Trib. Bologna, sentenza 20/11/2024, n. 3011

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 20/11/2024, n. 3011
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3011
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3900/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. S GTI Presidente dr.ssa S M Gdice est. dr.ssa C G G ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. S G, presso il cui studio, in Bologna, via Petrarca n. 2, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. M E G, C.F._2 presso il cui studio in Bologna, Galleria Cavour n. 2, è elettivamente domiciliata RESISTENTE
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da ricorso:
In via principale nel merito Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e a favore di Psona_1 CP_1
come statuito con sentenza del Tribunale di Bologna n.2407\2019, pubblicata il 7 novembre
[...]
2019,sussitendo i presupposti di legge per la revoca, a far data dall'introduzione della mediazione o dal deposito del presente ricorso;
Revocare l'assegnazione della casa familiare ex art 337 sexies c.c., in comproprietà pro-indiviso con la sig.ra , attualmente assegnata come disposto con sentenza del Tribunale di Bologna CP_1

n.2407\2019, pubblicata il 7 novembre 2019;

In via istruttoria con ogni più ampia riserva;
In ogni caso con vittoria di spese legali oltre accessori di legge
”.
pagina 1 di 4
La resistente ha concluso come da memoria di costituzione:
Si chiede il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio e dall'unione sono CP_1 Parte_1 nati e , rispettivamente di 35 e 27 anni. P_2 P_1
Con sentenza n. 1460/18 del 10 aprile 2018 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Con la successiva pronuncia n. 2407/19, pubblicata il 7 novembre 2019, sono state decise le domande accessorie e in particolare è stata disposta la revoca dell'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento del primogenito, è stata assegnata alla signora la casa familiare sita in via Arienti n. 12 a Bologna ed è stato previsto CP_1 che il padre versasse un contributo di 375,00 euro per il mantenimento ordinario di
, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie. P_1
*** Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 il signor ha chiesto la revoca Pt_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio secondogenito stabilito a suo carico e dell'assegnazione della casa familiare alla signora . CP_1
A sostegno delle sue istanze ha esposto che , nato nel 1997, lavora come P_1 programmatore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante, presso la “Next s.r.l.” ed è dunque economicamente indipendente. Ha aggiunto che in ogni caso il giovane si
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