Trib. Savona, sentenza 03/12/2024, n. 358
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Testo completo
N. R.G. 495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 495/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to VERCELLI DINO, come da procura allegata al ricorso
depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. BRUZZONE SIMONA e dall'avv. FICHERA MASSIMO,
come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata
telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.7.2023, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
- egli aveva lavorato per il dal 14.11.2016 all'11.1.2022 in Parte_2
forza di contratti di lavoro a tempo determinato poi trasformati in rapporto a tempo indeterminato, inquadrato con mansioni di manovale da forno ed inquadrato nel IV livello del CCNL Panificazione;
- dai contratti di lavoro e dalle buste paga risultava che egli aveva lavorato: - nel periodo dal 14.11.2016 al 31.03.2019 per 6,66 (6.30) ore giornaliere, fruendo di riposi, ferie e permessi;
- nel mese di aprile 2019 tra 4,51 ore e 3,40 di lavoro ordinario e 2,15 e 3,26 ore di lavoro notturno;
- da maggio 2019 a giugno 2019 1,50 di lavoro ordinario e 5,16 ore di lavoro notturno;
- nel mese di agosto 2019 1,30 di lavoro ordinario e 5,36 o 5,26 di lavoro notturno;
- nel mese di dicembre 2019 1,30 di lavoro ordinario e tra 6,16 , 5,56 e 5,16 di lavoro notturno;
- nei mesi di gennaio 2020 e febbraio 2020 per 3.50 ore di lavoro ordinario
e per 3.16 ore di lavoro notturno;
- nel mese di marzo 2020 per 4 giorni con orario 6,66 e poi in ferie praticamente per tutto il mese considerando il medesimo orario;
- nel mese di aprile 2020 assente per ferie e permessi per 16 giorni ma con orario di 5.50 ore, 6.00, 5,25, presente per la differenza nei medesimi giorni lavorando di fatto tra 1,16 ore e 66, con fruizione di 8 giorni di ferie e un permesso di 4.00 ore;
- nel mese di maggio 2020 con orario di 6,66 e fruizione di n. 8 giornate di ferie e di un permesso di 4.00 ore;
- nel mese di giugno 2020 con orario di 6.66 e fruizione di 4 ore di permesso. Solo in una giornata avrebbe svolto 4.00 ore di lavoro notturno;
- nel mese di luglio 2020 con orario di 6.66 e fruizione di 4 giorni di riposo;
- da gennaio 2021 ad aprile 2021 con orario di 6,66 con conteggio di 6,66 ore di straordinario, fruendo di permessi settimanali e di un permesso per alcune ore;
- nel mese di maggio e giugno 2021 con orario di 6,66 fruendo di qualche ora di permesso in 6 giorni diversi e di 5 giorni interi di permesso;
- nei mesi di luglio e agosto
2021 con orario di 6.00 ore giornaliere, fruendo a luglio di 2 ore di permesso e ad agosto della festività di ferragosto;
- da settembre 2021 a dicembre 2021 con orario di 6.40 ore giornaliere, fruendo di n. 4 giornate di ferie.
pagina 2 di 9
- ed invece, gli orari indicati erano totalmente simulati, perché egli aveva lavorato molte più ore seguendo gli orari, dal lunedì al sabato: - dal 14.11.2016, fino all'incirca al 14.11.2017, dalle 6.30 del mattino fino alle 12.30/13.00;
- dal 15.11.2017 fino a marzo 2019 dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13.00;
- dal mese di aprile 2019 per circa un anno, quando aveva cessato di lavorare il collega di nome , egli aveva iniziato a lavorare di notte con Per_1
orario dalle 23.00 alle 9.00 del mattino. Tale orario era stato osservato per circa un anno.
- da aprile 2020 fino a dicembre 2020, dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13.00. - da gennaio 2021 quando aveva cessato di lavorare un collega di nome egli aveva Per_2
ripreso a lavorare di notte con orario dalle 3.00 alle 9.00 del mattino. - A partire da giugno
2021, aveva nuovamente ricominciato ad osservare il precedente orario e, quindi, nuovamente a lavorare dalle 5.30 alle 12.30/13.00.
- egli riposava la domenica, aveva fruito di ferie per 10 giorni nel 2021 e per due settimane negli anni precedenti e per un solo anno, nel 2018, di tre settimane. Non aveva mai fruito di permessi e non era mai stato assente per malattia, salvo alcuni giorni nel 2018 quando aveva subito un intervento all'occhio;
- a fronte dell'attività effettivamente prestata, egli aveva diritto alla corresponsione di differenze retributive maturate per lavoro ordinario e straordinario, per festività non godute, permessi, ferie, TFR, per un importo complessivo di euro 69.414,71 lordi.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha richiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate e conseguentemente condannare
a corrispondergli la somma di euro 69.414,71 ovvero quella Controparte_1 maggiore o minore accertata all'esito del giudizio.
