Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 133

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 133
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 133
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 12879/2021 R.G.T.
TRA
Parte 1 , rappresentato dal figlio Parte 2 amministratore di
sostegno dello stesso, nominato dal Giudice Tutelare di Roma in data 7.10.2021,
rappresentato e difeso dall'avv. Ginevra Saccucci, come da procura in atti;

ricorrente
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Flamnia Rinaldi e Michela Carlo, Controparte_1
come da procura in atti;

resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO


Con ricorso depositato il 23.2.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione non erano nati figli, e di avere ottenuto il decreto di omologa da questo Tribunale in data 22.11.2005, chiedeva lo scioglimento del matrimonio e la determinazione di un assegno divorzile in favore della moglie ed a suo carico pari ad euro 600,00 mensili.
Si costituiva la resistente la quale deduceva preliminarmente l'invalidità della procura allora rilasciata dal padre al figlio e chiedeva, dunque, dichiararsi inammissibile e nullo il ricorso;
in via subordinata chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 3.000,00 mensili.
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni assunte in sede di separazione consensuale, dunque un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.300,00 mensili e l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, che ne era la proprietaria.
Nel corso del giudizio, superata la questione inerente la rappresentanza del ricorrente, al quale il Giudice Tutelare aveva nominato un amministratore di sostegno nella persona del figlio (decreto confermato anche dalla Corte d'Appello, come provvedimento, in atti), veniva emessa sentenza sullo status.
Successivamente decedeva il ricorrente, come da certificato di morte, in atti, e in sede di
precisazione delle conclusioni la difesa della parte ricorrente chiedeva dichiararsi il giudizio interrotto ex art. 300 c.p.c. e, in subordine, di determinare l'assegno divorzile nella misura di euro 600,00 mensili, mentre la resistente chiedeva la conferma dell'assegno come già disposto, oltre Istat come maturato, a titolo di assegno divorzile, riportandosi anche alle istanze istruttorie già richieste.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dalle parti con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Osserva, poi, questo Collegio che le prove richieste sono superflue, dunque devono essere rigettate.
Nel merito, quanto all'assegno divorzile, deve innanzitutto darsi atto della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte a S.U. del 24.6.2022, n. 20494, che specifica che è il
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