Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 12

TRIB Agrigento
Sentenza
12 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Agrigento
Sentenza
12 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 12
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

R.G. 64/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO (APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Marco Salvatori Presidente
- dott.ssa Silvia Capitano Giudice
- dott.ssa Federica Verro Giudice rel. letto il ricorso ex artt. 40 e 41 CCII, proposto da IG OB rappresentato e difeso dall'Avv. TERESA BALSAMO (pec: teresabalsamo@avvocatiagrigento.it), ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della ARTE LEGNO DI ST
TO & C. S.A.S., con sede legale in Agrigento, via Matteo Cimarra a Monte, iscritta nel registro delle imprese con codice fiscale 02040270841 numero REA AG - 156273, avente ad oggetto l'attività di prodizione di porte, finestre, infissi esterni, mobili e arredi in legno e del socio accomandatario TR SA SI, nato ad [...] il
26/8/1974, C.F. [...], residente a[...].
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data 6.2.2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ARTE
LEGNO DI ST TO & C. S.A.S. e del socio accomandatario, depositato in data 17/10/2024 da IG OB esponente crediti di lavoro per complessivi € 93.546,19, di cui € 82.721,87 basati su decreto ingiuntivo emesso in favore della ricorrente esecutivo in forza della sentenza di rigetto dell'opposizione n. 27/2024 che ha altresì condannato al
1
pagamento delle spese legali;
cui ha fatto seguito la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi, con esito negativo;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. visura camerale in atti); rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati alla società tramite pec e al socio accomandatario tramite raccomandata;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;

ritenuto che

la società ARTE LEGNO DI ST TO & C. S.A.S. è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato, in particolare, che società, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
premesso che, secondo quanto prescritto dagli artt. 121 e 2,I lett. d) CCII, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale e sul concordato preventivo soltanto quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, e segnatamente: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; ritenuto, pertanto, che grava sul debitore – in linea con il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il correlato principio della c.d. “prossimità della prova” – l'onere di provare la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, mediante la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti previsti dalla norma in questione;

ritenuto che

tale mancanza di documentazione e la conseguente omessa dimostrazione della insussistenza dei presupposti non possono che condurre, in applicazione del citato art. 2,I lett. d) CCII, alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e dei relativi soci illimitatamente responsabili;

2
riferito, in ogni caso,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi