Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2221
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Testo completo
N. 1605/2023 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 1605/2023 RG promossa da
(CF ), con l'avv. ANDREINI Parte_1 C.F._1
MONICA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF , con l'avv. MONTANARO Controparte_1 C.F._2
ROMOLO del foro di Milano
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni delle parti depositate con le note per l'udienza cartolare del 30.5.2024
Il Pm per l'accoglimento pagina 1 di 8
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
la resistente per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
matrimonio civile dal medesimo celebrato in data 9.6.2007 in Dalmine.
In fatto, dopo aver ricordato che dal matrimonio era nato i figlio (10.12.2011), Per_1
ancora minore, assumeva che le parti si erano separate consensualmente comparendo all'udienza del Presidente designato il 5.12.2019 come da decreto di omologa del
18.12.2019. Ricordava le particolari modalità di visita e come egli si era assunto l'onere di versare per il figlio un mantenimento di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Assumeva che le proprie condizioni economiche erano mutate , essendo egli dal 2021 un elettricista dipendente dalla TM & S. Italia srl con uno stipendio di €
1300/1400,00 mensili, peraltro onerato del canone per l'abitazione di € 6000,00 annuo.
Concludeva chiedendo la pronuncia di stato, con la conferma dell'affido condiviso e la collocazione del figlio presso la madre, con la riduzione ad € 200,00 mensili per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie e riportava le modalità relative al suo diritto di visita che allineava ai nuovi orari di lavoro e alla sua presenza nei cantieri.
Si costituiva la resistente che assumeva come l'ampio diritto di visita non fosse mai stato di fatto rispettato dal padre che vedeva il minore solo nei weekend alternati ed un solo giorno durante la settimana, che dal novembre 2020 peraltro detto tempo si era ridotto solo ai fine settimana, contestando al ricorrente di preferire la spendita del tempo per
l'hobby dei droni – il ricorrente essendo titolare di una ditta per l'acquisto e la vendita
“Fly Dron” -, non avendo peraltro mai trascorso i tempi delle vacanze col figlio, né mai condiviso con lo stesso gli sport. Riferiva che il ricorrente, comunque, era sempre stato disinteressato al figlio non avendolo mai accompagnato né dalla logopedista né dalla psicologa o dalla neuropsichiatra e come avesse anche disatteso il programma del
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Gruppo di Lavoro operativo (GLO) ove gli incontri si attuavano anche da remoto, con ciò dimostrando l'assoluta mancanza di interesse nella gestione del figlio. Rilevava, di contro a quanto dedotto, che il reddito del ricorrente era aumentato rispetto a quello esistente nel 2020 essendo infatti passato da 17.570,00 euro ad € 21.069,00 nel 2022, mentre ella non aveva avuto alcuna modifica continuando a lavorare part-time presso la
Cooperativa Cef di Brescia guadagnando € 950,00 mensili. Concludeva così richiedendo, oltre alla pronuncia di stato, la conferma di affido condiviso e assegnazione della casa coniugale, chiedeva per il mantenimento del figlio minore un assegno mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concludeva così richiedendo, oltre alla pronuncia di stato, la conferma di affido condiviso e assegnazione della casa coniugale, chiedeva per il mantenimento del figlio minore un assegno mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza di comparizione il Presidente designato, anche alla luce di un accordo parziale intervenuto tra le parti, confermava l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita del padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere di versare a titolo di mantenimento un assegno di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo una comparizione parti nella quale le parti rilevavano meglio le modalità per
l'ottenimento dell'AU da parte della resistente, come da accordi all'udienza presidenziale, la causa, concessi i termini per le memorie, veniva su richiesta degli stessi procuratori rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
30.5.24 ove venivano concessi i termini ex art. 190 cpc.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
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Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 09/06/2007 nel Comune di DALMINE - dalla loro unione è nato il figlio , nato ad [...] il [...], ancora minore. Per_1
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: detta comparizione è del 5.12.2019, mentre il ricorso è stato depositato il 24/02/2023 . Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Questo Collegio non può che confermare la forma di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con il collocamento presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale: tale indicazioni erano state già attuate in seno alla separazione consensuale tra le parti, ma, soprattutto, non si hanno elementi per discostarsi dalla forma di un affido che, anche secondo quanto imposto dalla nostra legislazione, appare essere quello più vantaggioso per i figli minori.
