Trib. Verona, sentenza 13/12/2024, n. 2830

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 13/12/2024, n. 2830
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2830
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13781/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
promossa con ricorso congiunto da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. MAADANI RANIA come da mandato difensivo in atti;

Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.


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All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 21/11/2024, hanno confermato le
seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- autorizzare i coniugi e a vivere separati, liberi ciascuno di Parte_1 Parte_2
scegliere la propria residenza;

– dichiarare direttamente lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13.01.2012 a
AB (Marocco), trascritto al n. 175, reg. 341 in data 16.01.2012, ex art. 5 Reg. UE n.
1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui i coniugi hanno la cittadinanza e alle condizioni riportate
in premessa e da intendersi integralmente trascritte.
– disporre che il sig. versi, a favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
la somma di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Verona;

– assegno unico al 100% alla sig.ra Pt_2
–disporre il collocamento e l'affido esclusivo alla sig.ra del figlio minore, , con Pt_2 Persona_1
diritto di visita al padre da accordarsi ogni volta con la madre;

–disporre la non impugnazione della sentenza una volta emessa (dichiarazione di acquiescenza).”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni
reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note
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