Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 10782
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Testo completo
N. 18222/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/05/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 03.12.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 04/12/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. FERRI VALENTINA con studio in VIA PODGORA, 15 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
20/05/1990, rappresentata e difesa dall'avv. MIRAGLIA PASQUALINO con studio in MODENA,
VIA RAINUSSO n. 118 presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. OMODEO SALE' ANNA in qualità di curatore speciale della minore Per_1
pagina 1 di 12
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.05.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I Sig.ri e accettano espressamente la competenza Parte_1 Controparte_1 giurisdizionale dell'intestato Tribunale di Milano, ex art. 10 regolamento UE e 4 Regolamento CE 4/2009 sulle condizioni economiche.
La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e rimarrà a vivere Per_1 prevalentemente in Brasile con la madre, nella casa in comproprietà fra i genitori sita in Recife, Rua João
Dias Martins, 88. Appartamento 304
Il Sig. quando si recherà in Brasile, indicativamente una volta all'anno e durante il periodo estivo, Pt_1 potrà vedere e tenere con sé , concordando la visita con la Sig.ra e prevendo la possibilità Per_1 CP_1 che lo stesso possa trascorrere anche 15 giorni consecutivi con la minore, previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima;
Il sig. inoltre, potrà vedere e tenere con sé la minore , quando la stressa si troverà in Italia, Pt_1 Per_1 indicativamente nei periodi di festività e sospensione scolastica che ricadono nei mesi di Luglio, Dicembre
e Gennaio, concordando almeno 15 giorni prima le modalità di frequentazione padre – figlia con la sig.ra che, in ogni caso, dovranno essere le più ampie possibili;
CP_1
Ciascun genitore si farà carico di pagare le spese relative al proprio viaggio mentre, con riferimento alla minore , entrambi i genitori si faranno carico al 50% delle spese di viaggio A/R fra il Brasile e Per_1
l'Italia. La minore viaggerà da e per l'Italia accompagnata dalla madre, sig.ra o laddove la stessa Per_1 CP_1 non dovesse essere disponibile, purché lo comunichi con congruo anticipo, da un accompagnatore messo a disposizione dalla compagnia aerea. In tale caso il costo verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, fatto salvo il caso in cui la circostanza non venga comunicata dalla sig.ra con congruo anticipo: in CP_1 tale ultimo caso, la madre si farà carico in via esclusiva dei costi dell'accompagnatore;
Il sig. potrà sentire telefonicamente la figlia anche tutti i giorni chiamando al numero di Pt_1 Per_1 telefono a lei dedicato e già in uso alla minore.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile pari ad euro 270,00 omnia a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per la figlia minore , impegnandosi alla pubblicazione Per_1 della sentenza.
pagina 2 di 12 Le parti concordemente chiedono la revoca del divieto di espatrio della figlia minore . Per_1
Le parti si impegnano alla sottoscrizione di tutto quanto necessario per il rinnovo dei passaporti italiano e brasiliano della figlia minore , nonché per tutti i documenti della figlia minore. Per_1
Le parti si impegnano a recepire il presente accordo anche nell'ambito del procedimento di divorzio n. 0073338-72.2020.8.17.2001 8a Sezione del Tribunale di Famiglia e Registro di Stato Civile della Capitale, attualmente pendente in Brasile.
Le parti si impegnano reciprocamente a revocare eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali attualmente pendenti, nonché a rimettere la querela ed accettare la rimessione e non intraprendere nuove azioni penali per i fatti intercorsi e/o altre azioni per il risarcimento dei danni per i fatti già contestati e di cui al procedimento penale n. 25202/2022 RGNR Tribunale di Milano.
