Trib. Novara, sentenza 03/10/2024, n. 233
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Testo completo
N. R.G. 473/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 3.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 473/2021 promossa da: NA MA (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Novara, via Canobio n. 16, presso lo studio dell'Avv. FERRARI ZANOLINI MATTEO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Istituto in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES SPA (c.f. 13284060152), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28, presso lo studio degli Avv. PIERALLINI LAURA e SPERATI LORENZO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE MA NA:
- accertare il diritto del ricorrente sig. NA MA a vedersi riconosciuto, ai fini della retribuzione pensionabile, il diritto alla computazione del 100% delle indennità di volo maturate per il periodo 2014/2017 ed in particolare nel periodo da 12.10.2015 al 31.12.2017;
1
- ordinare a AB CS a certificare e/o trasmettere, attraverso il flusso dati EMENS, le indennità di volo, in ragione del 100% dell'importo, maturate per il periodo 2014/2017, ed in particolare dal 12.10.2015 al 31.12.2017;
- ordinare a INPS a prendere atto e/o computare ai fini della retribuzione pensionabile futura le indennità di volo, in ragione del 100% dell'importo, maturate per il periodo 2014/2017, ed in particolare dal 12.10.2015 al 31.12.2017 Con vittoria di esborsi e compensi professionali della presente procedura.
PER IL CONVENUTO BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES SPA: IN VIA PRINCIPALE: pronunciarsi sul ricorso e tenuto conto del corretto comportamento di parte datoriale, ordinare a INPS di prendere atto dei dati già trasmessi dalla AB.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio cautelare, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CpA come per legge.
PER IL CONVENUTO INPS: Piaccia al Tribunale Ill.mo adito dichiarare la cessazione della materia del conten dere con il beneficio della compensazione delle spese. Rigettare ogni ulteriore eventuale residua richiesta di parte ricorrente eccedente l'aggiornamento effettuato sulla propria posizione contributiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.9.2021, MA NA ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato dipendente di AB, come pilota elicotterista, a partire da ottobre 2015 e agiva in questa sede, lamentando l'erroneo computo dell'indennità di volo, al fine del calcolo della retribuzione pensionabile. Precisava di essere iscritto al Fondo Volo INPS fin dal 1989 e che, da una verifica del proprio estratto conto contributivo, aveva rilevato che dal 12.10.2015 al 31.12.2017, la quota di retribuzione denominata “indennità di volo” non era stata adeguatamente valorizzata. AB, interpellata in proposito, aveva riferito di aver inoltrato i flussi Uniemens corretti, fin dal 2019. L'INPS non aveva fornito risposte alle richieste di chiarimenti inoltrate. A seguito dell'intervento della Commissione di accesso agli atti amministrativi, l'INPS aveva dedotto di non aver ricevuto dati corretti da parte della datrice di lavoro, ma quest'ultima aveva esibito le ricevute telematiche di trasmissione dei modelli Uniemens. Le ulteriori istanze di adeguamento della posizione contributiva del ricorrente erano rimaste inevase.
2
Evidenziava di non avere informazioni sufficienti per la corretta individuazione del legittimato passivo, atteso che entrambe le parti convenute avevano attribuito all'altra la responsabilità delle omissioni nell'estratto conto contributivo del ricorrente.
Per tale ragione, aveva evocato entrambe in giudizio. Dichiarava di ritenere corrette le retribuzioni riportate nelle buste paga, sicché
“l'odierno giudizio ha ad oggetto unicamente l'accertamento del diritto alla comunicazione, e conseguentemente del recepimento, dei dati delle predette indennità di volo a fini contributivi figurativi, in ragione del 100% dell'importo dell'indennità stessa riconosciuta in busta paga”. Svolgeva, quindi, alcune considerazioni relativamente al Fondo Volo, richiamando la legge istitutiva n. 859/1965 e le successive riforme, che avevano disciplinato i requisiti per il conseguimento della pensione a carico di tale gestione, pur trattandosi di materia estranea alla controversia. Riferiva, quindi, gli importi percepiti, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 a titolo di indennità di volo e ripercorreva l'evoluzione normativa, evidenziando il proprio diritto al computo del suddetto emolumento in misura del 100% a fini pensionistici, essendo iscritto al Fondo Volo già dal 1995, mentre il computo in ragione del 50% era applicabile ai soli soggetti iscritti dopo tale anno.
Si costituiva BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES SPA (di seguito Bbabcock), con memoria difensiva depositata il 27.1.2022. Deduceva di aver correttamente trasmesso all'INPS tutti i dati relativi alle indennità di volo erogate al ricorrente e produceva tabelle riepilogative e ricevute di trasmissione all'INPS.
