con ordine al SI. di lasciare l'immobile entro un mese dalla CP_1 data dell'udienza Presidenziale (doc. 4 – dichiarazione sostitutiva certificazione unica residenza
e stato di famiglia della SI.ra PI);

Per_ 3) Disporre l'affido condiviso dei minori, e con collocazione prevalente Persona_3
degli stessi presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli presso di sé a fine settimana alternati, dal venerdì al termine della scuola alla domenica sera ore 20.30, dopo la cena;
nelle settimane in cui i ragazzi trascorrono con il padre il fine settimana staranno con lui anche un pomeriggio infrasettimanale fino alle ore 20,00 dopo la cena;
nei fine settimana in cui
i ragazzi sono con la madre il padre li potrà tenere con sé due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:30 dopo cena.
4) Vacanze Natalizie e Pasquali: ad anni alterni il 24 e il 25 così da alternare Vigilia e giorni di Natale con le rispettive famiglie di origine, così per Pasque e Pasquetta. Ad anni alterni anche le altre festività da calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.). Resta sottointeso che per gli altri giorni di chiusura scolastica valgono le modalità ordinarie su indicate al paragrafo 3). In alternativa: una settimana con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Pasqua ad anni alterni, festività di calendario ad anni alterni.
5) Vacanze estive: 3 settimane con il padre, anche non consecutive, da concordare con la
SI.ra PI entro il 30 maggio di ciascun anno;

6) Compleanni dei figli: laddove possibile alternanza pranzo/cena con ogni genitore sì da condividere il giorno con entrambi, diversamente ad anni alterni. Compleanno genitori: i ragazzi trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore, qualora cada in un giorno in cui sono con l'altro genitore, verrà concordato il recupero del giorno.
7) Ammonire il SI. a non ostacolare e anzi ad agevolare le comunicazioni figli/madre CP_1
nei tempi di permanenza presso di sé e a informare la SI.ra PI degli eventuali stati di malattia dei figli e di ogni variazione dovesse accadere agli impegni ordinari quali la scuola e le Per_ attività sportive. Autorizzare la SI.ra PI all'acquisto di un telefono mobile per con divisone delle spese al 50% per le ragioni di cui in parte motiva.
8) Onerare il SI. del versamento di € 500,00 alla SI.ra PI per il mantenimento di CP_1 ciascun figlio (per un totale di € 1.000,00) oltre il 100% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Roma.
9) Onerare il SI. del versamento di € 250,00 alla SI.ra PI quale contributo per il CP_1 suo mantenimento, in ragione della concorde scelta con il coniuge di dedicarsi all'attività casalinga;

10) Ordinare alle parti la chiusura dei conti correnti cointestati eventualmente al momento dell'udienza ancora aperti e al SI. la restituzione alla SI.ra PI € 9.695,00 CP_1
indebitamente sottratto alla comunione;

11) Stabilire che gli animali domestici resteranno presso la casa familiare con i figli con il contributo del sig. partecipare al 50% per le spese alimentari e veterinarie;
CP_1
12) Stabilire che a decorrere dalla pronuncia di separazione la SI. PI farà richiesta diretta di assegni familiari;

13) Invitare i genitori all'impegno a dare assenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2022 si costituiva in giudizio
, il quale formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“1) Pronunciare la separazione personaledeiconiugicon addebito, perchédi ragione, alla sig.ra PI LA poiché è l'unica responsabile del fallimento del matrimonio;

2) affidare in modo condiviso i figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_4 Persona_3
con prevalenza abitativa presso la madre, in ragione di quanto suddetto, ovvero pergli impegni lavorativi del padre, con facoltà per quest'ultimo di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con gli impegni dei minori e comunque in caso di disaccordo con le seguenti modalità: una volta alla settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 20:30
(preferibilmente il mercoledì);
week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola dopo le 17:00
e con riaccompagnamento nella ex casa coniugale dove i minori risiedono, la domenica sera entro le ore 20:30;
nelle vacanze natalizie, per la metà delle stesse e più precisamente per un periodo che va, ad anni alterni, dal 25 al 31dicembre o dall'1 al 7 gennaio, alternativamente con ciascun genitore;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di
Pasquettaun giorno per ciascun genitore;
nelle vacanze estive, nel periodo di luglio-agosto, per non meno di trenta giorni, suddivisi in due periodi di 15 giorni ciascuno, con reciproche comunicazioni sul periodo, entro e non oltre il 10 giugno di ciascun anno, cercando di conformare i detti periodi alle esigenze dei minori. Resta inteso che entrambi i genitori dovranno comunicare, con preavviso di almeno tre giorni, la località ove condurranno i figli minori.
3) Confermare a carico del sig. un contributomensile di € 500,00 (cinquecento/00) per CP_1
il mantenimento di entrambi i figli minori che il ricorrente corrisponde già dal Settembre 2020 come suesposto;
tale assegno verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente già indicato dalla SI.ra PI;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

4) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale. Tali spese, preventivamente concordate tra i coniugi, saranno nella misura rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 10
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