Trib. Asti, sentenza 04/12/2024, n. 485
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Testo completo
N. R.G. 797/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/12/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 797/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERUZZO ERIKA e dell'avv. GIUNTI FEDERICO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 C.F._2
LA FOREST DE DIVONNE ANNA, , Controparte_2
MARTINELLI ANTONIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti rilevato che:
- con ricorso depositato in data 29/08/2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio la ditta individuale di per vederla condannare al CP_3 Controparte_1
pagamento delle differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire in base all'effettivo orario di lavoro asseritamente osservato e quanto percepito;
pagina 1 di 5
- si è costituito in giudizio il convenuto contestando nel merito le difese attoree ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e
l'inesistenza e/o nullità della procura alle liti;
- all'udienza del 19/04/2024 parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per sanare il difetto di procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nonché l'autorizzazione al deposito di atto interruttivo della prescrizione eccepita;
- parte resistente ha evidenziato l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. al caso in esame, richiamando Cass. 22564/2020 e SSUU 4248/2016, ed ha pertanto rilevato l'intervenuta insanabilità del difetto di rappresentanza, opponendosi per il resto alla produzione documentale richiesta dal ricorrente in quanto tardiva e in ogni caso inidonea ai fini interruttivi della prescrizione;
- all'odierna udienza i difensori hanno discusso la causa insistendo nelle difese;
ritenuto che:
- deve applicarsi alla fattispecie il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso» (cfr. Cass.,
Sez. 1, ordinanza n. 7589 del 16/03/2023;
conforme a Cass. n. 29244 del 2021 e Cass.,
Sez. 2 , ordinanza n. 22564 del 16/10/2020);
- il citato art. 182 c.p.c., nella sua formulazione novellata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (c.d. Legge “Cartabia”),
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/12/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 797/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERUZZO ERIKA e dell'avv. GIUNTI FEDERICO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 C.F._2
LA FOREST DE DIVONNE ANNA, , Controparte_2
MARTINELLI ANTONIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti rilevato che:
- con ricorso depositato in data 29/08/2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio la ditta individuale di per vederla condannare al CP_3 Controparte_1
pagamento delle differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire in base all'effettivo orario di lavoro asseritamente osservato e quanto percepito;
pagina 1 di 5
- si è costituito in giudizio il convenuto contestando nel merito le difese attoree ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e
l'inesistenza e/o nullità della procura alle liti;
- all'udienza del 19/04/2024 parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per sanare il difetto di procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nonché l'autorizzazione al deposito di atto interruttivo della prescrizione eccepita;
- parte resistente ha evidenziato l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. al caso in esame, richiamando Cass. 22564/2020 e SSUU 4248/2016, ed ha pertanto rilevato l'intervenuta insanabilità del difetto di rappresentanza, opponendosi per il resto alla produzione documentale richiesta dal ricorrente in quanto tardiva e in ogni caso inidonea ai fini interruttivi della prescrizione;
- all'odierna udienza i difensori hanno discusso la causa insistendo nelle difese;
ritenuto che:
- deve applicarsi alla fattispecie il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso» (cfr. Cass.,
Sez. 1, ordinanza n. 7589 del 16/03/2023;
conforme a Cass. n. 29244 del 2021 e Cass.,
Sez. 2 , ordinanza n. 22564 del 16/10/2020);
- il citato art. 182 c.p.c., nella sua formulazione novellata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (c.d. Legge “Cartabia”),
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