Trib. Latina, sentenza 09/04/2024, n. 425
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3068/2021 R.G. lavoro, promossa da
LA RZ IN, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni;
contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO (già M.I.) - UFF. SCOL. REG per per il
LAZIO – A.T.P. di LATINA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.;
(contumace)
I.C. PACIFICI SEZZE BASSIANO, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal proprio D.S. Fiorella De Rossi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le
altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Si rileva che il presente procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi allo scrivente all'udienza del 23.11.2023, giusta riassegnazione del fascicolo intervenuta con decreto presidenziale
n. 55/2023.
Con ricorso depositato in data 16.11.2021, La AR IN conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale le amministrazioni scolastiche in epigrafe indicate al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del decreto di risoluzione del contratto di lavoro a firma del Dirigente scolastico del 9/11/2021 e notificato
l'11/11/2021 con conseguente revoca e/o disapplicazione;
– Condannare i convenuti resistenti alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto comprensivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3068/2021 R.G. lavoro, promossa da
LA RZ IN, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni;
contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO (già M.I.) - UFF. SCOL. REG per per il
LAZIO – A.T.P. di LATINA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.;
(contumace)
I.C. PACIFICI SEZZE BASSIANO, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal proprio D.S. Fiorella De Rossi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le
altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Si rileva che il presente procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi allo scrivente all'udienza del 23.11.2023, giusta riassegnazione del fascicolo intervenuta con decreto presidenziale
n. 55/2023.
Con ricorso depositato in data 16.11.2021, La AR IN conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale le amministrazioni scolastiche in epigrafe indicate al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del decreto di risoluzione del contratto di lavoro a firma del Dirigente scolastico del 9/11/2021 e notificato
l'11/11/2021 con conseguente revoca e/o disapplicazione;
– Condannare i convenuti resistenti alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto comprensivo
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