Si è costituita la , la quale ha contestato l'avversa pretesa Controparte_1
replicando che: - il ricorso era affetto da nullità in quanto del tutto generico e non esplicativo delle somme richieste;
- il ricorrente aveva sempre svolto l'orario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 495/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to VERCELLI DINO, come da procura allegata al ricorso
depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. BRUZZONE SIMONA e dall'avv. FICHERA MASSIMO,
come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata
telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.7.2023, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
- egli aveva lavorato per il dal 14.11.2016 all'11.1.2022 in Parte_2
forza di contratti di lavoro a tempo determinato poi trasformati in rapporto a tempo indeterminato, inquadrato con mansioni di manovale da forno ed inquadrato nel IV livello del CCNL Panificazione;
- dai contratti di lavoro e dalle buste paga risultava che egli aveva lavorato: - nel periodo dal 14.11.2016 al 31.03.2019 per 6,66 (6.30) ore giornaliere, fruendo di riposi, ferie e permessi;
- nel mese di aprile 2019 tra 4,51 ore e 3,40 di lavoro ordinario e 2,15 e 3,26 ore di lavoro notturno;
- da maggio 2019 a giugno 2019 1,50 di lavoro ordinario e 5,16 ore di lavoro notturno;
- nel mese di agosto 2019 1,30 di lavoro ordinario e 5,36 o 5,26 di lavoro notturno;
- nel mese di dicembre 2019 1,30 di lavoro ordinario e tra 6,16 , 5,56 e 5,16 di lavoro notturno;
- nei mesi di gennaio 2020 e febbraio 2020 per 3.50 ore di lavoro ordinario
e per 3.16 ore di lavoro notturno;
- nel mese di marzo 2020 per 4 giorni con orario 6,66 e poi in ferie praticamente per tutto il mese considerando il medesimo orario;
- nel mese di aprile 2020 assente per ferie e permessi per 16 giorni ma con orario di 5.50 ore, 6.00, 5,25, presente per la differenza nei medesimi giorni lavorando di fatto tra 1,16 ore e 66, con fruizione di 8 giorni di ferie e un permesso di 4.00 ore;
- nel mese di maggio 2020 con orario di 6,66 e fruizione di n. 8 giornate di ferie e di un permesso di 4.00 ore;
- nel mese di giugno 2020 con orario di 6.66 e fruizione di 4 ore di permesso. Solo in una giornata avrebbe svolto 4.00 ore di lavoro notturno;
- nel mese di luglio 2020 con orario di 6.66 e fruizione di 4 giorni di riposo;
- da gennaio 2021 ad aprile 2021 con orario di 6,66 con conteggio di 6,66 ore di straordinario, fruendo di permessi settimanali e di un permesso per alcune ore;
- nel mese di maggio e giugno 2021 con orario di 6,66 fruendo di qualche ora di permesso in 6 giorni diversi e di 5 giorni interi di permesso;
- nei mesi di luglio e agosto
2021 con orario di 6.00 ore giornaliere, fruendo a luglio di 2 ore di permesso e ad agosto della festività di ferragosto;
- da settembre 2021 a dicembre 2021 con orario di 6.40 ore giornaliere, fruendo di n. 4 giornate di ferie.
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- ed invece, gli orari indicati erano totalmente simulati, perché egli aveva lavorato molte più ore seguendo gli orari, dal lunedì al sabato: - dal 14.11.2016, fino all'incirca al 14.11.2017, dalle 6.30 del mattino fino alle 12.30/13.00;
- dal 15.11.2017 fino a marzo 2019 dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13.00;
- dal mese di aprile 2019 per circa un anno, quando aveva cessato di lavorare il collega di nome , egli aveva iniziato a lavorare di notte con Per_1
orario dalle 23.00 alle 9.00 del mattino. Tale orario era stato osservato per circa un anno.
- da aprile 2020 fino a dicembre 2020, dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13.00. - da gennaio 2021 quando aveva cessato di lavorare un collega di nome egli aveva Per_2
ripreso a lavorare di notte con orario dalle 3.00 alle 9.00 del mattino. - A partire da giugno
2021, aveva nuovamente ricominciato ad osservare il precedente orario e, quindi, nuovamente a lavorare dalle 5.30 alle 12.30/13.00.
- egli riposava la domenica, aveva fruito di ferie per 10 giorni nel 2021 e per due settimane negli anni precedenti e per un solo anno, nel 2018, di tre settimane. Non aveva mai fruito di permessi e non era mai stato assente per malattia, salvo alcuni giorni nel 2018 quando aveva subito un intervento all'occhio;
- a fronte dell'attività effettivamente prestata, egli aveva diritto alla corresponsione di differenze retributive maturate per lavoro ordinario e straordinario, per festività non godute, permessi, ferie, TFR, per un importo complessivo di euro 69.414,71 lordi.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha richiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate e conseguentemente condannare
a corrispondergli la somma di euro 69.414,71 ovvero quella Controparte_1 maggiore o minore accertata all'esito del giudizio.
Si è costituita la , la quale ha contestato l'avversa pretesa Controparte_1
replicando che: - il ricorso era affetto da nullità in quanto del tutto generico e non esplicativo delle somme richieste;
- il ricorrente aveva sempre svolto l'orario
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