Trib. Rimini, sentenza 30/07/2024, n. 767

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 30/07/2024, n. 767
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 767
Data del deposito : 30 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 3183/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3183/2021 tra
OP SR
ATTORE
e
IR PL RL
CONVENUTO

Oggi 30 luglio 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per OP SR l'Avv. Genghini in sostituzione dell'Avv. Coppola Per IR PL RL l'avv. Mora in sostituzione dell'Avv. CRIVELLI ALBERTO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;

- Con decreto del 18.7.24 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;

- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;

- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;

- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale. pagina 1 di 9
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare
l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'Avv. Genghini si riporta alla memoria conclusiva depositata ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Mora si riporta al contenuto dei propri scritti ed in particolare alle note conclusive depositate insistendo per il rigetto della avversa domanda.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on
dott. Elena Amadei
Alle ore 15,35 si procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3183/2021 promossa da:
OP SR (C.F. 04416760405), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA THOMAS elettivamente domiciliato in Piazza Ferrari n.22 47921 Rimini Italia presso il difensore avv. COPPOLA THOMAS
ATTORE contro
IR PL RL (C.F. 05122460263), con il patrocinio dell'avv. CRIVELLI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA ARRIGO BOITO 8 MILANO presso il difensore avv. CRIVELLI
ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione immobiliare la società OP srls conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale IO PL srl rassegnando le seguenti conclusioni: “… “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, IN VIA
D'URGENZA e se del caso inaudita altera parte o previa fissazione di udienza dedicata, per la
SOSPENSIONE ex artt. 618 e 624 c.p.c. dell'atto di pignoramento, dell'esecuzione, del titolo esecutivo, dell'eventuale pignoramento e di ogni altro titolo e sotto ogni forma al fine di sospendere
l'azione esecutiva e ogni atto, titolo e azione consequenziale, connessa e correlata;
Nel Merito previo accertamento dei fatti di cui in narrativa dichiarare: a. Che la società OP srls non è decaduta dal beneficio del termine della dilazione e che è sospesa per effetto dell'emergenza Covid;
b. Che non esiste alcun valido e legittimo titolo esecutivo a favore della IO Npl srl;
c. Che la società IO Npl srl non ha legittimazione attiva;
d. Che l'ipoteca relativa al contratto di mutuo è nulla, inefficace e
pagina 3 di 9 illegittima;
e. Che la società IO Npl è responsabile ex art. 96 cpc per aver agito in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
f. In caso di esecuzione illegittima, accertare i danni subiti dalla società OP srls e per l'effetto condannare la società IO Npl srl al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi e tutti coloro che vi hanno concorso a vario titolo.”

Più in dettaglio parte opponente deduceva che con atto di pignoramento immobiliare notificato in data
5 ottobre 2021 la società IO PL srl aveva proceduto a pignorare il bene immobile sito in Rimini
(RN) alla Via Cesare Nicolini n. 15 e che la pretesa della società IO Npl srl veniva fondata su un accordo di assunzione del debito ex art. 508 cpc.
Esponeva che quanto sopra era avvenuto in violazione di quanto previsto dall'art. 617 c.p.c. poiché era inesistente il titolo esecutivo che consentiva il recupero della somma, in quanto la documentazione a supporto dell'atto di precetto non poteva qualificarsi come tale.
Assumeva altresì che la società OP srls aveva partecipato all'asta giudiziaria distinta al numero
RGE 31/2016 presso il Tribunale di Rimini versando cauzione pari ad euro 20.325,00 aggiudicandosela in data 08.11.2018 ed aveva proceduto al saldo mediante assunzione del debito ex art. 508 c.p.c.
Eccepiva inoltre il difetto di carenza di legittimazione attiva in capo alla odierna opposta precisando che l'accordo era intercorso con la Banca Popolare di Ancona spa – poi denominata UB Banca Spa.
Secondo le dichiarazioni della IO Npl
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