Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
N. R.G. 3002/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3002/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Vallero e dell'avv. Giulia Vacchino Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Michele Bombara CP_1
-convenuto-
E nei confronti di
Avv. Laura DUTTO nella qualità di curatrice speciale delle minori e Persona_1 Persona_2
-terzo intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito,
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per tutte le motivazioni esposte in atti,
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione
NEL MERITO,
sempre respinta ogni avversa e/o diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, ex adverso
formulate,
A) pronunciare la separazione dei coniugi SI.ra e SI. , con Parte_1 CP_1
addebito della stessa al marito per colpa esclusiva di quest'ultimo;
B) pronunciare la decadenza del SI. dalla responsabilità genitoriale e/o la limitazione CP_1
della stessa ex art. 330 e ss. c.c., qualora dalle acquisizioni richieste e per le ragioni tutte esposte in
atti, tale pronuncia risulti necessaria e rispondente agli interessi delle minori;
C)in caso di mancato accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale,
disporre comunque l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie in capo alla madre, e,
contestualmente, che le visite tra padre e figlie possano essere effettuate solo ed esclusivamente con la
mediazione dei servizi sociali già incaricati, che proseguiranno il monitoraggio degli incontri e lo
sviluppo della relazione parentale;
D) preso atto della rinuncia all'assegnazione della casa adibita a residenza familiare dalla SI.ra
a decorrere dal mese di settembre 2022, nonché della rinuncia alla Parte_1
corresponsione del contributo al mantenimento della moglie SI.ra dalla data del Parte_1
presente atto, porre a carico del SI. un contributo al mantenimento delle figlie minori CP_1
Per_
e dell'importo di € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dal Per_2
deposito della domanda, da versarsi direttamente sul conto corrente intestato alla SI.ra PT
, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
[...]
E) porre a carico del SI. il pagamento del 100% delle spese extra mantenimento ed in CP_1
particolare delle spese di educazione, scolastiche e di istruzione, così come delle spese mediche e/o di
sostegno psicoterapeutico (non coperte dal SSN), oltre che delle spese ludico ricreative;;
IN VIA ISTRUTTORIA
− si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli per prova testimoniale, con i nominativi già indicati:
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1) Vero che il SI. e la SI.ra , prima della carcerazione del marito, organizzavano CP_1 PT
uscite serali durante il weekend in compagnia di amici e, in particolare, del SI. , Persona_3
amico del SI. sin dai tempi del liceo (teste SI. );
CP_1 Per_3
2) Vero che durante le surriferite occasioni in compagnia, alcun diverbio ha mai interessato i coniugi
e , i quali si presentavano agli amici come una coppia disponibile allegra e CP_1 PT
socievole (teste SI. );
Per_3
3) Vero che la SI.ra sino al mese di luglio 2019 (allorquando è stata applicata al SI. PT
la misura cautelare) è rimasta all'oscuro dei comportamenti contestati al Sig. nei CP_1 CP_1
confronti di bimbi minori da cui poi scaturiva la condanna penale a carico di (teste SI.ri e Per_3
);
Tes_1
4) La SI.ra , venuta a conoscenza dei fatti oggetto degli addebiti penali mossi al marito, si PT
è determinata ad addivenire a separazione (teste SI. );
Tes_1
5) Vero che a decorrere dalla carcerazione del marito e dalla scoperta degli addebiti penali mossi al
SI. , la SI.ra ha richiesto sostegno psicologico con i già indicati testi: CP_1 PT Per_3
ed , entrambi residenti in [...];
[...] Testimone_2
disporre l'acquisizione dei fascicoli dei due gradi del procedimento penale che ha attinto il SI.
(rubricati, rispettivamente, quanto al primo grado di giudizio al nr. 14196/2016 R.G. GIP CP_1
Tribunale di Torino ed al nr. 4180/2020 R.G. Corte d'Appello di Torino);
ordinare ex art. 210 c.p.c. al Dott. e/o al SI. la produzione in Persona_4 CP_1
giudizio del piano psicoterapeutico elaborato in relazione al percorso intrapreso dal SI. , CP_1
insieme a tutta la documentazione in possesso del suddetto professionista attinente ad aspetti relativi
all'attrazione fisica e sessuale del SI. nei confronti di soggetti minori, elementi utili sia ai fini CP_1
sulla valutazione sulla capacità genitoriale del medesimo sia ai fini della valutazione della richiesta di
addebito;
ordinare sempre ex art. 210 c.p.c. ai Servizi Sociali territorialmente competenti e a Servizi
Carcerari che hanno avuto incarico il SI. la produzione di qualsiasi relazione o documento in CP_1
cui sia stata affrontata, sotto il profilo psicologico o psichiatrico o anche soltanto comportamentale, la
problematica del Sig. attinente all'attrazione fisica e sessuale nei confronti di soggetti minori, CP_1
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elementi utili sia ai fini sulla valutazione sulla capacità genitoriale del medesimo sia ai fini della
valutazione della richiesta di addebito;
disporre CTU psicologica e psichiatrica volta a valutare la capacità genitoriale del SI. CP_1
, con particolare riferimento all'incidenza sulla stessa dell'attrazione fisica e sessuale del SI.
[...]
nei confronti di soggetti minori, non essendo sufficienti a supportare una valutazione adeguata CP_1
in proposito le relazioni sotto questo profilo palesemente generiche dei Servizi sociali, a maggior
ragione di fronte ad una domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione/produzione del documento ex adverso prodotto sub doc.
9 completo di tutte e sei le pagine citate in calce al medesimo, nonché analitici rendiconti delle
operazioni effettuate dal 4.06.2021 (data successiva rispetto all'ultimo prospetto completo aggiornato
al 3.06.2021 ex adverso prodotto sub doc. 2) al 31.12.2021;
IN OGNI CASO
Con il favore di compensi legali, spese, contributo forfettario nella misura di legge del 15%, CPA, IVA,
ed ogni altro accessorio di legge.
Per parte convenuta
voglia pronunciare la separazione dei coniugi;
- confermare, allo stato,