Trib. Firenze, sentenza 25/06/2024, n. 2041
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Testo completo
N. R.G. 2429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. S G Presidente
2) dott. M T Giudice
3) dott. S A Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub RG n. 2429/2024 promosso da:
, con l'avv. G B, ricorrente Parte_1 contro
, con gli avv. B A e Francesca Dell'Anno, resistente Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti precisate all'udienza del 29.05.2024: per il ricorrente: “l'avv. B rileva che la madre può prendere le spese straordinarie dal fondo perequativo all'uopo costituito;rileva che la casa familiare ha due stanze di cui una piccola e che pertanto verosimilmente i figli hanno una sistemazione inadeguata;evidenzia una diminuzione del reddito, l'esborso per spese dentistiche e la cessione delle quote e un miglioramento delle condizioni reddituali della madre nonché la riduzione dell'orario
lavorativo;conclude come da ricorso;chiede che il Giudice proponga alle parti un p ercorso di
mediazione per trovare una soluzione per la casa familiare e per ridurre la conflittualità e dà atto che il proprio assistito è disponibile a svolgere la mediazione.” per la resistente: “l'avv. A dà atto che la madre è disponibile a fare la mediazione familiare e fa presente che la mediazione presso Bni al Centro è fallita perché il padre non
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si è reso disponibile;contesta le dichiarazioni del padre circa i tempi di permanenza dello stesso
con i figli;si riporta ai propri atti difensivi anche in via istruttoria (in particolare chiede la documentazione relativa al riad).”
Fatto e Diritto
1. Il sig. con il ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. ha chiesto “Voglia Parte_1
l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disposti gli incombenti di rito ex art 473 bis e ss. in revisione dei provvedimenti a tutela dei minori (nato a Firenze il 6.11.2018) Persona_1 [...]
(nata a Firenze il 16.12.2014) e (nata a Firenze il 27.02.2017) in Per_2 Persona_3
materia di contributi economici stabiliti nella Ordinanza di accoglimento del Ricorso presentato ex artt 337 bis e ss c.c. e 38 disp att c.c. (Trib Firenze Ord. Acc. n. cron.
188/2021, RG 6786/2020): 1) Mantenere le condizioni personali e patrimoniali nonché il regime di visita dei genitori come previsto nei n 1,2, 3 4,6,7,8,9,10.11.12.13 delle condizioni proposte dai ricorrenti (con minime integrazioni indicate nel piano genitoriale allegato) e accolto con l'Ordinanza di accoglimento del ricorso (Trib Firenze Ord. Acc. n. cron. 188/2021, RG 6786/2020 ;2) Modificare il punto n 5 relativo all'entità del contributo di mantenimento ai figli corrisposto alla madre dagli attuali euro 1.700,00 a euro 600,00. 3)
Modificare il n 6 prevedendo che tale periodo sarà da concordare tra i genit ori entro il 30 novembre di ogni anno e saranno fatti salvi improvvisi impegni di lavoro non procrastinabili degli stessi. 4) Accogliere la richiesta di alienazione della casa familiare al prezzo di stima indicato con impegno delle parti di procedere al contestuale acquisto di due appartamenti in zona idonea ad assicurare le migliori condizioni per i minori e per l'assetto della famiglia”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , la quale ha Controparte_1 chiesto: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: 1) confermare le condizioni personali e patrimoniali nonché il regime di frequentazione genitori-figli come previsto nei n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, di cui al ricorso depositato dalle parti in Tribunale, che ha poi disposto in conformità con decreto di accoglimento n. cronol. 188/2021 del 29/01/2021 nel procedimento RG n.
6786/2020;2) respingere la richiesta di modifica del punto n. 5 (n.d.r. in realtà punto n. 3) delle condizioni suddette relativo all'entità del contributo al mantenimento dei figli dovuto
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dal padre alla madre e per l'effetto confermare che il signor sia tenuto a Pt_1
corrispondere alla signora un contributo per il mantenimento dei tre figl i minori CP_1 dell'importo rivalutato pari ad € 1.756,75 (€ 585,58 a figlio);in denegata ipotesi: stabilire che il signor sia tenuto a provvedere al mantenimento dei tre figli minori versando Pt_1 alla signora un contributo dell'importo di € 1.200,00 mensili (€ 400,00 mensili a CP_1
figlio), entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, stabilendo altresì che, a fronte di tale ridotta contribuzione e del maggior tempo disponibile che il signor , a questo punto, dovrebbe avere a disposizione per sua stessa Pt_1
ammissione, lo stesso tenga con sé i figli, oltre ai fine settimana alternati - dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola - anche il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, nella settimana in cui li tiene con sé nel fine settimana e due pomeriggi a settimana, precisamente il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, nella settimana in cui non li tiene con sé nel fine settimana;in ogni caso: disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito
interamente dalla signora , in ragione del fatto che i figli sono collocati in Controparte_1
via assolutamente prevalente presso la madre;3) modificare il punto n. 5 dell e condizioni suddette prevedendo che i genitori dovranno concordare i periodi di permanenza con i figli nel periodo estivo entro il 15 aprile di ogni anno;modificare altresì il punto n. 6 prevedendo che, durante le vacanze natalizie, i figli staranno, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e che i genitori dovranno concordare eventuali variazioni a tale regime entro il 30 novembre;4) respingere, perché inammissibile, oltre che improcedibile, la richiesta formulata dal ricorrente di
“alienazione della casa familiare al prezzo di stima indicato con impegno delle parti di procedere al contestuale acquisto di due appartamenti in zona idonea ad assicurare le migliori condizioni per i minori e per l'assetto della famiglia”;5) Con vittoria di spese e onorari di giudizio”. In via istruttoria la resistente ha chiesto disporsi prova per testi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. S G Presidente
2) dott. M T Giudice
3) dott. S A Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub RG n. 2429/2024 promosso da:
, con l'avv. G B, ricorrente Parte_1 contro
, con gli avv. B A e Francesca Dell'Anno, resistente Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti precisate all'udienza del 29.05.2024: per il ricorrente: “l'avv. B rileva che la madre può prendere le spese straordinarie dal fondo perequativo all'uopo costituito;rileva che la casa familiare ha due stanze di cui una piccola e che pertanto verosimilmente i figli hanno una sistemazione inadeguata;evidenzia una diminuzione del reddito, l'esborso per spese dentistiche e la cessione delle quote e un miglioramento delle condizioni reddituali della madre nonché la riduzione dell'orario
lavorativo;conclude come da ricorso;chiede che il Giudice proponga alle parti un p ercorso di
mediazione per trovare una soluzione per la casa familiare e per ridurre la conflittualità e dà atto che il proprio assistito è disponibile a svolgere la mediazione.” per la resistente: “l'avv. A dà atto che la madre è disponibile a fare la mediazione familiare e fa presente che la mediazione presso Bni al Centro è fallita perché il padre non
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si è reso disponibile;contesta le dichiarazioni del padre circa i tempi di permanenza dello stesso
con i figli;si riporta ai propri atti difensivi anche in via istruttoria (in particolare chiede la documentazione relativa al riad).”
