Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 87
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, c.p.c. all'udienza del 4.12.2024 e vertente
TRA
DI BE MA RE (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mauro Bottoni
(C.F. [...]– PEC: maurobottoni@ordineavvocatiroma.org - fax n.
0637512012) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Simone Calvigioni (C.F. [...]– PEC: avv.simone.calvigioni@pec.it -
fax n. 0637512012), giusta delega in atti.
Parte Opponente
E
DE AS IN (C.F. DLMRN62T61F479S) e RG
NC (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in Roma (RM),
Via Pilo Albertelli n. 1, presso lo studio degli Avvocati Michele Mammone (C.F.
[...]– PEC: michelemammone@ordineavvocatiroma.org) e
Lorenzo Pacella (C.F. [...]-
PEC:lorenzo.pacella@ordineavvocatiroma.org) che li rappresentano e difendono,
1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale allegata all'atto di precetto notificato in data 21.12.2022 depositata in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa,
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 2.1.2023, la sig.ra Di EN RI
ES proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 21.12.2022 su istanza dei sig.ri RI DE AS e ES
GA con il quale le si intimava di eseguire, in forza della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 2171/2003, notificata in uno con l'atto di precetto opposto, tutte le opere necessarie alla eliminazione e/o sistemazione delle “cause che hanno determinato le infiltrazioni d'acqua nel locale dell'appellante o mediante ripristino della situazione preesistente o, comunque, mediante l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare totalmente il pericolo di tali infiltrazioni analiticamente indicate dal CTU nel paragrafo
4) della sua relazione tecnica”, “di quelle opere realizzate che hanno determinato la riduzione di illuminazione della finestra del bagno di pertinenza dell'immobile dell'Appellante”
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva della sig.ra RI DE AS;
2) il difetto di certezza e liquidità del titolo esecutivo azionato;
3) l'inattualità del titolo esecutivo azionato posto che, successivamente alla formazione del titolo, si sarebbero verificati “tanti mutamenti dello stato di fatto e di diritto da rendere ormai non più attuale il diritto incorporato nel titolo” (pag. 11 dell'atto di citazione), sicché “l'azione esecutiva (dovrebbe ritenersi) ormai definitivamente consumata” (pag. 11, cit.).
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis: nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto qui opposto, notificato dai signori RI DE AS e ES GA in data 21.12.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge. Vinte le spese”.
Il procedimento, ritualmente iscritto e rubricato al R.G. n. 2225/2023, veniva assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese, che
2
differiva l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione dell'istanza cautelare unitamente al merito al 21.4.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.3.2023, si costituiva in giudizio parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda ed in particolare eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione.
Gli opposti concludevano chiedendo: “voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la citazione avversaria, e dunque l'opposizione a precetto proposta dalla sig.ra RI ES Di EN, in quanto inammissibile e infondata, con ogni conseguente statuizione in ordine al diritto dei convenuti di mettere in esecuzione il titolo di cui all'opposto precetto. Con vittoria di spese, competenze, ed onorari”.
All'udienza di prima comparizione, i procuratori delle parti concordemente chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per note fino a dieci giorni prima.
A detta udienza le parti deducevano che erano in corso trattative per il bonario componimento della controversia e chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione di un
accordo.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza del 2.2.2024 per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
All'udienza del 2.2.2024, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva ulteriormente differita per gli stessi incombenti all'udienza del 19.4.2024.
A tale udienza il procuratore di parte opponente preliminarmente dava atto dell'intervenuto decesso dell'avv. Gianluca Iacovone, nonché sottoponeva alla controparte un'ulteriore proposta conciliativa a saldo e stralcio di ogni pretesa.
Il procuratore di parte opposta riservava ogni opportuna valutazione in ordine alla proposta
formulata a verbale da parte opponente, riportandosi per il resto ai propri scritti difensi ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Le parti chiedevano un ulteriore rinvio per l'eventuale formalizzazione di un accordo.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza dell'11.102024.
