Trib. Paola, sentenza 09/05/2024, n. 309

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 09/05/2024, n. 309
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 309
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 294/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
08.05.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;

P.Q.M

.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 294/2020, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
RUÀ MARTA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Piernicola De
Paola, nel cui studio, sito in Praia a Mare (CS) alla via Mario La Cava, elegge domicilio
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 –
P. IVA 02121151001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta ed elettivamente domiciliato in Paola, presso la locale Agenzia INPS, sita in via Ippocrate.
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHE' CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. e P.IVA 13756881002) che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia spa e ad Equitalia Servizi di
Riscossione spa, in persona del direttore Generale e Legale Rappresentante, e per esso Francesco
UP, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pupo nel cui studio in Cassano allo Ionio alla via Firenze
n. 1., è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 25.02.2020 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420199013309139000 notificata in data 04.02.2020, relativamente alla Cartella esattoriale n. 03420060075160955000 – Ente Creditore INPS – afferente
a Contributi IVS fissi entro il minimale, per gli anni dal 1998 al 2005.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti ivi contenuti.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l'INPS, che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, e, in via riconvenzionale svolta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per il caso di accoglimento del ricorso, chiedeva il risarcimento del danno patito pari alla somma di euro 46.417,30, oltre interessi legali, nonché la declaratoria di non essere tenuto a corrispondere alcunché all'Ente riscossore a titolo di oneri di riscossione sulle somme iscritte a ruolo con riferimento alle quali sia maturata la prescrizione.
Costituitasi ritualmente Agenzia delle Entrate, chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite e, con memoria del 17.03.2022 di risposta alla domanda riconvenzionale proposta dall'INPS, chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario, per essere la controversia riconducibile alla giurisdizione contabile e nel merito chiedeva rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente
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