Trib. Tivoli, sentenza 13/11/2024, n. 1635

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 13/11/2024, n. 1635
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1635
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 1000/2024, pendente
tra
IS OC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
PIETROSANTI DANIELE
ricorrente
e
INPS SEDE LEGALE
convenuto
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE


Con ricorso ex artt.414 e 442 c.p.c. depositato il 24/01/2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo al Tribunale adito di dichiarare l'illegittimità del prevedimento di restituzione inviatogli dall'INPS ritenendo illegittima tale richiesta stante la percezione in buona fede della prestazione in godimento.
Precisava che : risultava essere titolare di una pensione d'invalidità categoria
INVCIV n. 07698690, essendo stata riconosciuta invalida in misura superiore al 74% come da ctu depositata nel procedimento iscritto presso il Tribunale di Tivoli RG
2709/06;
la suddetta prestazione, successivamente trasformata in assegno sociale al compimento del corrispondente requisito anagrafico, è stata sempre regolarmente versata alla ricorrente almeno fino al 28.10.2022 allorquando l'INPS, con provvedimento emesso in pari data, comunicava alla sig.ra OC l'esistenza di un debito a suo carico ammontante ad € 11.174,28 in conseguenza del presunto superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge ai fini della liquidazione dell'invalidità civile trasformata in assegno sociale per il periodo compreso tra il
01.01.2018 e il 30.11.2022 (02 - Provvedimento Inps del 28.10.2022);
non avendo la ricorrente nel suddetto periodo percepito alcun reddito, veniva presentata in data
16.11.2022 una domanda di ricostituzione reddituale con cui la sig.ra OC faceva presente che negli anni contestati la stessa non aveva ricevuto ulteriori redditi oltre alle pensioni già liquidate dall'Istituto;
con provvedimento datato 19.12.2022 l'Inps comunicava all'odierna ricorrente di aver ricalcolato il debito precedentemente contestato, riconoscendo il diritto alla regolare percezione delle somme a titolo di assegno sociale per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 mentre nulla veniva disposto in relazione alle somme chieste in restituzione per l'anno 2021con successivo provvedimento datato 01.08.2023 l'Inps confermava l'esistenza di un debito a suo carico ammontante ad €3.728,53per il periodo compreso tra il
01.01.2019e il 31.12.2021, adducendo la seguente motivazione:“sospensione e revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito art. 35 comma10-bis DL
207/08 convertito con modificazioni in legge 14/09.
Deduceva l'irrilevanza della mancata comunicazione, attesa la mancanza di dolo e la insussistenza di redditi superiori al limite di legge per gli anni in considerazione.
L'INPS non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note di trattazione scritta.
La domanda di ripetizione delle somme rivolta alla parte ricorrente dall'INPS trova ragion d'essere nel superamento del limite reddittuale per l'anno 2021.
In tema d'indebito previdenziale nel giudizio instaurato per ottenere
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'”accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ( Cass. 2739 del
11/02/2016).
I principi applicabili, come sottolineato dalla Suprema Corte, vanno ricostruiti in relazione alle singole fattispecie a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza
n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente
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