3
All'udienza così fissata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 4.12.2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., assegnando termine per
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, c.p.c. all'udienza del 4.12.2024 e vertente
TRA
DI BE MA RE (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mauro Bottoni
(C.F. [...]– PEC: maurobottoni@ordineavvocatiroma.org - fax n.
0637512012) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Simone Calvigioni (C.F. [...]– PEC: avv.simone.calvigioni@pec.it -
fax n. 0637512012), giusta delega in atti.
Parte Opponente
E
DE AS IN (C.F. DLMRN62T61F479S) e RG
NC (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in Roma (RM),
Via Pilo Albertelli n. 1, presso lo studio degli Avvocati Michele Mammone (C.F.
[...]– PEC: michelemammone@ordineavvocatiroma.org) e
Lorenzo Pacella (C.F. [...]-
PEC:lorenzo.pacella@ordineavvocatiroma.org) che li rappresentano e difendono,
1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale allegata all'atto di precetto notificato in data 21.12.2022 depositata in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa,
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 2.1.2023, la sig.ra Di EN RI
ES proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 21.12.2022 su istanza dei sig.ri RI DE AS e ES
GA con il quale le si intimava di eseguire, in forza della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 2171/2003, notificata in uno con l'atto di precetto opposto, tutte le opere necessarie alla eliminazione e/o sistemazione delle “cause che hanno determinato le infiltrazioni d'acqua nel locale dell'appellante o mediante ripristino della situazione preesistente o, comunque, mediante l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare totalmente il pericolo di tali infiltrazioni analiticamente indicate dal CTU nel paragrafo
4) della sua relazione tecnica”, “di quelle opere realizzate che hanno determinato la riduzione di illuminazione della finestra del bagno di pertinenza dell'immobile dell'Appellante”
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva della sig.ra RI DE AS;
2) il difetto di certezza e liquidità del titolo esecutivo azionato;
3) l'inattualità del titolo esecutivo azionato posto che, successivamente alla formazione del titolo, si sarebbero verificati “tanti mutamenti dello stato di fatto e di diritto da rendere ormai non più attuale il diritto incorporato nel titolo” (pag. 11 dell'atto di citazione), sicché “l'azione esecutiva (dovrebbe ritenersi) ormai definitivamente consumata” (pag. 11, cit.).
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis: nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto qui opposto, notificato dai signori RI DE AS e ES GA in data 21.12.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge. Vinte le spese”.
Il procedimento, ritualmente iscritto e rubricato al R.G. n. 2225/2023, veniva assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese, che
2
differiva l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione dell'istanza cautelare unitamente al merito al 21.4.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.3.2023, si costituiva in giudizio parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda ed in particolare eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione.
Gli opposti concludevano chiedendo: “voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la citazione avversaria, e dunque l'opposizione a precetto proposta dalla sig.ra RI ES Di EN, in quanto inammissibile e infondata, con ogni conseguente statuizione in ordine al diritto dei convenuti di mettere in esecuzione il titolo di cui all'opposto precetto. Con vittoria di spese, competenze, ed onorari”.
All'udienza di prima comparizione, i procuratori delle parti concordemente chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per note fino a dieci giorni prima.
A detta udienza le parti deducevano che erano in corso trattative per il bonario componimento della controversia e chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione di un
accordo.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza del 2.2.2024 per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
All'udienza del 2.2.2024, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva ulteriormente differita per gli stessi incombenti all'udienza del 19.4.2024.
A tale udienza il procuratore di parte opponente preliminarmente dava atto dell'intervenuto decesso dell'avv. Gianluca Iacovone, nonché sottoponeva alla controparte un'ulteriore proposta conciliativa a saldo e stralcio di ogni pretesa.
Il procuratore di parte opposta riservava ogni opportuna valutazione in ordine alla proposta
formulata a verbale da parte opponente, riportandosi per il resto ai propri scritti difensi ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Le parti chiedevano un ulteriore rinvio per l'eventuale formalizzazione di un accordo.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza dell'11.102024.
3
All'udienza così fissata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 4.12.2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., assegnando termine per
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi