Trib. Grosseto, sentenza 07/01/2025, n. 9
TRIB Grosseto
Sentenza
7 gennaio 2025
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7 gennaio 2025
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7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 1954/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1954/2022 R.G., promossa da
LA RI (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. PANELLA LA;
ATTRICE contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONI EDOARDO;
CONVENUTA nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE
GROSSETO (C.F. 06363391001) rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE;
CONVENUTA nonché L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA-
REGGIO EMILIA, SEDE DI REGGIO EMILIA (C.F. 92189570341) rappresentato e difeso dai DOTT. LORENZO FURIA, DAL DOTT.
PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO, DALLA DOTT.SSA
SARNO DENISE e dai funzionari DOTT.SSA MUSUMECI VALERIA E
DOTT.SSA TONINELLI SARA;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice, proponendo opposizione all'esecuzione avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000 notificata in data
23.07.2022, cui sono sottese le cartelle esattoriali n. 05120050034059290000 e n. 05120070035349330000, ha chiesto annullarsi i suddetti atti in ragione della prescrizione quinquennale o decennale dei crediti con essi azionati.
Secondo la prospettazione dell'attrice, la cartella di pagamento n.
05120050034059290000 è stata notificata in data 14.02.2006 e quella n.
05120070035349330000 è stata notificata in data 08.01.2006, sicché, essendo stata notificata l'intimazione di pagamento opposta il 23.07.2022, i crediti si sono prescritti per decorso del termine di cinque anni ovvero di dieci anni.
L'Ispettorato del Lavoro ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare di rito: accertare, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Reggio Emilia nella presente causa e, conseguentemente, dichiarare improponibile, inammissibile, rigettare o come meglio tutte le domande attoree con condanna di controparte al pagamento integrale delle spese di lite;
- in via principale di merito, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare integralmente il credito vantato dall'I.T.L. di Reggio Emilia nei confronti della sig.ra ZZ LA, di cui alle cartelle esattoriali impugnate, con conseguente condanna della controparte al pagamento integrale delle spese di lite;
- In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversa-rie, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Grosseto ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ciò posto, va osservato che l'odierna opposizione concerne l'intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000 notificata all'attrice in data 23.07.2022
(cfr. all. 1 fasc. attrice) e correlata alle due cartelle di pagamento sopra richiamate.
La cartella di pagamento n. 05120070035349330000 concerne crediti tributari, in quanto afferisce al mancato pagamento dell'IRAP, dell'IRPEF e di addizionali comunali e regionali, pacificamente da qualificarsi come tributi.
All'udienza del 15.02.2023 è stata posta alle parti la questione della giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di parte attrice, nella parte in cui vengono in rilievo i crediti tributari.
Alla luce delle deduzioni offerte dalle parti, deve ritenersi insussistente la giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di parte attrice nella parte in cui involge i crediti tributari riferibili alla cartella di pagamento n.
05120070035349330000, con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti.
Invero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nell'interpretare tali disposizioni, va rilevato ai fini del presente giudizio che la giurisprudenza di legittimità, in caso di opposizione esecutiva inerente a un atto esecutivo inerente a crediti tributari, ha affermato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1954/2022 R.G., promossa da
LA RI (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. PANELLA LA;
ATTRICE contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONI EDOARDO;
CONVENUTA nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE
GROSSETO (C.F. 06363391001) rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE;
CONVENUTA nonché L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA-
REGGIO EMILIA, SEDE DI REGGIO EMILIA (C.F. 92189570341) rappresentato e difeso dai DOTT. LORENZO FURIA, DAL DOTT.
PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO, DALLA DOTT.SSA
SARNO DENISE e dai funzionari DOTT.SSA MUSUMECI VALERIA E
DOTT.SSA TONINELLI SARA;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice, proponendo opposizione all'esecuzione avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000 notificata in data
23.07.2022, cui sono sottese le cartelle esattoriali n. 05120050034059290000 e n. 05120070035349330000, ha chiesto annullarsi i suddetti atti in ragione della prescrizione quinquennale o decennale dei crediti con essi azionati.
Secondo la prospettazione dell'attrice, la cartella di pagamento n.
05120050034059290000 è stata notificata in data 14.02.2006 e quella n.
05120070035349330000 è stata notificata in data 08.01.2006, sicché, essendo stata notificata l'intimazione di pagamento opposta il 23.07.2022, i crediti si sono prescritti per decorso del termine di cinque anni ovvero di dieci anni.
L'Ispettorato del Lavoro ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare di rito: accertare, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Reggio Emilia nella presente causa e, conseguentemente, dichiarare improponibile, inammissibile, rigettare o come meglio tutte le domande attoree con condanna di controparte al pagamento integrale delle spese di lite;
- in via principale di merito, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare integralmente il credito vantato dall'I.T.L. di Reggio Emilia nei confronti della sig.ra ZZ LA, di cui alle cartelle esattoriali impugnate, con conseguente condanna della controparte al pagamento integrale delle spese di lite;
- In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversa-rie, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Grosseto ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ciò posto, va osservato che l'odierna opposizione concerne l'intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000 notificata all'attrice in data 23.07.2022
(cfr. all. 1 fasc. attrice) e correlata alle due cartelle di pagamento sopra richiamate.
La cartella di pagamento n. 05120070035349330000 concerne crediti tributari, in quanto afferisce al mancato pagamento dell'IRAP, dell'IRPEF e di addizionali comunali e regionali, pacificamente da qualificarsi come tributi.
All'udienza del 15.02.2023 è stata posta alle parti la questione della giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di parte attrice, nella parte in cui vengono in rilievo i crediti tributari.
Alla luce delle deduzioni offerte dalle parti, deve ritenersi insussistente la giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di parte attrice nella parte in cui involge i crediti tributari riferibili alla cartella di pagamento n.
05120070035349330000, con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti.
Invero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nell'interpretare tali disposizioni, va rilevato ai fini del presente giudizio che la giurisprudenza di legittimità, in caso di opposizione esecutiva inerente a un atto esecutivo inerente a crediti tributari, ha affermato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione
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