Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2024, n. 258

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2024, n. 258
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 258
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. R M - Presidente
2) dott.ssa L D L - Giudice rel.
3) dott.ssa F D D - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla piazza Cesare Battisti n. 5, presso lo studio dell'avv. FERESIN
ELENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Cormòns (GO), alla via Udine n. 4, presso lo studio dell'avv. BERLASSO ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI
All'udienza del 26/09/2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al foglio di precisazione conclusioni depositato il 25.9.2024.
1


R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Gorizia per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
il 30.8.2003 a Gorizia, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, CP_1
posto che la figlia (nata il 12.12.1996) avrebbe raggiunto l'indipendenza Per_1
economica, di contribuire al mantenimento della figlia (nata il 6.11.2003), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con il versamento di un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate del Protocollo del Tribunale di Gorizia, con richiesta di dedurre le eventuali agevolazioni per la figlia da quanto dovuto per spese straordinarie.
Il ricorrente ha, inoltre, chiesto di “disporre la cessazione dell'assegnazione dell'immobile ex familiare sito in Mossa (GO), via Codelli n. 4/b a favore della
Signora e ciò a decorrere dal termine del corso di laurea intrapreso dalla CP_1
figlia da calcolarsi come durata regolare del predetto corso universitario e Per_2
non fuoricorso (2023-2026), oppure dall'abbandono anticipato del predetto percorso universitario prevedendo dalla scadenza di tali termini, alternativi tra loro, la messa in vendita dell'immobile entro 1 mese tramite agenzia immobiliare che verrà scelta di comune accordo o in mancanza di accordo su iniziativa della parte più diligente;
in subordine sempre a decorrere dalla data di cui al punto che precede (termine regolare del corso di laurea della figlia o abbandono Per_2

anticipato del percorso universitario)” nonché, in via subordinata, la liquidazione della quota del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, in comproprietà con la resistente, del valore stimato pari complessivi di euro 112.500,00. (v. pag. 6 e t del ricorso).
Da ultimo, ha chiesto alla resistente la restituzione Parte_1 dell'autovettura di sua proprietà, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con scrittura privata del 27.4.2021 (v. doc. 14 fascicolo ricorrente).
Si è costituita nel presente procedimento , la quale, senza opporsi Controparte_1
alla domanda di divorzio, ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di complessivi € 520,00, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, di cui € 300,00 per la figlia ed € 220,00 per la figlia , Per_2 Per_1
contestando il raggiungimento dell'indipendenza economica, da parte di quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo
2
R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
del Tribunale di Gorizia, con richiesta di rimborso, in proprio favore, dell'importo di
1.542,50, pari al 50% delle spese ortodontiche sostenute per Per_2
La resistente ha, infine, chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dal ricorrente.
Orbene, all'udienza del 26/09/2024, i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti nei termini di seguito riportati:

1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.08.2023 in Gorizia tra e Controparte_1 Parte_1

2. disporre che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1
mese, l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al Per_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, oltre alla metà delle spese straordinarie, in conformità al protocollo d'intesa del Tribunale di Gorizia, purché previamente condivise con il sig. Parte_1

3. disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1
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