Si costituiva l'INPS, con memoria difensiva depositata il 14.1.2022. Riferiva che il problema lamentato dal ricorrente era dipeso da un'errata trasmissione dei dati, da parte del datore di lavoro, precisando che l'impresa era stata oggetto di un accesso ispettivo nel 2017 ed era stata bloccata la possibilità di correggerli, per evitare variazioni contributive in pendenza di ispezione. Nonostante il blocco, il datore di lavoro aveva inviato numerosi flussi di rettifica, che avevano determinato l'alterazione del valore del Fondo volo ante 95 nell'estratto contributivo. I dipendenti dell'Istituto avevano, quindi, dovuto variare
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 3.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 473/2021 promossa da: NA MA (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Novara, via Canobio n. 16, presso lo studio dell'Avv. FERRARI ZANOLINI MATTEO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Istituto in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES SPA (c.f. 13284060152), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28, presso lo studio degli Avv. PIERALLINI LAURA e SPERATI LORENZO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE MA NA:
- accertare il diritto del ricorrente sig. NA MA a vedersi riconosciuto, ai fini della retribuzione pensionabile, il diritto alla computazione del 100% delle indennità di volo maturate per il periodo 2014/2017 ed in particolare nel periodo da 12.10.2015 al 31.12.2017;
1
- ordinare a AB CS a certificare e/o trasmettere, attraverso il flusso dati EMENS, le indennità di volo, in ragione del 100% dell'importo, maturate per il periodo 2014/2017, ed in particolare dal 12.10.2015 al 31.12.2017;
- ordinare a INPS a prendere atto e/o computare ai fini della retribuzione pensionabile futura le indennità di volo, in ragione del 100% dell'importo, maturate per il periodo 2014/2017, ed in particolare dal 12.10.2015 al 31.12.2017 Con vittoria di esborsi e compensi professionali della presente procedura.
PER IL CONVENUTO BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES SPA: IN VIA PRINCIPALE: pronunciarsi sul ricorso e tenuto conto del corretto comportamento di parte datoriale, ordinare a INPS di prendere atto dei dati già trasmessi dalla AB.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio cautelare, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CpA come per legge.
PER IL CONVENUTO INPS: Piaccia al Tribunale Ill.mo adito dichiarare la cessazione della materia del conten dere con il beneficio della compensazione delle spese. Rigettare ogni ulteriore eventuale residua richiesta di parte ricorrente eccedente l'aggiornamento effettuato sulla propria posizione contributiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.9.2021, MA NA ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato dipendente di AB, come pilota elicotterista, a partire da ottobre 2015 e agiva in questa sede, lamentando l'erroneo computo dell'indennità di volo, al fine del calcolo della retribuzione pensionabile. Precisava di essere iscritto al Fondo Volo INPS fin dal 1989 e che, da una verifica del proprio estratto conto contributivo, aveva rilevato che dal 12.10.2015 al 31.12.2017, la quota di retribuzione denominata “indennità di volo” non era stata adeguatamente valorizzata. AB, interpellata in proposito, aveva riferito di aver inoltrato i flussi Uniemens corretti, fin dal 2019. L'INPS non aveva fornito risposte alle richieste di chiarimenti inoltrate. A seguito dell'intervento della Commissione di accesso agli atti amministrativi, l'INPS aveva dedotto di non aver ricevuto dati corretti da parte della datrice di lavoro, ma quest'ultima aveva esibito le ricevute telematiche di trasmissione dei modelli Uniemens. Le ulteriori istanze di adeguamento della posizione contributiva del ricorrente erano rimaste inevase.
2
Evidenziava di non avere informazioni sufficienti per la corretta individuazione del legittimato passivo, atteso che entrambe le parti convenute avevano attribuito all'altra la responsabilità delle omissioni nell'estratto conto contributivo del ricorrente.
Per tale ragione, aveva evocato entrambe in giudizio. Dichiarava di ritenere corrette le retribuzioni riportate nelle buste paga, sicché
“l'odierno giudizio ha ad oggetto unicamente l'accertamento del diritto alla comunicazione, e conseguentemente del recepimento, dei dati delle predette indennità di volo a fini contributivi figurativi, in ragione del 100% dell'importo dell'indennità stessa riconosciuta in busta paga”. Svolgeva, quindi, alcune considerazioni relativamente al Fondo Volo, richiamando la legge istitutiva n. 859/1965 e le successive riforme, che avevano disciplinato i requisiti per il conseguimento della pensione a carico di tale gestione, pur trattandosi di materia estranea alla controversia. Riferiva, quindi, gli importi percepiti, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 a titolo di indennità di volo e ripercorreva l'evoluzione normativa, evidenziando il proprio diritto al computo del suddetto emolumento in misura del 100% a fini pensionistici, essendo iscritto al Fondo Volo già dal 1995, mentre il computo in ragione del 50% era applicabile ai soli soggetti iscritti dopo tale anno.
Si costituiva BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES SPA (di seguito Bbabcock), con memoria difensiva depositata il 27.1.2022. Deduceva di aver correttamente trasmesso all'INPS tutti i dati relativi alle indennità di volo erogate al ricorrente e produceva tabelle riepilogative e ricevute di trasmissione all'INPS.
Si costituiva l'INPS, con memoria difensiva depositata il 14.1.2022. Riferiva che il problema lamentato dal ricorrente era dipeso da un'errata trasmissione dei dati, da parte del datore di lavoro, precisando che l'impresa era stata oggetto di un accesso ispettivo nel 2017 ed era stata bloccata la possibilità di correggerli, per evitare variazioni contributive in pendenza di ispezione. Nonostante il blocco, il datore di lavoro aveva inviato numerosi flussi di rettifica, che avevano determinato l'alterazione del valore del Fondo volo ante 95 nell'estratto contributivo. I dipendenti dell'Istituto avevano, quindi, dovuto variare
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