Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 32
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Testo completo
N. R.G. 425/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 425/2024
tra
LL LE, LO EL, SO ZO
RICORRENTE/I
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE/I
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per LL LE, LO EL, SO ZO gli Avv.ti GANZERLI
CINZIA e NASO DOMENICO hanno depositato note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2024 promossa da:
LL LE (C.F. [...]), LO EL (C.F.
[...]), SO ZO (C.F. [...]) elettivamente domiciliati a Mantova in Via Chiassi n. 54, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GANZERLI CINZIA
e NASO DOMENICO;
RICORRENTE/I contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D E L M E R I T O (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024, LL LE, LO EL,
SO ZO, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docenti alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici specificati a pag. 2 del ricorso, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €
500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione)
a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.500,00 a LL ZI per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23, 2023/24;
€ 1.500,00 a LO EL per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23;
€ 2.000,00 a SO VI per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23;
per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del
Merito (già Ministero dell'Istruzione) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 1.500,00 a LL ZI per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24;
€
1.500,00 a LO EL per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 2.000,00 a
SO VI per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
per la somma totale di
€ 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, i ricorrenti hanno svolto, nel corso degli anni scolastici specificati a pag. 2 dell'atto introduttivo, le supplenze indicate in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, i ricorrenti non hanno ricevuto la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 425/2024
tra
LL LE, LO EL, SO ZO
RICORRENTE/I
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE/I
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per LL LE, LO EL, SO ZO gli Avv.ti GANZERLI
CINZIA e NASO DOMENICO hanno depositato note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2024 promossa da:
LL LE (C.F. [...]), LO EL (C.F.
[...]), SO ZO (C.F. [...]) elettivamente domiciliati a Mantova in Via Chiassi n. 54, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GANZERLI CINZIA
e NASO DOMENICO;
RICORRENTE/I contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D E L M E R I T O (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024, LL LE, LO EL,
SO ZO, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docenti alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici specificati a pag. 2 del ricorso, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €
500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione)
a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.500,00 a LL ZI per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23, 2023/24;
€ 1.500,00 a LO EL per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23;
€ 2.000,00 a SO VI per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23;
per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il Ministero dell'Istruzione e del
Merito (già Ministero dell'Istruzione) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 1.500,00 a LL ZI per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24;
€
1.500,00 a LO EL per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23;
€ 2.000,00 a
SO VI per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
per la somma totale di
€ 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, i ricorrenti hanno svolto, nel corso degli anni scolastici specificati a pag. 2 dell'atto introduttivo, le supplenze indicate in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, i ricorrenti non hanno ricevuto la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo
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