Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 7889

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 7889
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7889
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ha emesso a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.6968 del 2024 avente ad oggetto : Differenze retributive, vertente

TRA
rapp.ta e dif. dall'Avv. Michela Izzo, avv.p Gennaro Masiello Parte_1
RICORRENTE
E

, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv.Francesco Controparte_1 Lembo e dall'avv. Annalisa Intorcia RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludevano come dai rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2024 la ricorrente agiva nei confronti della CP_2
dinanzi questo Tribunale chiedendo l'emissione dei seguenti provvedimenti:
[...]
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 per
l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed oggi art. 29 CCNL 2016-2018;
- per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro 4646,4 (o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari...”.

In punto di fatto la ricorrente dipendente della resistente affermava di prestare servizio quale collaboratore professionale sanitario infermiere CTG. D6 osservando turni , svolgendo lavoro in giorni festivi infrasettimanali negli anni dal 2015 al 2020 .
In diritto richiamava gli artt. 9 del C.C.N.L. 20/09/2001 e 44 del C.C.N.L. 01/09/1995 comma 12, Si è costituita la resistente che dedotto la decadenza e l'infondatezza nel merito chiedendo :” - in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di
1 giorni 30 in esso indicato;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizi

A seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di decadenza sollevata. A parere di chi scrive non può ritenersi, che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, atteso che la norma in questione non prevede decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza dovendosi interpretare al più venuta mena la facoltà di scelta del lavoratore in essa prevista.
Trattandosi poi di norma eccezionale la decadenza va testualmente prevista .
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta. La ricorrente chiede l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L . 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali .
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). Chi scrive intende uniformarsi a quanto sostenuto dai giudici di legittimità che hanno enunciato il principio anzidetto sulla base di un'interpretazione sistematica e letterale condivisa. In particolare i Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore . La prima dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" . La seconda, invece ,per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private,il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali prevista dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto
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