Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2024, n. 1186

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2024, n. 1186
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 1186
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
III^SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva
nella causa civile iscritta al n. 90 2514 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2011, avente ad oggetto: scioglimento di comunione, vertente
TRA
VE CA, VE NN e IO AR UI, rappresentati
e difesi dall'Avv. Giuseppe Munno;

ATTORI
E
VE PA e VE AN, rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Scuotri;

CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.09.2023, da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 969/19, pubblicata in data 2.04.2019, veniva dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra EL AR, EL GE, EL LE e EL
NG, esistente su due fondi, siti in S. Cipriano d'Aversa e in Villa Literno, nonché - e ciò rileva in questa sede – lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra tutte le parti in
-
causa, con conseguente vendita giudiziale con incanto del cespite costituente l'asse ereditario, ovvero il fabbricato sito in Casal di Principe, alla via Bologna n°38 (ex via Fosso, n°19), riportato nel N.C.E.U. al foglio 21, p.lla 5194 sub. 1,2,3.
Con separata ordinanza, resa in pari data, le operazioni di vendita sono state delegate ad un notaio.
Il professionista delegato, dott. Paolo Provitera, con nota del 15.11.2022 ha relazionato in merito alla procedura, esponendo che le parti non hanno provveduto al versamento delle


somme necessarie per gli adempimenti pubblicitari da farsi sul portale ministeriale, né dell'acconto al professionista.
All'udienza del 23.02.2023, preso atto di quanto rappresentato dal professionista delegato, e sostanzialmente confermato dalla stessa parte attrice nelle note di trattazione scritta
(adducendo come motivazione la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento, che allo stato non risultavano andate a buon fine,), il giudice ha onerato le parti a versare al notaio delegato le somme indicate nell'ordinanza del 2.04.2019, entro il 2.05.2023, al fine di consentire la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Non risulta che le parti abbiano ottemperato a tale incombente, tanto che con nota dal
26.07.2023 il notaio delegato ha confermato la mancata corresponsione delle somme e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ciò posto in punto di cronologia degli eventi, occorre premettere che all'interno del giudizio di divisione è possibile individuare una pluralità di fasi: 1) quella dedicata alla statuizione sul fondamento del diritto alla divisione (art. 785 c.p.c.);
2) quella attinente alla vendita dei beni della massa da dividere (artt. 787 e 788 c.p.c.);
3) quella
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