Trib. Salerno, sentenza 09/05/2024, n. 2465
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Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 9.05.2024
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Andrea Vele, il quale si riporta alle note ed ai propri scritti e discute la causa chiedendo l'accoglimento delle relative domande.
- per parte convenuta, l'avv. NC Coppola, per delega dell'avv. Carlo Cagliardi, il quale si riporta a tutti propri scritti e chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N. R.G. 6739 /2020
TRI BUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 09/05/2024, nella causa iscritta al n. 6739/2020 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
MA EL (C.F. [...]), rappresentata e difesa,
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Vele, con questi
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia, alla Forignano n.29
ATTORE
- GENERALI ITALIA s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio Luca Bollini, in atti, dall'avv. Carlo
Gagliardi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NC Coppola , sito in Salerno via an Gregorio VII n.12
CONVENUTA
-FIMIANI ER
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE
2 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, NO CA conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Salerno, MI AR e la NE LI s.p.a., quale impresa designata per il
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, esponendo che, in data 09.07.2019, alle ore 19.45 circa, in Battipaglia, precisamente lungo la S.S.18, all'interno del parcheggio del supermercato
LIDL, mentre si trovava in qualità di pedone all'interno del suddetto parcheggio, veniva colpita
e scaraventata al suolo dalla vettura OPEL CORSA (tg AX071FR), di proprietà di MI
AR, in retromarcia.
Deduceva a sostegno della domanda:
- che il veicolo de quo risultava sprovvisto della relativa copertura assicurativa;
- che a causa dell'impatto riportava danni fisici tanto che veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia;
- che non avevano avuto alcun esito le messe in mora inviate a mezzo pec in data 09.08.2019 direttamente al Fondo di Garanzia per le vittime della strada ed alle NE Ass.ni spa, quale
impresa designata per il F.G.V.S.;
- che veniva inoltrato ai convenuti invito alla stipulazione di una negoziazzione assistita ex at. 2
e ss del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, ma risultava vano ogni tentativo di bonario
componimento della vertenza.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse accertare l'esclusiva responsabilità, nel sinistro in esame, del conducente del veicolo OPEL CORSA (tg AX071FR),
e, per l'effetto, condannare la NE LI spa, quale impresa designata per il F.G.V.S., in solido con MI AR (proprietario e conducente del veicolo OPEL CORSA), al pagamento della somma di € 23.000,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore da determinare equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da esso
istante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario;
oltre alle spese sostenute per la fase stragiudiziale.
Con comparsa di risposta, regolarmente depositata, si costituiva la NE LI s.p.a., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza per valore del tribunale adito in favore del giudice di pace;
nel merito deduceva la mancata dimostrazione delle circostanze legittimanti l'intervento
del F.G.V.S. e concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata sia per l'an che per il quantum debeatur, con vittoria di spese giudiziali.
*****
3
Espletata l'istruttoria mediante prove testimoniali, acquisizioni documentali e CTU medico- legale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 09.05.2024.
*****
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito tribunale.
Sul punto, è opportuno premettere che in tema di danni da circolazione stradale, la competenza appartiene al giudice di pace ove il valore della controversia non superi gli euro 20.000,00
(applicandosi al caso di specie la previgente disciplina prevista dall'art. 7 cpc: “ il giudice di pace
è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli
e natanti, purchè il valore della controversia non superi i 20.000,00”, comma poi modificato dal
d.lgs. n. 149/2022 che ha innalzato la soglia del valore della controversia da 20.000,00 a
25.000,00, con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023).
Fatta tale doverosa premessa, il Tribunale ritiene di dover rigettare l'eccezione preliminare di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta, atteso che: "il valore della causa, che va
determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si
aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c. applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una
clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento
giudiziale la quantificazione di conseguenza, avendo la causa valore indeterminato, il giudice adito, deve ritenersi competente per valore, dovendosi il valore ritenere equivalente alla
competenza del giudice investito della causa"(Cass. n. 1210/2018;
Cass. n. 11595/2020).
