Trib. Pescara, sentenza 02/05/2024, n. 233
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Fascicolo n. 1306/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 2.5.2024
PROMOSSO DA
SC SA avv.ti GARATTONI Gianfrancesco e TOMASSOLI Filippo,
C.so D'Augusto 134 - Rimini
CONTRO
C.N.P.A.D.C.-Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti avv.ti PESSI Roberto e GIAMMARIA Francesco,
c/o avv. GALIZIA Osvaldo, Via Monte Rotella 10 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 9.11.2022 SC SA, in pensione di vecchiaia dal 1.10.2004, conveniva in giudizio C.N.P.A.D.C.- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti contestando l'importo del trattamento pensionistico liquidatogli, deducendo che fosse stato illegittimamente determinato dalla Cassa in applicazione del Regolamento approvato con Decreto Interministeriale 14.7.2004.
Allegava al ricorso, quale prova documentale delle proprie pretese, unicamente il provvedimento di liquidazione della pensione.
Domandava pertanto la riliquidazione della propria pensione di vecchiaia, computandosi la quota pensionistica riferibile all'anzianità contributiva anteriore al 31.12.2003 secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con il predetto Decreto Interministeriale 14.7.2004 (e dunque ai sensi della L.21/1986, artt.2 e 15 e secondo il precedente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, art.3).
C.N.P.A.D.C.-Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti si costituiva in giudizio in via preliminare eccependo la decadenza ex art.47 D.P.R. 639/1970 (il ricorrente essendo in pensione di vecchiaia dal 1.10.2004 in forza di comunicazione in data 7.7.2006, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 3 anni e 60 giorni -questi previsti dall'art.18 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della CNPADC per la presentazione del ricorso amministrativo-), nonchè la parziale prescrizione e nel merito resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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L'eccezione di decadenza è fondata solo limitatamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio dalla domanda giudiziale, come affermato da condivisibile e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
• “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi
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oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Da ciò consegue che, essendo stata la domanda giudiziale presentata in data 9.11.2022, la decadenza sarebbe intervenuta in relazione a tutti i ratei maturati sino al 9.11.2019.
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Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in considerazione dei principi affermati dalla S.C.:
• “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636249 - 01;
conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31527 del 25/10/2022, Rv. 665981 - 01;
v. altresì, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3683);
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Nel merito il ricorso risulta tuttavia infondato e va rigettato.
Deve premettersi che la S.C. ha riconosciuto la legittimità, in via generale, delle previsioni del nuovo Regolamento approvato con D.Interministeriale 14.7.2004:
• “Il regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, approvato con decreto interministeriale del 10 luglio 2004, all'art. 10, comma 8, ha modificato il sistema di gestione, passando, gradualmente, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione, nella tabella ad esso allegata, di diversi periodi di riferimento, a seconda della decorrenza della pensione. Ne consegue la legittimità della suddetta regolamentazione in quanto coerente con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio - di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 - e posta a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1 gennaio 2004” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6701 del 06/04/2016, Rv. 639298 - 01).
Tuttavia, la S.C. ha precisato che per i trattamenti maturati prima del 1.1.2007 non trovano applicazione le modifiche in peius introdotte dagli Enti previdenziali prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" disposta dall'art.1, comma 763, L.296/2006, come interpretata dall'art.1, comma 488, L.147/2013 (potendo essere applicate solo per i trattamenti maturati dal 1.1.2007):
• “In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il
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parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636247 - 01;
conforme, Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636247 - 01);
• “In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636248 - 01;
conforme, Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18136 del 16/09/2015, Rv. 636251 - 01);
In relazione alla ricostruzione della suddetta normativa generale, nonché della normativa che regolamenta specificamente la C.N.P.A.D.C.-Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, e con riferimento all'applicabilità dei principi sopra richiamati alla Cassa medesima, possono richiamarsi le considerazioni compiute in
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