Trib. Venezia, sentenza 14/03/2024, n. 842

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 14/03/2024, n. 842
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 842
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 5862/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Fabio Doro giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 5862/20120 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 4/8/2020 da

SA NT s.r.l. in amministrazione straordinaria (C.F. e P.IVA 02356810222)
Con gli avv. Prof. Gianluca Guerrieri, Riccardo Bonzi e Maria Pirazzoli del foro di Bologna, dom. avv. Francesca Gambato Caberlotto
Attrice contro
ON UC ( c.f.[...]),
ON IN EO (c.f. [...])
Entrambi con l'avv. Marco Scicolone del foro di Milano dom. avv. Maria Teresa Muffato
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AP OL (c.f. [...])
Con l'avv. Miriam Fallanca del foro di Milano, dom. avv. Maria Teresa Muffato

RE Società di Revisione S.r.l. (c.f.: 03572360232),
AM EL (c.f.: [...])
Entrambi con l'avv. Carlo Trentini del foro di Verona
Convenuti
e con la chiamata di

YDs Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
10387133A nonché con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. 10555109W-LB, C.F.
10548370963, con l'avv. Massimiliano Ghignone del foro di RI , dom. avv.. Alessandro Lopresti in Milano,
Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23/11/2023, comunicata lo stesso giorno

Conclusioni per parte attrice:
(in subordine a richiesta di rinvio in vista della assunzione del concordato da parte di un terzo)
A) chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rimessa al Collegio ex art. 189 c.p.c. – ferma l'opposizione dell'Attrice, ove reiterate dai convenuti nelle loro note di p.c., a tutte le istanze istruttorie avversarie, di cui comunque si insiste per il rigetto – con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.
B) precisano le proprie conclusioni come da prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.;
conclusioni che, per comodità, vengono ritrascritte qui di seguito: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare i convenuti Sigg.ri UC ON (C.F. [...]), IN EO ON
(C.F. [...]), OL AP (C.F. [...]), EL AM (C.F.
[...]), nonché la società RE Societa' di Revisione s.r.l. (C.F. e P.IVA
03572360232), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come meglio identificati nell'atto di citazione ed in ragione delle diverse permanenze nelle rispettive cariche, responsabili in solido fra loro per le condotte commissive ed omissive descritte nella narrativa dell'atto di citazione e, conseguentemente, condannare gli stessi, sempre in solido tra loro, al risarcimento in favore dei
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Commissari Straordinari di SA NT s.r.l. in amministrazione straordinaria, di tutti i danni dagli stessi cagionati alla società ed ai creditori della stessa, in ragione delle diverse permanenze nelle rispettive cariche, del rispettivo ruolo e del contributo nel dissesto con le proprie azioni, nella misura di
€ 9.061.174,00, ovvero in quella, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di giudizio, anche in via di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi;
il tutto con i vincoli di solidarietà passiva previsti dalla legge. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre ad accessori tutti, C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali come per legge”.

Conclusioni per parti convenute ON - ON:
In via principale:
i rigettare, per i motivi tutti illustrati nel corso del giudizio ed in quanto infondate, in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, sfornite di prova, le domande tutte di accertamento di responsabilità dei Signori
UC ON e IN EO ON formulate dai Commissari Straordinari di SA NT s.r.l. in amministrazione straordinaria;

ii rigettare, per i motivi tutti illustrati nel corso del giudizio ed in quanto infondate, in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, sfornite di prova, le domande tutte di condanna dei Signori UC ON e IN
EO ON al risarcimento del danno in favore dei Commissari Straordinari di SA NT
s.r.l. in amministrazione straordinaria;

In subordine:
iii nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, determinare l'ammontare del danno commisurandolo all'effettivo pregiudizio subito dai Commissari
Straordinari di SA NT S.r.l. amministrazione straordinaria, nonché all'apporto causale ed al grado di responsabilità attribuibile, rispettivamente, ai Signori UC ON e IN EO ON, nonché agli altri Convenuti, escludendo il ricorso a criteri forfettari e/o equitativi;

In via istruttoria: iv, v, vi, vii (omissis, come da foglio telematico)
In ogni caso: viii con vittoria di spese e competenze professionali.
Conclusioni per parte convenuta AP:
La parte ha formulato conclusioni del tutto sovrapponibili nel merito alle conclusioni per ON –
ON, con insistimento in richieste istruttorie analoghe, come da foglio telematico

pagina 3 di 20 Conclusioni per RE e AM:
1) nel merito, in via principale: si rigettino tutte le domande proposte nei confronti dei convenuti
RE S.r.l. e EL AM;