I Sig.ri e dichiarano che le spese legali del presente giudizio e relative alle loro posizioni Pt_1 Parte_2 si intendono integralmente compensate fra di loro.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Brasile il 28.8.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NOVATE MILANESE nell'anno 2014, n. 21, P.II, S. C,
dal matrimonio è nata una figlia, il 7.4.2013, Per_1
le parti si sono separate con sentenza non definitiva sullo status n. 5698/2021 pubblicata il
30.6.2021 e successivamente, con sentenza definitiva n. 6652/2022 pubblicata il 28.7.2022, con la quale è stata regolamentata la responsabilità genitoriale con l'affido di ai servizi sociali del Per_1
Comune di Bresso e limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, con collocamento della minore con la madre in Bresso in via Pietro Micca 2/B ed assegnazione della casa familiare alla madre, frequentazioni con il padre secondo un calendario predisposto dal servizio, un contributo paterno di €400 mensili oltre al 50% delle spese extra come da
Linee guida di questo Tribunale, con ordine alla società datrice di lavoro del padre di pagare direttamente alla madre la suddetta somma detraendola da quanto dovuto dallo in dipendenza del Pt_1
pagina 3 di 12
rapporto di lavoro. La sentenza, inoltre, conferiva incarico ai servizi di predisporre tutti i necessari interventi a sostegno del nucleo familiare, tra i quali il mantenimento della presa in carico della
[...] presso il CPS competente, e con l'incarico di mantenere un'attenta e stringente attività di CP_1 monitoraggio sull'evoluzione della situazione della minore,
con ricorso depositato in data 10/05/2023 il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio allegando di aver sporto denuncia per sottrazione internazionale di minore poiché la moglie dopo la pronuncia separativa aveva fatto perdere le proprie tracce, molto probabilmente facendo rientro dalla
Svizzera in Brasile utilizzando il passaporto brasiliano della figlia minore ed eludendo così i relativi controlli, considerato che in sede di separazione era stato disposto il divieto di espatrio della minore;
chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affido super esclusivo a suo favore della figlia minore Per_1
una volta che questa avesse fatto rientro in Italia, una regolamentazione delle frequentazioni madre/figlia senza facoltà di pernotto, la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico e che le spese straordinarie fossero suddivise al 50% tra le parti;
allegava in particolare che: -poco dopo la pronuncia della sentenza di separazione, la resistente aveva fatto perdere le proprie tracce, presumibilmente lasciando il Paese insieme alla figlia, malgrado il divieto di espatrio per pronunciato nel corso del giudizio separativo e ribadito con la sentenza Per_1
definitiva, -esso ricorrente aveva presentato denuncia per sottrazione internazionale di minore alle competenti autorità ed era in attesa di ottenere aggiornamenti in relazione al procedimento penale collegato, -il comportamento della madre imponeva di disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, con revoca del precedente affidamento all'ente territoriale, -egli era impossibilitato a recarsi all'estero, alla ricerca della figlia, in quanto non aveva ottenuto la firma della moglie sui documenti necessari per il rilascio del proprio passaporto, -la madre non rispondeva alle sue telefonate ed egli riusciva a parlare con la figlia solo tramite messaggi, in portoghese, sull'identità dell'autrice dei quali, peraltro, non poteva essere completamente certo, visto il buon portoghese con cui erano scritti, -con il suo gesto, la aveva impedito anche l'espletamento dell'incarico affidato ai servizi sociali del CP_1
comune di Bresso, i quali non avevano avuto nemmeno il tempo di prendere in carico la posizione dopo la sentenza del luglio 2022, -egli null'altro poteva fare se
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/05/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 03.12.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 04/12/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. FERRI VALENTINA con studio in VIA PODGORA, 15 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
20/05/1990, rappresentata e difesa dall'avv. MIRAGLIA PASQUALINO con studio in MODENA,
VIA RAINUSSO n. 118 presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. OMODEO SALE' ANNA in qualità di curatore speciale della minore Per_1
pagina 1 di 12
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.05.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I Sig.ri e accettano espressamente la competenza Parte_1 Controparte_1 giurisdizionale dell'intestato Tribunale di Milano, ex art. 10 regolamento UE e 4 Regolamento CE 4/2009 sulle condizioni economiche.
La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e rimarrà a vivere Per_1 prevalentemente in Brasile con la madre, nella casa in comproprietà fra i genitori sita in Recife, Rua João
Dias Martins, 88. Appartamento 304
Il Sig. quando si recherà in Brasile, indicativamente una volta all'anno e durante il periodo estivo, Pt_1 potrà vedere e tenere con sé , concordando la visita con la Sig.ra e prevendo la possibilità Per_1 CP_1 che lo stesso possa trascorrere anche 15 giorni consecutivi con la minore, previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima;
Il sig. inoltre, potrà vedere e tenere con sé la minore , quando la stressa si troverà in Italia, Pt_1 Per_1 indicativamente nei periodi di festività e sospensione scolastica che ricadono nei mesi di Luglio, Dicembre
e Gennaio, concordando almeno 15 giorni prima le modalità di frequentazione padre – figlia con la sig.ra che, in ogni caso, dovranno essere le più ampie possibili;
CP_1
Ciascun genitore si farà carico di pagare le spese relative al proprio viaggio mentre, con riferimento alla minore , entrambi i genitori si faranno carico al 50% delle spese di viaggio A/R fra il Brasile e Per_1
l'Italia. La minore viaggerà da e per l'Italia accompagnata dalla madre, sig.ra o laddove la stessa Per_1 CP_1 non dovesse essere disponibile, purché lo comunichi con congruo anticipo, da un accompagnatore messo a disposizione dalla compagnia aerea. In tale caso il costo verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, fatto salvo il caso in cui la circostanza non venga comunicata dalla sig.ra con congruo anticipo: in CP_1 tale ultimo caso, la madre si farà carico in via esclusiva dei costi dell'accompagnatore;
Il sig. potrà sentire telefonicamente la figlia anche tutti i giorni chiamando al numero di Pt_1 Per_1 telefono a lei dedicato e già in uso alla minore.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile pari ad euro 270,00 omnia a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per la figlia minore , impegnandosi alla pubblicazione Per_1 della sentenza.
