Trib. Verona, sentenza 13/12/2024, n. 2830
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13781/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
promossa con ricorso congiunto da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. MAADANI RANIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5
All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 21/11/2024, hanno confermato le
seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- autorizzare i coniugi e a vivere separati, liberi ciascuno di Parte_1 Parte_2
scegliere la propria residenza;
– dichiarare direttamente lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13.01.2012 a
AB (Marocco), trascritto al n. 175, reg. 341 in data 16.01.2012, ex art. 5 Reg. UE n.
1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui i coniugi hanno la cittadinanza e alle condizioni riportate
in premessa e da intendersi integralmente trascritte.
– disporre che il sig. versi, a favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
la somma di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Verona;
– assegno unico al 100% alla sig.ra Pt_2
–disporre il collocamento e l'affido esclusivo alla sig.ra del figlio minore, , con Pt_2 Persona_1
diritto di visita al padre da accordarsi ogni volta con la madre;
–disporre la non impugnazione della sentenza una volta emessa (dichiarazione di acquiescenza).”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni
reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13781/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
promossa con ricorso congiunto da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. MAADANI RANIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5
All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 21/11/2024, hanno confermato le
seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- autorizzare i coniugi e a vivere separati, liberi ciascuno di Parte_1 Parte_2
scegliere la propria residenza;
– dichiarare direttamente lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13.01.2012 a
AB (Marocco), trascritto al n. 175, reg. 341 in data 16.01.2012, ex art. 5 Reg. UE n.
1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui i coniugi hanno la cittadinanza e alle condizioni riportate
in premessa e da intendersi integralmente trascritte.
– disporre che il sig. versi, a favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
la somma di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Verona;
– assegno unico al 100% alla sig.ra Pt_2
–disporre il collocamento e l'affido esclusivo alla sig.ra del figlio minore, , con Pt_2 Persona_1
diritto di visita al padre da accordarsi ogni volta con la madre;
–disporre la non impugnazione della sentenza una volta emessa (dichiarazione di acquiescenza).”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni
reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note
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