2) nel merito, in via subordinata: si dichiari che la chiamata in causa YDs di Londra – e segnatamente i Sottoscrittori dei YDs di Londra del certificato n. 10387133A – in persona del
Rappresentante Generale per l'Italia, ovvero la costituita YDs Insurance Company SA, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia – in virtù del certificato n.
10555109W-LB – è tenuta a garantire e manlevare RE Società di Revisione S.r.l. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa derivasse dall'accoglimento nei suoi confronti, in tutto o in parte, di qualsivoglia domanda;

3) ad istruttoria: nel caso in cui parte attrice reiterasse le istanze istruttorie già formulate in corso di giudizio, si confermano le eccezioni ed opposizioni già avanzate;

4) in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio, comprese spese generali e spese successive alla sentenza
Conclusioni per YDs:
Nel merito
In via principale: Respingere le domande tutte svolte nei confronti di RE S.r.l. e, conseguentemente, escludere in relazione ai fatti oggetto di causa la garanzia prestata da YDs
Insurance Company S.A. attraverso le polizze nr. 10387133A e nr. 10555109W-LB;

In via subordinata:
In caso di condanna di RE S.r.l.: Accertare e dichiarare in quale misura, in termini percentuali, la condotta posta in essere da RE S.r.l. ha concorso, rispetto a quelle poste in essere dagli altri soggetti coinvolti e corresponsabili, alla determinazione del danno eventualmente sofferto da parte attrice;
Accertare e dichiarare in ogni caso, per i motivi di cui in atti, l'operatività in favore di RE
S.r.l. del solo contratto assicurativo nr. 10555109W-LB;
Riconoscere la garanzia e l'indennizzo di
YDs Insurance SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. 10555109W-LB nei limiti
e termini di polizza, nei limiti dell'accertata responsabilità esclusivamente di RE S.r.l. con esclusione del vincolo di solidarietà così come previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, ed in ogni caso entro il massimale di € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomilaeuro) con una franchigia, per sinistri attinenti ad attività di revisione e certificazione, di € 10.000,00 e con una franchigia di € 5.000,00 per ogni altra tipologia di sinistro, con esclusione in ogni caso dalle garanzie di polizza della restituzione dei compensi percepiti da RE S.r.l. per l'attività contestata, e
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con esclusione del rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato per resistere alle domande avversarie attesa la violazione da parte di RE del patto di gestione della lite;

In ogni caso: Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”
MOTIVI
Con l'atto di citazione SA NT in Amministrazione Straordinaria ha proposto domanda risarcitoria nei confronti dei tre componenti del suo CdA e nei confronti della società RE, stimatrice del conferimento fatto dalla socia unica SA RO s.p.l. in sede di aumento di capitale, e del legale rappresentante di RE, dr. AM, tutti quali responsabili in solido. Così i fatti narrati dall'attrice.
La società era stata costituita il 10/12/2014 con capitale sociale di euro 10.000,00 ed era interamente partecipata da SA RO s.r.l., a sua volta interamente partecipata da Gruppo Industriale ON
s.p.a. (IT).
Il CdA era composto dai tre convenuti ON UC, presidente, ON IN EO, con deleghe, e
AP OL.
Il 17/12/2014 il CdA deliberava di aderire al sistema di cash pooling del gruppo.
Il 22/12/2014, su proposta del CdA che in tal senso aveva deciso di mettere all'o.d.g. nella seduta del
17/12/2014, era deliberato dall'assemblea di SC “di aumentare il capitale sociale da euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), con sovrapprezzo di
Euro 2.010.000,00 (duemilionidiecimila virgola zero zero), determinando che detto aumento venga integralmente sottoscritto e liberato mediante il conferimento da parte del Socio Unico "SAIRA
EUROPE S.P.A." del ramo d'azienda (“EN”) sopra descritto, con la consistenza patrimoniale precisata negli allegati al presente atto che costituiscono una specificazione della relazione peritale…”. Il valore del conferimento era determinato sulla base della relazione peritale asseverata di stima della società unipersonale RE, redatta dal socio amministratore AM. Il valore di perizia (10.300.000) era superiore al valore di conferimento (3.000.000), e l'aumento avrebbe avuto effetto dal 1/1/2015.
Alla fine del 2015 varie società del gruppo ON depositavano avanti il Tribunale di Verona istanza di concordato ex art. 161 comma 6 l.fall, ma non depositavano alcun piano nel termine assegnato.
Il 6/5/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico poneva varie società del gruppo, fra cui l'odierna attrice, in amministrazione straordinaria.
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Il 24/5/2016
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