Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 572

TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 572
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 572
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 3170 / 2017 avente ad oggetto: divorzio giudiziale
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Veropalumbo in forza di procura in atti e come in atti dom.to
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e difesa dall'avv. Coppola Controparte_1
Annaresia e in forza di procura in atti e come in atti dom.ta
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 07/11/2024 ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/06/2017 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 06/09/1999 in Controparte_1
Pagani.
A sostegno della domanda deduceva che dall'unione con la resistente sono nati due figli: Per_1
Per_ il 26.10.2001 e il 23.05.2005 e che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale tra le parti con decreto pronunciato in data 21.11.16 e che da allora era perdurato lo stato di separazione.
1
Regolarmente si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla pronuncia Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proponendo nel contempo domanda di assegno divorzile oltre che di mantenimento dei due figli minori.
All'udienza presidenziale del 26.03.18, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale pronunciava i provvedimenti interinali.
All'udienza del 10.03.2022, dinanzi al G.I., il procuratore di parte resistente chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status.
Emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 09.06.2022, la causa è stata rimessa su ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Tenuto conto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio già emessa tra le parti, devono in questa sede adottarsi le statuizioni accessorie.
Preliminarmente occorre dare atto che entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni in corso di causa;
sicché alcuna statuizione dovrà essere resa quanto ad affidamento e diritto di visita.
Sotto il profilo economico, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al permanere dell'obbligo di mantenimento dei due figli maggiorenni in capo al ricorrente.
Questi ha contestato la sussistenza dell'obbligo, evidenziando sia l'età dei figli, sia il fatto che ha ormai raggiunto l'autosufficienza economica spostando altrove il suo effettivo Per_1
Per_ domicilio mentre ha terminato gli studi e formato un proprio nucleo familiare con il compagno da cui ha avuto un figlio ed è in procinto di avviare una stabile convivenza.
si è opposta, deducendo che la figlia era ancora con lei convivente unitamente al Controparte_1
bambino e che il figlio non aveva ancora raggiunto l'autosufficienza e che il suo cambio Per_1
di residenza era solo fittizio al fine di ottenere sussidi statali
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