Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2024, n. 328

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2024, n. 328
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 328
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. V.G. 1746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. SA Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso Avv. CONTE LAURA e Avv CORRADO GAL-
LEANO che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in CARAGLIO il 14/07/2012 ,
[...]
optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 11 parte II Serie C dell'anno 2012;
dal matrimonio è nata la figlia
SA in data 10.2.2011, poiché la convivenza era diventata intollerabile erano addivenuti alla
1


decisione di separarsi alle seguenti condizioni:
“1)i coniugi vivranno separati;
2) la SI. ra trasferirà la propria residenza altrove, mentre il SI. Parte_1 Parte_2
continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà sita in 12020 Rocca-
[...] bruna (CN), Strada Provinciale 334, 140;
3) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento Persona_1 condiviso ex art. 337 ter c.c., con domiciliazione prevalente presso la madre. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse ad essa relative quali quelle concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione;

4) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà,
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