Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 841

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 841
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 841
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
dott. P M Presidente
dott.ssa G G G
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2762 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA), in data 06/11/1984, elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo Corso Camillo Fcchiaro Aprile n. 15, presso lo studio dell'avv. B I che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/07/1983, elettivamente domiciliato in Palermo Controparte_1
Corso Camillo Fcchiaro Aprile n. 15, presso lo studio dell'avv. A B, che lo rappresenta
e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1


MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07/06/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Le parti sono obbligate al reciproco rispetto e ciascuno resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, nel luogo che riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art.337 sexies c.c.
Per_ 2. I figli minorenni , e G rimangono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori con domicilio prevalente con la madre presso l'abitazione materna sita in Palermo, Via
Carlo Lorenzini Collodi n° 4.
Allo scopo di esercitare in modo paritario ed equo la potestà sui figli minori, i coniugi si impegnano
a darsi reciprocamente, tempestiva comunicazione di ogni eventuale mutamento di indirizzo, recapito
e di numero telefonico.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche alla loro istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori
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