Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2024, n. 857
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice M I, all'udienza del 2 aprile 2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5847/2018 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
A V, presso il cui studio è elett. dom. in Curti alla via B. Rosato n.87, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, quale titolare dell'omonima ditta, rappresentata e difesa, dagli avv.ti CP_1
C G e M M, tutti elettivamente domiciliati in Curti, alla via Alessandro
M n. 6, II trav, giusta procura allegata alla memoria
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.07.2018 parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva:
- di aver lavorato dal 01.04.2016 sino al 15 giugno 2017 alle dipendenze della ditta Org_1
di e di essere stato formalmente assunto dal 03 settembre 2016, con
[...] CP_1
inquadramento nel IV livello, in virtù di un contratto di lavoro part – time;
- di aver svolto mansioni di barista, occupandosi della preparazione di caffè e bevande alcoliche ed analcoliche e del servizio ai tavoli;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica, a settimane alterne, dalle ore 6.30 alle ore 16.00 oppure dalle ore 16.00 alle ore 01.00;
- di aver percepito una retribuzione mensile netta pari ad € 780,00.
1
Tutto ciò premesso, deduceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal
1.4.2016 e di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettante in ragione delle previsioni contrattuali, e di non aver percepito il compenso per il lavoro straordinario svolto, né la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonché i relativi ratei maturati, né alcun compenso per ferie, permessi non goduti e per festività ed il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sicché conveniva in giudizio affinché, accertata la natura subordinata del CP_1
rapporto di lavoro sin dal 01.04.2016, fosse condannata al pagamento della somma di €
34.350,91, a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso, così come quantificata nei conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita attraverso l'escussione di due testimoni di parte ricorrente e rinviata per la discussione, approfonditi gli esiti dell'istruttoria svolta, è definita con sentenza letta all'esito dell'udienza del 2 aprile 2024.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte resistente di nullità del ricorso introduttivo per genericità delle allegazioni in quanto, da una lettura complessiva dell'atto introduttivo, è possibile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice M I, all'udienza del 2 aprile 2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5847/2018 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
A V, presso il cui studio è elett. dom. in Curti alla via B. Rosato n.87, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, quale titolare dell'omonima ditta, rappresentata e difesa, dagli avv.ti CP_1
C G e M M, tutti elettivamente domiciliati in Curti, alla via Alessandro
M n. 6, II trav, giusta procura allegata alla memoria
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.07.2018 parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva:
- di aver lavorato dal 01.04.2016 sino al 15 giugno 2017 alle dipendenze della ditta Org_1
di e di essere stato formalmente assunto dal 03 settembre 2016, con
[...] CP_1
inquadramento nel IV livello, in virtù di un contratto di lavoro part – time;
- di aver svolto mansioni di barista, occupandosi della preparazione di caffè e bevande alcoliche ed analcoliche e del servizio ai tavoli;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica, a settimane alterne, dalle ore 6.30 alle ore 16.00 oppure dalle ore 16.00 alle ore 01.00;
- di aver percepito una retribuzione mensile netta pari ad € 780,00.
1
Tutto ciò premesso, deduceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal
1.4.2016 e di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettante in ragione delle previsioni contrattuali, e di non aver percepito il compenso per il lavoro straordinario svolto, né la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonché i relativi ratei maturati, né alcun compenso per ferie, permessi non goduti e per festività ed il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sicché conveniva in giudizio affinché, accertata la natura subordinata del CP_1
rapporto di lavoro sin dal 01.04.2016, fosse condannata al pagamento della somma di €
34.350,91, a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso, così come quantificata nei conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita attraverso l'escussione di due testimoni di parte ricorrente e rinviata per la discussione, approfonditi gli esiti dell'istruttoria svolta, è definita con sentenza letta all'esito dell'udienza del 2 aprile 2024.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte resistente di nullità del ricorso introduttivo per genericità delle allegazioni in quanto, da una lettura complessiva dell'atto introduttivo, è possibile
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi