Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2024, n. 1517

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2024, n. 1517
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1517
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa F P S,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 12.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 386 / 2024;

- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa F P S, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/01/2024 ed iscritto al n 386 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. A R B e dall'avv.
P Z , con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società “ , sede legale Via Siracusa, Controparte_1
5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva , Pec: P.IVA_1
giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
- , (C.F. Controparte_2
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 CP_3 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_3 domiciliato;

- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti.
1
Parte ricorrente formula le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;

Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.”
Il resistente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24.01.2024, la ricorrente in epigrafe premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare alle dipendenze del in qualità di docente con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato e con sede di servizio, alla data di presentazione del ricorso, presso l'I. “R. Piria” – Rosarno ma con assegnazione attuale provvisoria presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria. Allega che ha prestato servizio, quale docente supplente con contratto a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici (come da documentazione in atti):
- a.s 2018/2019, dal 08.11.2018 al 08.06.2019 presso l'IIS Severi di Gioia
Tauro;

- a.s. 2019/2020, dal 30.10.2019 al 30.06.2020 (osserva il giudicante che nel contratto allegato il termine iniziale dell'incarico risulta il 14.11.2019) presso l'IIS Severi di Gioia Tauro;
Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_2
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro
a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso
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finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Si è costituito in giudizio il resistente Controparte_2
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e inammissibile.
[...]
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.”
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La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che
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