Nel caso di specie, l'attore con l'atto di citazione ha indicato un importo (euro 23.000,00) a titolo di risarcimento del danno, e successivamente ha fatto ricorso alla suddetta formula (“e/o comunque in quella diversa formula risultanda da calcolarsi in corso di causa anche mezzo CTU medico/legale”).
Dunque il rinvio per la determinazione del quantum spettantele a titolo risarcitorio all'esito di una
CTU medica eventualmente da espletarsi, conferma che il valore della richiesta risarcitoria era stato espresso in una fase del processo in cui non poteva affatto dirsi raggiunta la certezza in
4
ordine al quantum del risarcimento, e pertanto, lo stesso andava individuato come
indeterminabile, con conseguente competenza del tribunale adito.
***
Innanzitutto, è opportuno premettere che come sostenuto pacificamente in giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che, ex art. 145 cod. ass., la vittima di un sinistro stradale deve inviare
all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto quando contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore
possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr., ex multis, Cass. n.
19354/2016). Conseguentemente, le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del
danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, laddove si tratti di
elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione,
Cass. n. 4936/2018). Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attrice ha prodotto la richiesta di risarcimento danni, completa di tutte le indicazioni prescritte dal citato art. 148, inoltrata a mezzo
pec sia alla NE LI spa che alla Consap (ovvero Fondo Garanzia per le vittime della strada) spa sia in data 09.08.2019 che in data 13.07.2020, ai sensi dell'art. 287 d.lgs. n. 209/05. Rispetto
alla data di instaurazione del presente giudizio (1 anno e 2 mesi), risulta ampiamente trascorso lo
spatium deliberandi previsto dalla legge.
Passando al merito della controversia, si evidenzia che la domanda è fondata e merita
accoglimento.
Il giudizio che ci occupa riguarda una richiesta di risarcimento
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 9.05.2024
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Andrea Vele, il quale si riporta alle note ed ai propri scritti e discute la causa chiedendo l'accoglimento delle relative domande.
- per parte convenuta, l'avv. NC Coppola, per delega dell'avv. Carlo Cagliardi, il quale si riporta a tutti propri scritti e chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N. R.G. 6739 /2020
TRI BUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 09/05/2024, nella causa iscritta al n. 6739/2020 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
MA EL (C.F. [...]), rappresentata e difesa,
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Vele, con questi
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia, alla Forignano n.29
ATTORE
- GENERALI ITALIA s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di procura per notaio Luca Bollini, in atti, dall'avv. Carlo
Gagliardi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NC Coppola , sito in Salerno via an Gregorio VII n.12
CONVENUTA
-FIMIANI ER
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE
2 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, NO CA conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Salerno, MI AR e la NE LI s.p.a., quale impresa designata per il
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, esponendo che, in data 09.07.2019, alle ore 19.45 circa, in Battipaglia, precisamente lungo la S.S.18, all'interno del parcheggio del supermercato
LIDL, mentre si trovava in qualità di pedone all'interno del suddetto parcheggio, veniva colpita
e scaraventata al suolo dalla vettura OPEL CORSA (tg AX071FR), di proprietà di MI
AR, in retromarcia.
Deduceva a sostegno della domanda:
- che il veicolo de quo risultava sprovvisto della relativa copertura assicurativa;
- che a causa dell'impatto riportava danni fisici tanto che veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia;
- che non avevano avuto alcun esito le messe in mora inviate a mezzo pec in data 09.08.2019 direttamente al Fondo di Garanzia per le vittime della strada ed alle NE Ass.ni spa, quale
impresa designata per il F.G.V.S.;
- che veniva inoltrato ai convenuti invito alla stipulazione di una negoziazzione assistita ex at. 2
e ss del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, ma risultava vano ogni tentativo di bonario
componimento della vertenza.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale volesse accertare l'esclusiva responsabilità, nel sinistro in esame, del conducente del veicolo OPEL CORSA (tg AX071FR),
e, per l'effetto, condannare la NE LI spa, quale impresa designata per il F.G.V.S., in solido con MI AR (proprietario e conducente del veicolo OPEL CORSA), al pagamento della somma di € 23.000,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore da determinare equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da esso
istante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario;
oltre alle spese sostenute per la fase stragiudiziale.
