Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 1913
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°6756 /2022 R.G. da con l'avv. SCIERI EMANUELE Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. PRISCO MADDALENA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
“Dichiararsi tenuto il sig. a corrispondere mensilmente l'importo di Controparte_1
euro 400 per ciascun figlio, a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Padova, da versarsi sul seguente Iban intestato alla signora Parte_1
IT91YO103062990000001345657
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche ex articolo 96 cpc stante il comportamento processuale, e sostanziale, tenuto dal sig. ” CP_1
Conclusioni per parte convenuta:
“ 1) dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'importo di Euro
50.000,00 avanzata dalla Signora e di ogni rivendicazione sulla proprietà Parte_1
2
dell'immobile sito in Villanova di Camposampiero (PD) Via Caltana n. 254/C nella misura del 50%;
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di ammissione dell'anzidetta domanda, operate le dovute compensazioni, riconoscere a favore del sig. l'importo di Euro CP_1
68.000,00 come indicato nella narrativa della memoria difensiva cui si rimanda.
2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
ed in data 18/11/2001 e trascritto nei registri di stato civile del CP_1 Parte_1
Comune di Padova al n. 560, parte II, serie A, anno 2001.
3) Disporre il mantenimento diretto dei figli a carico di ciascun genitore.
4) Nella denegata e non ritenuta ipotesi per cui non venisse disposto il mantenimento diretto dei figli a carico di ciascun genitore, disporre il contributo al mantenimento ordinario a carico del sig. per l'importo di Euro 350,00 per ciascun Controparte_1
figlio
5) Circa le spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche, disporre che siano ripartite al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo in materia di famiglia datato 17/01/2017 del Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente richiamato.
6) Quanto alle spese sanitarie dei figli, considerata l'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dal Sig. ed il cui premio assicurativo viene da questi CP_1
corrisposto, dare atto che qualora le spese rientrino fra quelle rimborsabili, esse verranno anticipate dal Sig. e saranno poi rimborsate dalla compagnia CP_1
assicurativa. Per quelle non rimborsabili, resta fermo il pagamento al 50% a
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