pagina 2 di 12 Le parti concordemente chiedono la revoca del divieto di espatrio della figlia minore . Per_1
Le parti si impegnano alla sottoscrizione di tutto quanto necessario per il rinnovo dei passaporti italiano e brasiliano della figlia minore , nonché per tutti i documenti della figlia minore. Per_1
Le parti si impegnano a recepire il presente accordo anche nell'ambito del procedimento di divorzio n. 0073338-72.2020.8.17.2001 8a Sezione del Tribunale di Famiglia e Registro di Stato Civile della Capitale, attualmente pendente in Brasile.
Le parti si impegnano reciprocamente a revocare eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali attualmente pendenti, nonché a rimettere la querela ed accettare la rimessione e non intraprendere nuove azioni penali per i fatti intercorsi e/o altre azioni per il risarcimento dei danni per i fatti già contestati e di cui al procedimento penale n. 25202/2022 RGNR Tribunale di Milano.
I Sig.ri e dichiarano che le spese legali del presente giudizio e relative alle loro posizioni Pt_1 Parte_2 si intendono integralmente compensate fra di loro.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Brasile il 28.8.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NOVATE MILANESE nell'anno 2014, n. 21, P.II, S. C,
dal matrimonio è nata una figlia, il 7.4.2013, Per_1
le parti si sono separate con sentenza non definitiva sullo status n. 5698/2021 pubblicata il
30.6.2021 e successivamente, con sentenza definitiva n. 6652/2022 pubblicata il 28.7.2022, con la quale è stata regolamentata la responsabilità genitoriale con l'affido di ai servizi sociali del Per_1
Comune di Bresso e limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, con collocamento della minore con la madre in Bresso in via Pietro Micca 2/B ed assegnazione della casa familiare alla madre, frequentazioni con il padre secondo un calendario predisposto dal servizio, un contributo paterno di €400 mensili oltre al 50% delle spese extra come da
Linee guida di questo Tribunale, con ordine alla società datrice di lavoro del padre di pagare direttamente alla madre la suddetta somma detraendola da quanto dovuto dallo in dipendenza del Pt_1
pagina 3 di 12
rapporto di lavoro. La sentenza, inoltre, conferiva incarico ai servizi di predisporre tutti i necessari interventi a sostegno del nucleo familiare, tra i quali il mantenimento della presa in carico della
[...] presso il CPS competente, e con l'incarico di mantenere un'attenta e stringente attività di CP_1 monitoraggio sull'evoluzione della situazione della minore,
con ricorso depositato in data 10/05/2023 il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio allegando di aver sporto denuncia per sottrazione internazionale di minore poiché la moglie dopo la pronuncia separativa aveva fatto perdere le proprie tracce, molto probabilmente facendo rientro dalla
Svizzera in Brasile utilizzando il passaporto brasiliano della figlia minore ed eludendo così i relativi controlli, considerato che in sede di separazione era stato disposto il divieto di espatrio della minore;
chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affido super esclusivo a suo favore della figlia minore Per_1
una volta che questa avesse fatto rientro in Italia, una regolamentazione delle frequentazioni madre/figlia senza facoltà di pernotto, la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico e che le spese straordinarie fossero suddivise al 50% tra le parti;
allegava in particolare che: -poco dopo la pronuncia della sentenza di separazione, la resistente aveva fatto perdere le proprie tracce, presumibilmente lasciando il Paese insieme alla figlia, malgrado il divieto di espatrio per pronunciato nel corso del giudizio separativo e ribadito con la sentenza Per_1
definitiva, -esso ricorrente aveva presentato denuncia per sottrazione internazionale di minore alle competenti autorità ed era in attesa di ottenere aggiornamenti in relazione al procedimento penale collegato, -il comportamento della madre imponeva di disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, con revoca del precedente affidamento all'ente territoriale, -egli era impossibilitato a recarsi all'estero, alla ricerca della figlia, in quanto non aveva ottenuto la firma della moglie sui documenti necessari per il rilascio del proprio passaporto, -la madre non rispondeva alle sue telefonate ed egli riusciva a parlare con la figlia solo tramite messaggi, in portoghese, sull'identità dell'autrice dei quali, peraltro, non poteva essere completamente certo, visto il buon portoghese con cui erano scritti, -con il suo gesto, la aveva impedito anche l'espletamento dell'incarico affidato ai servizi sociali del CP_1
comune di Bresso, i quali non avevano avuto nemmeno il tempo di prendere in carico la posizione dopo la sentenza del luglio 2022, -egli null'altro poteva fare se
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