Con comparsa di risposta, regolarmente depositata, si costituiva la NE LI s.p.a., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza per valore del tribunale adito in favore del giudice di pace;
nel merito deduceva la mancata dimostrazione delle circostanze legittimanti l'intervento
del F.G.V.S. e concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata sia per l'an che per il quantum debeatur, con vittoria di spese giudiziali.
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Espletata l'istruttoria mediante prove testimoniali, acquisizioni documentali e CTU medico- legale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 09.05.2024.
*****
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito tribunale.
Sul punto, è opportuno premettere che in tema di danni da circolazione stradale, la competenza appartiene al giudice di pace ove il valore della controversia non superi gli euro 20.000,00
(applicandosi al caso di specie la previgente disciplina prevista dall'art. 7 cpc: “ il giudice di pace
è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli
e natanti, purchè il valore della controversia non superi i 20.000,00”, comma poi modificato dal
d.lgs. n. 149/2022 che ha innalzato la soglia del valore della controversia da 20.000,00 a
25.000,00, con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023).
Fatta tale doverosa premessa, il Tribunale ritiene di dover rigettare l'eccezione preliminare di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta, atteso che: "il valore della causa, che va
determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si
aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c. applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una
clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento
giudiziale la quantificazione di conseguenza, avendo la causa valore indeterminato, il giudice adito, deve ritenersi competente per valore, dovendosi il valore ritenere equivalente alla
competenza del giudice investito della causa"(Cass. n. 1210/2018;
Cass. n. 11595/2020).
Nel caso di specie, l'attore con l'atto di citazione ha indicato un importo (euro 23.000,00) a titolo di risarcimento del danno, e successivamente ha fatto ricorso alla suddetta formula (“e/o comunque in quella diversa formula risultanda da calcolarsi in corso di causa anche mezzo CTU medico/legale”).
Dunque il rinvio per la determinazione del quantum spettantele a titolo risarcitorio all'esito di una
CTU medica eventualmente da espletarsi, conferma che il valore della richiesta risarcitoria era stato espresso in una fase del processo in cui non poteva affatto dirsi raggiunta la certezza in
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ordine al quantum del risarcimento, e pertanto, lo stesso andava individuato come
indeterminabile, con conseguente competenza del tribunale adito.
***
Innanzitutto, è opportuno premettere che come sostenuto pacificamente in giurisprudenza, la richiesta di risarcimento che, ex art. 145 cod. ass., la vittima di un sinistro stradale deve inviare
all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto quando contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore
possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr., ex multis, Cass. n.
19354/2016). Conseguentemente, le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del
danneggiato non possono determinare, ex se, l'improponibilità della domanda, laddove si tratti di
elementi superflui rispetto alle operazioni - della compagnia assicuratrice - di accertamento e stima concernenti l'an ed il quantum di responsabilità del proprio assicurato (cfr., in motivazione,
Cass. n. 4936/2018). Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attrice ha prodotto la richiesta di risarcimento danni, completa di tutte le indicazioni prescritte dal citato art. 148, inoltrata a mezzo
pec sia alla NE LI spa che alla Consap (ovvero Fondo Garanzia per le vittime della strada) spa sia in data 09.08.2019 che in data 13.07.2020, ai sensi dell'art. 287 d.lgs. n. 209/05. Rispetto
alla data di instaurazione del presente giudizio (1 anno e 2 mesi), risulta ampiamente trascorso lo
spatium deliberandi previsto dalla legge.
Passando al merito della controversia, si evidenzia che la domanda è fondata e merita
accoglimento.
Il giudizio che ci occupa riguarda una richiesta di risarcimento
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