Data la condivisa responsabilità genitoriale non appare necessario procedere ad alcuna audizione del minore.
Si aggiunga che in seno alla precisazione delle conclusioni le parti , in modo del tutto identico, hanno richiesto oltre all'affido condiviso del minore anche la collocazione presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale alla resistente stessa. Il ricorrente ha, sempre in seno alla precisazione delle conclusioni, richiesto la partecipazione della
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ex moglie alle spese relative al detto immobile: è tuttavia ovvio che questo Collegio nulla può indicare in tal senso applicandosi la disciplina ordinaria della proprietà relativamente alle spese correlate al detto immobile.
Neppure oggetto di contesa è l'importo richiesto per l'assegno di mantenimento che, anche su accordo delle parti raggiunto in seno all'udienza presidenziale , è pari ad €
300,00 mensile , importo che peraltro appare del tutto rispondente al principio di proporzionalità ai redditi dei due genitori (il padre è elettricista dipendente con uno stipendio di 1300/1400, gravato dal canone di € 500,00). Va accolta l'istanza del ricorrente che ha chiesto che il termine entro cui versare detto importo non sia il 15, così come individuato nell'ordinanza presidenziale, sia invece spostato al 20: evidentemente la maggiore facilità di ciò garantisce il versamento tempestivo dell'importo ed è per questo che viene trasfuso detto termine in seno al dispositivo.
Accanto al mantenimento ordinario si aggiunge a carico del padre l'onere del versamento del 50% delle spese straordinarie relative al minore. Relativamente a dette spese la resistente insta nel richiedere che vengano poste a carico del padre le spese sportive relative al figlio elidendo il preventivo consenso previsto in seno al Protocollo di questo Tribunale: tuttavia tale richiesta non può essere accolta dal Collegio che, di fatto, d'ufficio non può che applicare il Protocollo del Tribunale, essendo, semmai, le parti le sole in grado di modificare, aggiungere, escludere delle voci all'elenco che il
Protocollo propone relativo alle spese straordinarie stesse.
Qualche differenza sembra esservi nella indicazione dei gg del fine settimana piuttosto che degli orari nell'ambito della visita, in particolare richiedendo la madre una visita infrasettimanale che termina alle h 22.00 ed un weekend che parte dal venerdì.
Considerando, tuttavia, che nella comparsa di costituzione la resistente si doleva del mancato adempimento del diritto di vista del ricorrente e, dall'altro, l'affermazione da parte del ricorrente di un lavoro che lo costringe a recarsi in cantieri anche lontani da casa, è ovvio che , per garantire proprio l'effettività dello svolgimento della visita stessa
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e quindi la concreta applicazione di tali tempi per la compresenza padre/figlio appare allora consenguente la scelta della indicazione posta in essere dal ricorrente, peraltro uguale alla regolamentazione prevista in sede di ordinanza presidenziale
Al padre viene così riconosciuto un diritto di visita con il minore nei seguenti termini: compatibilmente con i suoi orari di lavoro e degli impegni scolastici e non del figlio, salvo accordi migliorativi con la madre, con le seguenti modalità: - due pomeriggi a settimana , in base ai turni di lavoro del padre , indicativamente nella giornata del martedì e del giovedì dalle h 18,30 fino alle h 21.00, dopo cena;
- per un fine settimana ogni 15 giorni dall'uscita di scuola del sabato ( o in caso di vacanza dalle h 9,30 del sabato) fino alle