Fatto e Diritto
1. Il sig. con il ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. ha chiesto “Voglia Parte_1
l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disposti gli incombenti di rito ex art 473 bis e ss. in revisione dei provvedimenti a tutela dei minori (nato a Firenze il 6.11.2018) Persona_1 [...]
(nata a Firenze il 16.12.2014) e (nata a Firenze il 27.02.2017) in Per_2 Persona_3
materia di contributi economici stabiliti nella Ordinanza di accoglimento del Ricorso presentato ex artt 337 bis e ss c.c. e 38 disp att c.c. (Trib Firenze Ord. Acc. n. cron.
188/2021, RG 6786/2020): 1) Mantenere le condizioni personali e patrimoniali nonché il regime di visita dei genitori come previsto nei n 1,2, 3 4,6,7,8,9,10.11.12.13 delle condizioni proposte dai ricorrenti (con minime integrazioni indicate nel piano genitoriale allegato) e accolto con l'Ordinanza di accoglimento del ricorso (Trib Firenze Ord. Acc. n. cron. 188/2021, RG 6786/2020 ;2) Modificare il punto n 5 relativo all'entità del contributo di mantenimento ai figli corrisposto alla madre dagli attuali euro 1.700,00 a euro 600,00. 3)
Modificare il n 6 prevedendo che tale periodo sarà da concordare tra i genit ori entro il 30 novembre di ogni anno e saranno fatti salvi improvvisi impegni di lavoro non procrastinabili degli stessi. 4) Accogliere la richiesta di alienazione della casa familiare al prezzo di stima indicato con impegno delle parti di procedere al contestuale acquisto di due appartamenti in zona idonea ad assicurare le migliori condizioni per i minori e per l'assetto della famiglia”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , la quale ha Controparte_1 chiesto: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: 1) confermare le condizioni personali e patrimoniali nonché il regime di frequentazione genitori-figli come previsto nei n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, di cui al ricorso depositato dalle parti in Tribunale, che ha poi disposto in conformità con decreto di accoglimento n. cronol. 188/2021 del 29/01/2021 nel procedimento RG n.
6786/2020;2) respingere la richiesta di modifica del punto n. 5 (n.d.r. in realtà punto n. 3) delle condizioni suddette relativo all'entità del contributo al mantenimento dei figli dovuto
pagina 2 di 8
dal padre alla madre e per l'effetto confermare che il signor sia tenuto a Pt_1
corrispondere alla signora un contributo per il mantenimento dei tre figl i minori CP_1 dell'importo rivalutato pari ad € 1.756,75 (€ 585,58 a figlio);in denegata ipotesi: stabilire che il signor sia tenuto a provvedere al mantenimento dei tre figli minori versando Pt_1 alla signora un contributo dell'importo di € 1.200,00 mensili (€ 400,00 mensili a CP_1
figlio), entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, stabilendo altresì che, a fronte di tale ridotta contribuzione e del maggior tempo disponibile che il signor , a questo punto, dovrebbe avere a disposizione per sua stessa Pt_1
ammissione, lo stesso tenga con sé i figli, oltre ai fine settimana alternati - dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola - anche il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, nella settimana in cui li tiene con sé nel fine settimana e due pomeriggi a settimana, precisamente il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, nella settimana in cui non li tiene con sé nel fine settimana;in ogni caso: disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito
interamente dalla signora , in ragione del fatto che i figli sono collocati in Controparte_1
via assolutamente prevalente presso la madre;3) modificare il punto n. 5 dell e condizioni suddette prevedendo che i genitori dovranno concordare i periodi di permanenza con i figli nel periodo estivo entro il 15 aprile di ogni anno;modificare altresì il punto n. 6 prevedendo che, durante le vacanze natalizie, i figli staranno, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e che i genitori dovranno concordare eventuali variazioni a tale regime entro il 30 novembre;4) respingere, perché inammissibile, oltre che improcedibile, la richiesta formulata dal ricorrente di
“alienazione della casa familiare al prezzo di stima indicato con impegno delle parti di procedere al contestuale acquisto di due appartamenti in zona idonea ad assicurare le migliori condizioni per i minori e per l'assetto della famiglia”;5) Con vittoria di spese e onorari di giudizio”. In via istruttoria la resistente ha chiesto disporsi prova per testi.
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