Trib. Lecce, sentenza 23/05/2024, n. 1897

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 23/05/2024, n. 1897
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 1897
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. M C Presidente Relatore dr.ssa A C Giudice dr.ssa C S Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 3211/2023 R.G. promossa
DAL
Sig cognome (nome), nato il 20/05/1981 in INDIA, Pt_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. CARONE PAOLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- RESITENTE -
Con ricorso depositato in data 27/04/2023, il Sig cognome Pt_1 Parte_2
(nome), nato il 20/05/1981 in INDIA, ha chiesto, previa sospensione
[...]
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Lecce il giorno
22/03/2023, notificato in data 28/03/2023, con il quale è stato decretato il rifiuto del
rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di protezione speciale”, richiesto in data
21/11/2022 e riconoscere al ricorrente la protezione speciale in base alla disciplina introdotta dal D.L. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020.
Il si costituiva con memoria di costituzione del 5/09/2023 e Controparte_1
chiedeva il rigetto dle ricorso introduttivo con vittoria di spese del giudizio.
Sono stati acquisiti in atti certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che il ricorrente CP_1
non è gravato da nessun precedenti penali e/o di polizia.
All'udienza del 10-5-2024, previa discussione orale della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
OSSERVA IN DIRITTO
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L.
n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed allesezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art
384, secondo comma del codice di procedura civile”. Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”. La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al
2 rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine(le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:


1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., l trasmette gli
Organizzazione_1 atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia Organizzazione_1 un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale;
per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo,
rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U.
Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art
19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.;
per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art.
20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il
permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e
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