Trib. Roma, sentenza 01/03/2024, n. 2548
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22412/2023: tra
con l'avv. BOIANELLI RAFFAELE Parte_1
Parte ricorrente contro
non costituito Controparte_1
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente SENTENZA OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
Con ricorso depositato in data 06.07.2023 ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere educatrice, attualmente in servizio presso il di Organizzazione_1
Roma con contratto a tempo indeterminato, dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di lavoro decorrenti dall'a.s. 2016/2017 il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio
2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata
l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo CP_1
personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo attesa la disciplina contenuta nel
D.Lgs. n. 297 del 1994, che inserisce la funzione educativa nell'ambito di quella docente, e la previsione dell'art. 25 c.c.n.l. 2016-2018 del Comparto scuola colloca all'interno dell'area del personale docente sia i docenti in senso stretto sia il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, pur differenziando le diverse funzioni.
-Instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto nonostante rituale notifica del ricorso in data 27.10.2023.
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, chiedeva rinvio per decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ed in data odierna il procedimento veniva definito con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito
Il ricorso è fondato.
1.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
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